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Gara #1097

Comune di SANT’ANTIMO (NA): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI CIG B923C37924
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Informazioni appalto

17/11/2025
Aperta
Servizi
€ 3.448.971,83
MAZZA IMMACOLATA
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

7994 - Servizi di organismi di riscossione

Lotti

1
B923C37924
Qualità prezzo
Comune di Sant’Antimo (NA): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI E DI TUTTI I SERVIZI CONNESSI E COMPLEMENTARI
€ 1.592.692,05
€ 1.060.363,20
€ 0,00

Scadenze

09/12/2025 18:00
19/12/2025 12:00
19/12/2025 12:30

Allegati

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34.67 kB

Chiarimenti

20/11/2025 15:35
Quesito #2
Quesito a chiarimento:
1) Si chiede pubblicazione del Capitolato poichè non è presente negli atti di gara ;


21/11/2025 10:55
Risposta
Il documento è presente nella sezione allegati
20/11/2025 15:39
Quesito #3
Quesito a Chiarimento:
Si chiede pubblicazione dell'Allegato A.8 "Accesso agli Atti" come richiesto da Disciplinare di Gara al punto 15.

21/11/2025 10:56
Risposta
Il documento è presente nella sezione allegati
21/11/2025 08:17
Quesito #4
Le cause di esclusione automatica dalla gara - che possono, quindi, precludere la partecipazione alla gara di un operatore economico - sono solo quelle previste dall’articolo 94 del D.lgs. n. 36/2023 tra cui non rientra l’aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero l’irrogazione di sanzioni o penali. Ciò premesso, anche considerando l’indiscusso principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 d.lgs. 36/2023), si chiede di confermare che il par. 6 del Disciplinare secondo cui:

“I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti. (...) 6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (...)

c) Non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni o penali” (v. art. 6.1, lett. c), deve essere interpretato nel senso che il concorrente che dichiari di aver subito risoluzioni contrattuali per inadempimento o irrigazione di penali può partecipare alla gara.

21/11/2025 13:22
Risposta
Nel confermare quanto prospettato dall'o.e. si precisa che nella vigenza del precedente Codice, l'ANAC ha puntualizzato che "la clausola del bando che richiede come requisito di partecipazione che il concorrente non abbia subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara risoluzioni contrattuali per inadempimento è nulla se interpretata come avente un effetto automaticamente escludente, perché in tale caso introdurrebbe un’ipotesi di esclusione automatica dalla gara non prevista dal d.lgs. n. 50/2016, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione" (Delibera n. 342/2023).

Di conseguenza, la clausola introdotta nel disciplinare va intesa secondo le previsioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. e) D. Lgs. 36/2023:

-limitazione dell'analisi al triennio antecedente, così come statuito dall'art. 95;

-valutazione del RUP della S.A. secondo i dettami dell'art. 98.



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