Scaduto
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #1341
COMUNE DI TEANO (CE): PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI CIG B9FA8BE2A4Informazioni appalto
15/01/2026
Aperta
Servizi
€ 1.142.492,61
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
7994
-
Servizi di organismi di riscossione
Lotti
1
B9FA8BE2A4
Qualità prezzo
COMUNE DI TEANO (CE): PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI
SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA DEI TRIBUTI, DELLE ENTRATE PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI E DELLE ALTRE ENTRATE COMUNALI
€ 1.038.629,65
€ 418.982,85
€ 0,00
Scadenze
12/02/2026 18:00
23/02/2026 12:00
23/02/2026 12:30
Allegati
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Chiarimenti
21/01/2026 11:45
Quesito #1
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto nel disciplinare di gara, il quale richiede di aver «regolarmente svolto in maniera continuativa, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, servizi in materia di accertamento e/o riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, svolti in almeno 3 Comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti», si chiede un chiarimento interpretativo.
In particolare, si chiede di confermare che l’espressione «in maniera continuativa» debba intendersi riferita allo svolgimento del servizio in periodi compresi nell’arco temporale complessivo degli ultimi dieci anni, e non nel senso che presso ciascuno dei tre Comuni il servizio debba essere stato svolto ininterrottamente per l’intero periodo decennale.
Si chiede, pertanto, di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora il concorrente abbia svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di accertamento e/o riscossione presso almeno tre Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, ciascuno per periodi temporalmente compresi nei dieci anni, seppur non coincidenti integralmente con l’intero arco decennale.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale previsto nel disciplinare di gara, il quale richiede di aver «regolarmente svolto in maniera continuativa, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara, servizi in materia di accertamento e/o riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali comunali, svolti in almeno 3 Comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti», si chiede un chiarimento interpretativo.
In particolare, si chiede di confermare che l’espressione «in maniera continuativa» debba intendersi riferita allo svolgimento del servizio in periodi compresi nell’arco temporale complessivo degli ultimi dieci anni, e non nel senso che presso ciascuno dei tre Comuni il servizio debba essere stato svolto ininterrottamente per l’intero periodo decennale.
Si chiede, pertanto, di confermare che il requisito possa ritenersi soddisfatto anche qualora il concorrente abbia svolto, negli ultimi dieci anni, servizi di accertamento e/o riscossione presso almeno tre Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti, ciascuno per periodi temporalmente compresi nei dieci anni, seppur non coincidenti integralmente con l’intero arco decennale.
In attesa di cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
22/01/2026 16:03
Risposta
Si invta l'o.e. a prendere visione del disciplinare di gara rettificato
22/01/2026 16:38
Quesito #2
Si richiede cortese chiarimento circa il software utilizzato e l'attuale gestore del servizio
26/01/2026 09:28
Risposta
il swe attualmente in uso presso il Comune è Halley
Al momento il servizio oggetto dell'appalto è gestito direttamente dal comune. Il coattivo è rimesso all'Agenzia delle Entrate riscossioni
Al momento il servizio oggetto dell'appalto è gestito direttamente dal comune. Il coattivo è rimesso all'Agenzia delle Entrate riscossioni
26/01/2026 17:04
Quesito #3
Spett.le Ente
Premesso che il disciplinare di gara, all’art.3 – “oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti” indica i seguenti aggi posti a base di gara:
- Aggio A 1, per i servizi S 1 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00, ad eccezione dell’IMU versata in autoliquidazione, così come specificato all’art. 6 del CSA.
-Aggio A 2, per i servizi S 2 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%
-Aggio A 3, per i servizi S 3 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 12,00%
-Aggio A 4, per i servizi S 4 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
- Aggio A 5, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
- Aggio A 6, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 20,00%
-Aggio A 7, per i servizi S 6 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%;
che il capitolato d’oneri, all’art. 4- “corrispettivi” prevede i seguenti aggi posti a base di gara:
-Aggio A 1, per i servizi S 1 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00, ad eccezione dell’IMU versata in autoliquidazione, così come specificato all’art. 6.
