Pubblicato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #1423
Comune di OTTAVIANO (NA): GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS.36/2023 DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE CIG BA90A1DF33Informazioni appalto
24/02/2026
Aperta
Servizi
€ 18.589.867,23
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
90511
-
Servizi di raccolta di rifiuti
Lotti
1
BA90A1DF33
Qualità prezzo
Comune di OTTAVIANO (NA): SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE
SERVIZIO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA DURATA DI ANNI TRE
€ 10.061.471,22
€ 6.426.336,42
€ 78.456,36
Scadenze
17/04/2026 18:00
28/04/2026 12:00
28/04/2026 12:30
Avvisi pubblici
Allegati
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ottaviano-riapprovazione-atti.zip SHA-256: d3636b44284ce623dbeb644e8b2f7bce6d4a972e913bcf8a71b9c02fe8734781 27/03/2026 11:56 |
2.34 MB | |
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disposizione-nr.-115-rettifica-atti-di-gara-g1423.pdf SHA-256: 8288d372fc75bc749a0324a6eb3f41affade2dab4e4e9e0ad9bb2b31e486cc97 27/03/2026 11:56 |
246.04 kB | |
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disciplinare-igiene-urbana-ottaviano-rettifica-27.03.2026-.pdf SHA-256: 9820d0832ea02948bc62697ab56f76b419e7df0d7931a342919288477476d22b 27/03/2026 12:00 |
1.18 MB | |
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c.1-offerta-economica.doc SHA-256: 55cd26af0a62c94e89285cee8352aab9e5f44f4f6da3c742a7f53581c126cde1 27/03/2026 11:56 |
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Chiarimenti
10/03/2026 10:22
Quesito #1
Con riferimento al punto 11 del disciplinare di gara relativo al sopralluogo, si precisa che l’azienda si impegna a prendere visione dei luoghi e delle condizioni di svolgimento del servizio come previsto dalla documentazione di gara.
A tal proposito, considerato che il disciplinare stabilisce che il sopralluogo è obbligatorio ma deve essere effettuato autonomamente, si chiede di chiarire se sia prevista la produzione di un attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante oppure se il sopralluogo debba essere effettuato autonomamente dall’operatore economico senza rilascio di attestazione, con semplice dichiarazione in sede di gara di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni di esecuzione del servizio.
A tal proposito, considerato che il disciplinare stabilisce che il sopralluogo è obbligatorio ma deve essere effettuato autonomamente, si chiede di chiarire se sia prevista la produzione di un attestato di avvenuto sopralluogo rilasciato dalla Stazione Appaltante oppure se il sopralluogo debba essere effettuato autonomamente dall’operatore economico senza rilascio di attestazione, con semplice dichiarazione in sede di gara di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni di esecuzione del servizio.
11/03/2026 09:26
Risposta
Il sopralluogo deve essere effettuato autonomamente dall’operatore economico senza rilascio di attestazione, con semplice dichiarazione in sede di gara di aver preso visione dei luoghi e delle condizioni di esecuzione del servizio.
12/03/2026 09:57
Quesito #2
Buongiorno,
Per quanto si legge al Disciplinare di gara l’offerta tecnica si compone di 85 punti; tuttavia sommando i punteggi per i singoli Criteri si ottiene il punteggio complessivo di 84 punti come da tabella che si allega.
Si chiede di chiarire il refuso.
Per quanto si legge al Disciplinare di gara l’offerta tecnica si compone di 85 punti; tuttavia sommando i punteggi per i singoli Criteri si ottiene il punteggio complessivo di 84 punti come da tabella che si allega.
Si chiede di chiarire il refuso.
12/03/2026 14:37
Risposta
Preso atto dell'errore abbiamo provveduto a rettificare il disciplinare di gara ripubblicato nellas ezione atti
18/03/2026 11:40
Quesito #3
Buongiorno,
si chiede conferma se sia possibile utilizzare ulteriore riduzione del 20% sull'importo della garanzia provvisoria per il possesso di certificazione ISO 14001 e/o 45001 non menzionate al paragrafo 10.
Distinti saluti
si chiede conferma se sia possibile utilizzare ulteriore riduzione del 20% sull'importo della garanzia provvisoria per il possesso di certificazione ISO 14001 e/o 45001 non menzionate al paragrafo 10.