-Aggio A 2, per i servizi S 2 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 5,00%
-Aggio A 3, per i servizi S 3 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 12,00%
-Aggio A 4, per i servizi S 4 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 6,00%
-Aggio A 5, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
-Aggio A 6, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 20,00%
- Aggio A 7, per i servizi S 6 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%
Si chiede di confermare che l’operatore economico dovrà prendere in considerazione, per la formulazione della propria offerta economica, gli aggi indicati nel capitolato d’oneri all’art’4
Premesso che il disciplinare di gara, all’art.3 – “oggetto dell’appalto, importo e suddivisione in lotti” indica i seguenti aggi posti a base di gara:
- Aggio A 1, per i servizi S 1 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00, ad eccezione dell’IMU versata in autoliquidazione, così come specificato all’art. 6 del CSA.
-Aggio A 2, per i servizi S 2 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%
-Aggio A 3, per i servizi S 3 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 12,00%
-Aggio A 4, per i servizi S 4 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
- Aggio A 5, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
- Aggio A 6, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 20,00%
-Aggio A 7, per i servizi S 6 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%;
che il capitolato d’oneri, all’art. 4- “corrispettivi” prevede i seguenti aggi posti a base di gara:
-Aggio A 1, per i servizi S 1 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00, ad eccezione dell’IMU versata in autoliquidazione, così come specificato all’art. 6.
-Aggio A 2, per i servizi S 2 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 5,00%
-Aggio A 3, per i servizi S 3 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 12,00%
-Aggio A 4, per i servizi S 4 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 6,00%
-Aggio A 5, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 4,00%
-Aggio A 6, per parte dei servizi S 5 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 20,00%
- Aggio A 7, per i servizi S 6 indicati nel Capitolato, il valore massimo è 3,00%
Si chiede di confermare che l’operatore economico dovrà prendere in considerazione, per la formulazione della propria offerta economica, gli aggi indicati nel capitolato d’oneri all’art’4
29/01/2026 14:12
Risposta
Si conferma che gli aggi sono quelli riportati nel capitolaro e nel disciplinare rettificato a data odierna
27/01/2026 11:09
Quesito #4
Spett.le Ente
Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del Disciplinare di gara, lett. c) “Non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni o penali", si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che:
1.
il suddetto requisito integra già una fattispecie che il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina tra le cause di esclusione non automatica ex art. 95 ed, in particolare, tra le ipotesi tassative di illecito professionale grave elencate all’art. 98 del già menzionato D.Lgs., tanto che anche l’art. 5 del Disciplinare di gara “Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”, prevede che “La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico”;
2.
le eventuali risoluzioni contrattuali per inadempimento o le inadempienze definitivamente accertate rilevano per i tre anni dalla commissione del fatto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale: “Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano: … c) nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:…3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi”.
3.
L’art. 100 comma 12 del Dlgs 36/23 dispone che “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo” e non altri.
Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui all’art. 6.1 del Disciplinare di gara, lett. c) “Non aver subito negli anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, risoluzioni contrattuali per inadempimento ovvero non aver commesso inadempienze definitivamente accertate che abbiano comportato l’irrogazione di sanzioni o penali", si chiede a Codesta Stazione Appaltante di confermare che:
1.
il suddetto requisito integra già una fattispecie che il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina tra le cause di esclusione non automatica ex art. 95 ed, in particolare, tra le ipotesi tassative di illecito professionale grave elencate all’art. 98 del già menzionato D.Lgs., tanto che anche l’art. 5 del Disciplinare di gara “Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione”, prevede che “La sussistenza delle circostanze di cui all’articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l’operatore economico”;
2.
le eventuali risoluzioni contrattuali per inadempimento o le inadempienze definitivamente accertate rilevano per i tre anni dalla commissione del fatto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 36/2023, in base al quale: “Le cause di esclusione di cui all’articolo 95 rilevano: … c) nel caso di cui all’articolo 95, comma 1, lettera e), salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell’articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:…3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi”.
3.
L’art. 100 comma 12 del Dlgs 36/23 dispone che “Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo” e non altri.
29/01/2026 14:15
Risposta
Si conferma quanto prospettato dall'o.e.
03/02/2026 10:58
Quesito #5
Si informa che, la funzione per effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione non è attivo, perché sul portale ANAC risulta “Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante”. Pertanto si chiede la regolarizzazione del pagamento.
04/02/2026 11:25
Risposta
La procedura risulta essere formalmente corretta da parte della CUC. Pertanto, si invitano gli o.e., qualora entro la scadenza non fosse ancora possibile pagare il contributo, ad allegare screen schot della piattaforma
06/02/2026 10:51
Quesito #6
In riferimento al punto a) dell’art. 14 BANCA DATI E COLLEGAMENTO TELEMATICO che prevede l’obbligo per l’OE di mantenere e integrare la piena interoperabilità tra il proprio sistema gestionale e il software/sito web dell’ente, al fine di condurre un’analisi per la definizione delle attività di sviluppo che impatta sui costi della commessa, si chiede di descrivere e fornire tutte le specifiche tecniche, previste dal software un uso alla SA, alle quali bisognerà uniformarsi per garantire il requisito dell’interoperabilità.
17/02/2026 10:17
Risposta
Al momento il software in uso presso l’ente è Halley
09/02/2026 18:03
Quesito #7
Salve, con riferimento al CCNL indicato nel Disciplinare di gara, applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, ovvero CCNL "AGENZIA DELLE ENTRATE", si chiede un chiarimento in merito alla corretta interpretazione di tale previsione.
Si evidenzia, infatti, che il CCNL "Agenzia delle Entrate" rappresenta un contratto collettivo del pubblico impiego, nato prevalentemente per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali e/o a partecipazione statale e non risulta, per sua natura, direttamente applicabile al personale degli operatori economici privati affidatari di servizi, come quelli oggetto della procedura di gara, in favore degli Enti locali.
Considerato che l’oggetto dell’appalto riguarda servizi di gestione dei tributi comunali, affidati da Enti (Comuni) a soggetti economici privati iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997), è noto che tali società non applicano abitualmente il CCNL "Agenzia delle Entrate" mentre sono frequentemente rinvenibili altre tipologie di CCNL di settore (CCNL Terziario - Commercio - codice CNEL H011 e/o CCNL Metalmeccanica - codice CNEL C011).
Alla luce di tali riflessioni e al fine di garantire una corretta e consapevole partecipazione alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza e tutela del lavoro, si chiede di rettificare il riferimento al CCNL "Agenzia delle Entrate" e di indicare un CCNL maggiormente rappresentativo dei CCNL applicati normalmente dalle società iscritte all'Albo.
Cordiali saluti
Si evidenzia, infatti, che il CCNL "Agenzia delle Entrate" rappresenta un contratto collettivo del pubblico impiego, nato prevalentemente per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche statali e/o a partecipazione statale e non risulta, per sua natura, direttamente applicabile al personale degli operatori economici privati affidatari di servizi, come quelli oggetto della procedura di gara, in favore degli Enti locali.
Considerato che l’oggetto dell’appalto riguarda servizi di gestione dei tributi comunali, affidati da Enti (Comuni) a soggetti economici privati iscritti all'Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali (di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. 446/1997), è noto che tali società non applicano abitualmente il CCNL "Agenzia delle Entrate" mentre sono frequentemente rinvenibili altre tipologie di CCNL di settore (CCNL Terziario - Commercio - codice CNEL H011 e/o CCNL Metalmeccanica - codice CNEL C011).
Alla luce di tali riflessioni e al fine di garantire una corretta e consapevole partecipazione alla procedura di gara, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, concorrenza e tutela del lavoro, si chiede di rettificare il riferimento al CCNL "Agenzia delle Entrate" e di indicare un CCNL maggiormente rappresentativo dei CCNL applicati normalmente dalle società iscritte all'Albo.
Cordiali saluti
17/02/2026 10:17
Risposta
L’indicazione del CCNL dell’agenzia delle Entrate è stato preso a riferimento dalla scrivente Amministrazione ai soli fini della determinazione del costo del personale. In considerazione del fatto, quindi, che non rappresenta certo una limitazione alla partecipazione, nell’ambito dell’autonomia riconosciuta alla SA, si comunica che l’istanza di rettifica non è accolta.