Distinti saluti
18/03/2026 18:43
Risposta
Le riduzioni della polizza sono quelli riportati nel disciplinare di gara
24/03/2026 11:31
Quesito #4
1. In riferimento all’art. 7 “Requisito di esecuzione” del Disciplinare di gara:
“L’aggiudicatario dell’appalto dovrà avere la Disponibilità (a qualunque titolo) di una area attrezzata, da individuarsi all’interno del territorio del comune di Ottaviano (Na) […]
[…] In caso di non disponibilità: dichiarazione di impegno a dotarsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, della citata area attrezzata inserendo nella documentazione amministrativa la scrittura privata di impegno e le planimetrie e i relativi permessi;”
si evidenzia che la richiesta di produrre già in sede di gara documentazione completa (quale scrittura privata, planimetrie e permessi) relativa a un’area non ancora nella disponibilità dell’operatore economico appare suscettibile di restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con il principio del favor partecipationis, che impone di garantire la massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
Pertanto, si chiede di confermare che, nel caso di operatore economico privo della disponibilità attuale dell’area, sia sufficiente presentare in sede di gara una dichiarazione di impegno ad acquisirla entro il termine previsto in caso di aggiudicazione, senza necessità di allegare sin da subito scrittura privata, planimetrie e relativi permessi.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
“L’aggiudicatario dell’appalto dovrà avere la Disponibilità (a qualunque titolo) di una area attrezzata, da individuarsi all’interno del territorio del comune di Ottaviano (Na) […]
[…] In caso di non disponibilità: dichiarazione di impegno a dotarsi entro 30 gg dalla data di aggiudicazione, della citata area attrezzata inserendo nella documentazione amministrativa la scrittura privata di impegno e le planimetrie e i relativi permessi;”
si evidenzia che la richiesta di produrre già in sede di gara documentazione completa (quale scrittura privata, planimetrie e permessi) relativa a un’area non ancora nella disponibilità dell’operatore economico appare suscettibile di restringere ingiustificatamente la platea dei potenziali concorrenti, in contrasto con il principio del favor partecipationis, che impone di garantire la massima partecipazione alle procedure di evidenza pubblica.
Pertanto, si chiede di confermare che, nel caso di operatore economico privo della disponibilità attuale dell’area, sia sufficiente presentare in sede di gara una dichiarazione di impegno ad acquisirla entro il termine previsto in caso di aggiudicazione, senza necessità di allegare sin da subito scrittura privata, planimetrie e relativi permessi.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
27/03/2026 11:58
Risposta
Si veda disciplinare rettificato
26/03/2026 12:48
Quesito #5
In merito all’importo per smaltimento rifiuti differenziati e fornitura buste, si chiede se l’importo di 1.480.266,48 € per tre anni sia già epurato dei ricavi indicati nel quadro economico di pagina 71 del Piano Industriale (pari a 321.157,24 annui).
Si chiede se i mezzi impiegati in appalto, debbano essere in uso esclusivo per il servizio di raccolta e spazzamento nel comune di Ottaviano.
Si chiede se i mezzi impiegati in appalto, debbano essere in uso esclusivo per il servizio di raccolta e spazzamento nel comune di Ottaviano.
10/04/2026 08:46
Risposta
Sentita la SA si fornisce il seguente riscontro:
Assolutamente no, 1.480.266,48 si ottiene moltiplicando per 3 le somme di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 riportati nella seconda tabella di pag. 71
I mezzi devono essere in uso esclusivo
Assolutamente no, 1.480.266,48 si ottiene moltiplicando per 3 le somme di cui ai punti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 riportati nella seconda tabella di pag. 71
I mezzi devono essere in uso esclusivo
27/03/2026 10:24
Quesito #6
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Si chiede di indicare la lunghezza delle strade oggetto di servizi di scerbatura di cui al criterio di valutazione 1.11.
2. Il costo del personale (punto 7.1 piano industriale) è stato calcolato sulla base del CCNL SERVIZI AMBIENTALI – AZIENDE PRIVATE - mese di LUGLIO 2024. Si rappresenta che in ottemperanza al nuovo contratto di settore sottoscritto in data 9 dicembre 2025, a valere da febbraio 2026 è previsto un incremento del trattamento economico minimo rispetto alle tabelle del costo orario 2024. Si chiede di indicare le modalità previste dall’ente per ristoro di tale incremento dei costi del personale.