12/02/2026 14:23
Quesito #8
Si chiede di confermare che dal computo delle 40 cartelle previste dal terzo capoverso dell’art. 16 – OFFERTA TECNICA- del disciplinare di gara per la redazione della relazione tecnica vadano esclusi l’indice e la copertina.
13/02/2026 11:31
Risposta
Si conferma quanto previsto dall'o.e.
12/02/2026 14:34
Quesito #9
In riferimento alla procedura in oggetto, al fine di una corretta valutazione della documentazione di gara ed economica, si richiedono i seguenti chiarimenti:
- Di conoscere l’ultima annualità accertata per ogni tipologia di tributo oggetto di gara. Per la TARI si chiede la suddivisione delle annualità accertate per omessa/infedele denuncia e omesso/ritardato pagamento.
- Si chiede di conoscere il numero delle posizioni Tari, Cup e Idrico ruolo ordinario.
- Si chiede di conoscere il numero dei contatori canone idrico e il numero di letture previste per ogni anno.
- Si chiede di chiarire se le spese postali riguardanti la spedizione degli avvisi di natura ordinaria e degli atti di accertamento sono rimborsate dall’Ente all’aggiudicatario successivamente alla fase di emissione degli atti.
- Relativamente al servizio di riscossione coattiva si chiede di conoscere i dati relativi all’ammontare dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva da affidare al concessionario (entrate tributarie, Cds e Patrimoniali), suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.
- Se in fase di riscossione coattiva gli aggi posti a base d’asta nella misura del 6,00% - 4,00% e 3,00% debbano intendersi aggiuntivi rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri siano di competenza del Concessionario.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
- Di conoscere l’ultima annualità accertata per ogni tipologia di tributo oggetto di gara. Per la TARI si chiede la suddivisione delle annualità accertate per omessa/infedele denuncia e omesso/ritardato pagamento.
- Si chiede di conoscere il numero delle posizioni Tari, Cup e Idrico ruolo ordinario.
- Si chiede di conoscere il numero dei contatori canone idrico e il numero di letture previste per ogni anno.
- Si chiede di chiarire se le spese postali riguardanti la spedizione degli avvisi di natura ordinaria e degli atti di accertamento sono rimborsate dall’Ente all’aggiudicatario successivamente alla fase di emissione degli atti.
- Relativamente al servizio di riscossione coattiva si chiede di conoscere i dati relativi all’ammontare dei crediti residui non ancora avviati alla riscossione coattiva da affidare al concessionario (entrate tributarie, Cds e Patrimoniali), suddivisi per tipologia entrata, annualità ed indicando il numero delle posizioni.
- Se in fase di riscossione coattiva gli aggi posti a base d’asta nella misura del 6,00% - 4,00% e 3,00% debbano intendersi aggiuntivi rispetto alla quota che la legge (art. 1, comma 803, lett. a) della L. 27/12/2019, n. 160) permette di porre a carico del contribuente a titolo di oneri di riscossione e se tali oneri siano di competenza del Concessionario.
In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.
17/02/2026 10:19
Risposta
Al 12/12/2026:
Per la TARI:
- l’ultimo ruolo elaborato è il 2025. I ruoli vengono affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione sin dal principio, pertanto le procedure di accertamento per omesso pagamento vengono effettuate da AdER. L’Ufficio, in questi anni, tranne qualche caso sporadico, non ha mai avviato una vera attività di accertamento per omessa denuncia, non disponendo di strumenti e personale idonei.
Per il ruolo idrico:
- l’ultimo ruolo elaborato è il 2024. L’ultimo anno per ciò che concerne gli accertamenti omesso pagamento è il 2021. Gli accertamenti omesso pagamento anno 2022 e 2023 sono in fase di predisposizione. Anche in questo caso, per l’omessa denuncia, non è mai stata avviata una vera e propria attività, se non singoli casi riscontrati negli anni.
Per l’IMU:
Gli ultimi accertamenti per omesso pagamento risalgono all’anno 2024. Anche in questo caso, non è mai stata avviata una vera e propria attività di lotta all’evasione. Solo per ciò che concerne l’IMU sulle aree edificabili si sta procedendo ad accertare per omessa denuncia le annualità 2020 e 2021.
Per il Canone Unico:
Il Comune dispone di una banca dati estremamente scarsa. Oltre Autostrade per l’Italia SpA, che versa una quota annua, ultimo pagamento anno 2025, sono presenti venditori ambulanti per il pagamento del canone mercatale, delle occupazioni di suolo pubblico e pagamento per le affissioni. Non è mai stata avviata una vera attività di accertamento, né per omesso pagamento, né per omessa denuncia.
Tari: 5355 contribuenti (ultimo dato 2025, n. di contribuenti allo stato conosciuti).
Idrico: 4.563 utenti, 4.955 utenze (ultimo dato 2024, n. di utenti allo stato conosciuti).
CUP: in procedura ci sono 635 utenti, ma è impossibile fornire un dato preciso, in quanto la banca dati non è completa, né lavorata.
Idrico: 4.563 utenti, 4.955 utenze (ultimo dato 2024, n. di utenti allo stato conosciuti).
Come specificato all’art. 4 del capitolato, il Concessionario dovrà provvedere al recupero delle spese postali addebitandole ai contribuenti. Laddove tale importo non sia recuperabile (partite inesigibili) il Comune rimborserà il costo sostenuto dal concessionario.
Come già specificato, per la TARI il ruolo 2025 è stato già interamente affidato ad AdER. Al momento, necessiterebbero dell’invio a coattivo il ruolo idrico 2022, 2023 e 2024. Dati sul canone unico non presenti. Sanzioni codice della strada ultimo ruolo caricato in AdER è 2021.
Gli aggi indicati sono al netto dell'IVA se dovuta e si applicheranno sulle somme effettivamente riscosse.
Relativamente al servizio di riscossione coattiva, all’Affidataria spetteranno i rimborsi di cui alla Tabella dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. n. 30 del 6/2/2001) e successive modifiche ed integrazioni. Restano di competenza del Concessionario gli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 27/12/2019, n°160, ed i rimborsi da DM 14/04/2023.
Per la TARI:
- l’ultimo ruolo elaborato è il 2025. I ruoli vengono affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione sin dal principio, pertanto le procedure di accertamento per omesso pagamento vengono effettuate da AdER. L’Ufficio, in questi anni, tranne qualche caso sporadico, non ha mai avviato una vera attività di accertamento per omessa denuncia, non disponendo di strumenti e personale idonei.
Per il ruolo idrico:
- l’ultimo ruolo elaborato è il 2024. L’ultimo anno per ciò che concerne gli accertamenti omesso pagamento è il 2021. Gli accertamenti omesso pagamento anno 2022 e 2023 sono in fase di predisposizione. Anche in questo caso, per l’omessa denuncia, non è mai stata avviata una vera e propria attività, se non singoli casi riscontrati negli anni.
Per l’IMU:
Gli ultimi accertamenti per omesso pagamento risalgono all’anno 2024. Anche in questo caso, non è mai stata avviata una vera e propria attività di lotta all’evasione. Solo per ciò che concerne l’IMU sulle aree edificabili si sta procedendo ad accertare per omessa denuncia le annualità 2020 e 2021.
Per il Canone Unico:
Il Comune dispone di una banca dati estremamente scarsa. Oltre Autostrade per l’Italia SpA, che versa una quota annua, ultimo pagamento anno 2025, sono presenti venditori ambulanti per il pagamento del canone mercatale, delle occupazioni di suolo pubblico e pagamento per le affissioni. Non è mai stata avviata una vera attività di accertamento, né per omesso pagamento, né per omessa denuncia.
Tari: 5355 contribuenti (ultimo dato 2025, n. di contribuenti allo stato conosciuti).
Idrico: 4.563 utenti, 4.955 utenze (ultimo dato 2024, n. di utenti allo stato conosciuti).
CUP: in procedura ci sono 635 utenti, ma è impossibile fornire un dato preciso, in quanto la banca dati non è completa, né lavorata.
Idrico: 4.563 utenti, 4.955 utenze (ultimo dato 2024, n. di utenti allo stato conosciuti).