3. Si chiedono chiarimenti in merito alla formazione del costo degli automezzi. Nella fattispecie si chiede di chiarire la tabella 7.2.3 - INCIDENZA ANNUA COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI del piano industriale. Nell’ultima colonna della suddetta tabella si riporta un costo che viene calcolato come il 9% della quota annua di ammortamento di cui alla tabella 7.2.2 che comprende le spese di gestione e manutenzione automezzo ect. La somma dei singoli costi unitari moltiplicato per il numero di mezzi previsti restituisce il valore di 27.036,00 €.
Si rappresenta che in nessuna delle tabelle, inclusa la 7.2.3, viene considerato il costo relativo al consumo di carburante.
Infatti la colonna “COSTO CARB. ANNO €” non viene mai richiamata nelle altre tabelle di riepilogo. Pertanto, il quadro economico complessivo di gestione dei mezzi risulta carente di tale importo che complessivamente ammonta a circa 28.700 €/anno che risultano mancare al quadro economico complessivo. Si chiede di chiarire.
4. Si chiedono chiarimenti in merito al consumo di ciascun automezzo riportato in tabella 7.2.3. Per il mezzo compattatore da 30 mc ad esempio, si riporta un consumo medio di 5 km/litro. Si rappresenta che tale valore non risulta corrispondente al reale consumo di un mezzo del genere che in fase di compattazione (es. mezzo centralina fermo) resta con motore in moto e PTO in funzione senza fare km ma consumando carburante che in questo caso non viene considerato.
5. Relativamente al consumo medio dei mezzi, si chiede di motivare l’indicazione riportata in tabella secondo la quale vengono equiparati a livello di consumi unitari un automezzo da 35 q.li con sponda idraulica e uno scarrabile da 260 q.li. E’ oggettivamente non plausibile che tali automezzi abbiamo lo stesso consumo medio. Il mezzo da 260 q.li presenta un consumo molto superiore con costi decisamente maggiori rispetto agli 850 €/anno previsti. Si chiede di fornire schede tecniche o altri materiali similari che forniscono indicazioni specifiche dei consumi indicati.
6. Si nutrono perplessità sull’importo annuo relativo all’acquisto del gasolio indicato in tabella 7.2.3 relativamente alla spazzatrice. Dalle schede tecniche delle principali case produttrici, nonché da dati reali in ns possesso, verificabili grazie alla presenza di GPS a bordo mezzo, una macchina operatrice del genere in fase operativa a regime, consuma mediamente 6/7 litri/ora di gasolio e non come indicato 8km/litro….. Dalla percorrenza annua indicata nella suddetta tabella (8000 km/anno) e ipotizzando un avanzamento medio di 5 km/h, la macchina lavorerebbe circa 1200 ore annue. Ipotizzando un consumo medio inferiore a quello indicato dalle case costruttrici (5 litri/ora), si ha un consumo medio di circa 6.000 litri di gasolio che al costo indicato di 1,70 €/litro comporta un costo annuo pari a circa 10.200 €/anno per la sola gestione in termini di carburante. Tale importo è nettamente superiore rispetto ai 1.275 €/anno previsti. Si chiedono chiarimenti.
7. In caso di mancato ricorso alla proroga tecnica prevista per ulteriori 2 annualità, considerando la durata triennale dell’appalto, inferiore al periodo di ammortamento regolatorio secondo le direttive ARERA (5anni), si chiede conferma che il valore residuo non ammortizzato delle attrezzature sia riconosciuto al gestore uscente e traferito come costo di subentro.
8. Al punto 2.20 del CSA si riporta quanto di seguito: “Nel canone da riconoscere alla ditta affidataria del servizio è compreso il regolare svolgimento del servizio durante tutti i giorni, feriali e festivi, con esclusione della sola domenica. Pertanto, alla società appaltatrice non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento del servizio in tutti i giorni festivi dell’anno”. Il costo del personale considerato ai fini del quadro economico di piano, stimato in €/anno 2.201.083,02 rappresenta il solo costo tabellare del personale. Non vengono in alcun modo considerati extra costi a copertura dei servizi festivi infrasettimanali richiesti come obbligatori. Considerando gli specifici accordi sindacali, il costo orario in caso di diurno festivo deve essere maggiorato del 65%. Tali oneri non possono ricadere esclusivamente sul gestore. Si chiede di chiarire.
9. Si chiede conferma che i ricavi CONAI a detrarre siano quelli indicati nel quadro economico annuo complessivo e che non vi siano ulteriori importi da ribaltare all’ente.