Come specificato all’art. 4 del capitolato, il Concessionario dovrà provvedere al recupero delle spese postali addebitandole ai contribuenti. Laddove tale importo non sia recuperabile (partite inesigibili) il Comune rimborserà il costo sostenuto dal concessionario.
Come già specificato, per la TARI il ruolo 2025 è stato già interamente affidato ad AdER. Al momento, necessiterebbero dell’invio a coattivo il ruolo idrico 2022, 2023 e 2024. Dati sul canone unico non presenti. Sanzioni codice della strada ultimo ruolo caricato in AdER è 2021.
Gli aggi indicati sono al netto dell'IVA se dovuta e si applicheranno sulle somme effettivamente riscosse.
Relativamente al servizio di riscossione coattiva, all’Affidataria spetteranno i rimborsi di cui alla Tabella dei rimborsi spese relativi alle procedure esecutive (G.U. n. 30 del 6/2/2001) e successive modifiche ed integrazioni. Restano di competenza del Concessionario gli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 27/12/2019, n°160, ed i rimborsi da DM 14/04/2023.
12/02/2026 16:30
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante, con la presente richiesta si chiede di confermare il riconoscimento, a favore dell'affidatario, degli oneri di riscossione di cui all’art.1, comma 803, lett. a) della Legge n.160/2019, se ed in quanto pagati dai contribuenti. Si ringrazia anticipatamente.
17/02/2026 10:20
Risposta
Restano di competenza del Concessionario gli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 27/12/2019, n°160, ed i rimborsi da DM 14/04/2023 se ed in quanto pagati dai contribuenti;
12/02/2026 17:20
Quesito #11
Gent.mi,
con la presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1. si chiede di chiarire se la sede potrà essere presso l'Ente e se è previsto il pagamento di un compenso.
2. si chiede di chiarire se gli oneri della riscossione sono interamente di spettanza del Concessionario.
3. si chiede di chiarire come viene compensata la gestione ordinaria dell'imu, inquanto l'aggio dindicato nel proseptto riepilogativo è pari allo 0%.
Saluti
con la presente siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:
1. si chiede di chiarire se la sede potrà essere presso l'Ente e se è previsto il pagamento di un compenso.
2. si chiede di chiarire se gli oneri della riscossione sono interamente di spettanza del Concessionario.
3. si chiede di chiarire come viene compensata la gestione ordinaria dell'imu, inquanto l'aggio dindicato nel proseptto riepilogativo è pari allo 0%.
Saluti
17/02/2026 10:20
Risposta
Allo stato il Comune non ha a disposizione uffici adeguati per lo svolgimento dell’attività da porre in essere. Pertanto si confermano le previsioni indicate all’art. 11;
Restano di competenza del Concessionario gli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 27/12/2019, n°160, ed i rimborsi da DM 14/04/2023.
Non vi è una remunerazione diretta per la gestione ordinaria IMU. Ciononostante, il servizio deve essere garantito dal Concessionario.
Restano di competenza del Concessionario gli oneri della riscossione di cui all’art. 1, comma 803, lett. a) della Legge 27/12/2019, n°160, ed i rimborsi da DM 14/04/2023.
Non vi è una remunerazione diretta per la gestione ordinaria IMU. Ciononostante, il servizio deve essere garantito dal Concessionario.
12/02/2026 17:30
Quesito #12
Spett.le Stazione Appaltante,
si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare.
1) Requisito di capacità economica e finanziaria – Fatturato globale
Il disciplinare prevede il possesso di un “fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara”.
Considerato che la procedura risulta pubblicata nell’anno 2026, si chiede di confermare che tra i cinque anni precedenti debba essere ricompreso anche l’anno 2025 e, conseguentemente, che i tre migliori esercizi possano essere individuati nel quinquennio 2021–2025.
Si chiede inoltre di precisare se, ai fini della dimostrazione del requisito, sia ammissibile l’utilizzo dei dati relativi all’esercizio 2025 anche qualora il bilancio non sia ancora formalmente approvato alla data di presentazione dell’offerta, mediante produzione di idonea documentazione fiscale.
2) Requisito di capacità tecnica e professionale – 24 mesi continuativi
Il disciplinare richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura, servizi analoghi “in maniera continuativa per 24 mesi”.
Al riguardo si chiede di confermare:
a) che il periodo dei dieci anni debba essere calcolato a ritroso dalla data di indizione della procedura e che, pertanto, sia ricompreso anche l’anno 2025;
b) se il requisito dei 24 mesi continuativi debba intendersi riferito a ciascun singolo affidamento/Comune, ovvero se sia ammissibile il cumulo di periodi svolti presso amministrazioni diverse;
c) se, nel caso di contratto ancora in corso, il requisito possa ritenersi soddisfatto qualora, alla data di indizione della procedura, non siano già maturati almeno 24 mesi di esecuzione continuativa, anche se il contratto non è ancora concluso.
Cordiali saluti
si richiedono i seguenti chiarimenti in merito ai requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare.
1) Requisito di capacità economica e finanziaria – Fatturato globale
Il disciplinare prevede il possesso di un “fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara”.
Considerato che la procedura risulta pubblicata nell’anno 2026, si chiede di confermare che tra i cinque anni precedenti debba essere ricompreso anche l’anno 2025 e, conseguentemente, che i tre migliori esercizi possano essere individuati nel quinquennio 2021–2025.
Si chiede inoltre di precisare se, ai fini della dimostrazione del requisito, sia ammissibile l’utilizzo dei dati relativi all’esercizio 2025 anche qualora il bilancio non sia ancora formalmente approvato alla data di presentazione dell’offerta, mediante produzione di idonea documentazione fiscale.
2) Requisito di capacità tecnica e professionale – 24 mesi continuativi
Il disciplinare richiede di aver svolto, negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura, servizi analoghi “in maniera continuativa per 24 mesi”.
Al riguardo si chiede di confermare:
a) che il periodo dei dieci anni debba essere calcolato a ritroso dalla data di indizione della procedura e che, pertanto, sia ricompreso anche l’anno 2025;
b) se il requisito dei 24 mesi continuativi debba intendersi riferito a ciascun singolo affidamento/Comune, ovvero se sia ammissibile il cumulo di periodi svolti presso amministrazioni diverse;
c) se, nel caso di contratto ancora in corso, il requisito possa ritenersi soddisfatto qualora, alla data di indizione della procedura, non siano già maturati almeno 24 mesi di esecuzione continuativa, anche se il contratto non è ancora concluso.
Cordiali saluti
17/02/2026 10:21
Risposta
Risposta quesito 1
Si conferma che il quinquennio di riferimento è 2021/2025
Si conferma altresì che ai fini della dimostrazione del requisito gli o.e. possono utilizzare anche il fatturato 2025 (con apposita certificazione del dato, ancorché provvisorio, da parte del legale rappresentante e/o del revisore/collegio sindacale dove presente)
Risposta quesito 2
Si conferma che il periodo dei dieci anni è calcolato a ritroso dalla data di indizione della procedura e, pertanto, è ricompreso anche l’anno 2025
il requisito dei 24 mesi continuativi è da intendersi riferito a ciascun singolo affidamento/Comune
nel caso di contratto ancora in corso, il requisito non può ritenersi soddisfatto qualora, alla data di indizione della procedura, non siano già maturati almeno 24 mesi di esecuzione continuativa
Si conferma che il quinquennio di riferimento è 2021/2025
Si conferma altresì che ai fini della dimostrazione del requisito gli o.e. possono utilizzare anche il fatturato 2025 (con apposita certificazione del dato, ancorché provvisorio, da parte del legale rappresentante e/o del revisore/collegio sindacale dove presente)
Risposta quesito 2
Si conferma che il periodo dei dieci anni è calcolato a ritroso dalla data di indizione della procedura e, pertanto, è ricompreso anche l’anno 2025
il requisito dei 24 mesi continuativi è da intendersi riferito a ciascun singolo affidamento/Comune
nel caso di contratto ancora in corso, il requisito non può ritenersi soddisfatto qualora, alla data di indizione della procedura, non siano già maturati almeno 24 mesi di esecuzione continuativa