10. Il costo unitario di acquisto degli automezzi di cui alla tabella 7.2.1 del piano industriale risulta anormalmente basso e non in linea con gli attuali costi di mercato. Si chiede di fornire documentazione progettuale attestante tali importi.
11. Si chiede di fornire le specifiche progettuali che indicano l’effettiva percorrenza dei mezzi operativi nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti che viene indicata nelle tabelle di calcolo di cui al punto 7.2.3 del piano industriale.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
1. Si chiede di indicare la lunghezza delle strade oggetto di servizi di scerbatura di cui al criterio di valutazione 1.11.
2. Il costo del personale (punto 7.1 piano industriale) è stato calcolato sulla base del CCNL SERVIZI AMBIENTALI – AZIENDE PRIVATE - mese di LUGLIO 2024. Si rappresenta che in ottemperanza al nuovo contratto di settore sottoscritto in data 9 dicembre 2025, a valere da febbraio 2026 è previsto un incremento del trattamento economico minimo rispetto alle tabelle del costo orario 2024. Si chiede di indicare le modalità previste dall’ente per ristoro di tale incremento dei costi del personale.
3. Si chiedono chiarimenti in merito alla formazione del costo degli automezzi. Nella fattispecie si chiede di chiarire la tabella 7.2.3 - INCIDENZA ANNUA COSTI DI GESTIONE AUTOMEZZI del piano industriale. Nell’ultima colonna della suddetta tabella si riporta un costo che viene calcolato come il 9% della quota annua di ammortamento di cui alla tabella 7.2.2 che comprende le spese di gestione e manutenzione automezzo ect. La somma dei singoli costi unitari moltiplicato per il numero di mezzi previsti restituisce il valore di 27.036,00 €.
Si rappresenta che in nessuna delle tabelle, inclusa la 7.2.3, viene considerato il costo relativo al consumo di carburante.
Infatti la colonna “COSTO CARB. ANNO €” non viene mai richiamata nelle altre tabelle di riepilogo. Pertanto, il quadro economico complessivo di gestione dei mezzi risulta carente di tale importo che complessivamente ammonta a circa 28.700 €/anno che risultano mancare al quadro economico complessivo. Si chiede di chiarire.
4. Si chiedono chiarimenti in merito al consumo di ciascun automezzo riportato in tabella 7.2.3. Per il mezzo compattatore da 30 mc ad esempio, si riporta un consumo medio di 5 km/litro. Si rappresenta che tale valore non risulta corrispondente al reale consumo di un mezzo del genere che in fase di compattazione (es. mezzo centralina fermo) resta con motore in moto e PTO in funzione senza fare km ma consumando carburante che in questo caso non viene considerato.
5. Relativamente al consumo medio dei mezzi, si chiede di motivare l’indicazione riportata in tabella secondo la quale vengono equiparati a livello di consumi unitari un automezzo da 35 q.li con sponda idraulica e uno scarrabile da 260 q.li. E’ oggettivamente non plausibile che tali automezzi abbiamo lo stesso consumo medio. Il mezzo da 260 q.li presenta un consumo molto superiore con costi decisamente maggiori rispetto agli 850 €/anno previsti. Si chiede di fornire schede tecniche o altri materiali similari che forniscono indicazioni specifiche dei consumi indicati.
6. Si nutrono perplessità sull’importo annuo relativo all’acquisto del gasolio indicato in tabella 7.2.3 relativamente alla spazzatrice. Dalle schede tecniche delle principali case produttrici, nonché da dati reali in ns possesso, verificabili grazie alla presenza di GPS a bordo mezzo, una macchina operatrice del genere in fase operativa a regime, consuma mediamente 6/7 litri/ora di gasolio e non come indicato 8km/litro….. Dalla percorrenza annua indicata nella suddetta tabella (8000 km/anno) e ipotizzando un avanzamento medio di 5 km/h, la macchina lavorerebbe circa 1200 ore annue. Ipotizzando un consumo medio inferiore a quello indicato dalle case costruttrici (5 litri/ora), si ha un consumo medio di circa 6.000 litri di gasolio che al costo indicato di 1,70 €/litro comporta un costo annuo pari a circa 10.200 €/anno per la sola gestione in termini di carburante. Tale importo è nettamente superiore rispetto ai 1.275 €/anno previsti. Si chiedono chiarimenti.
7. In caso di mancato ricorso alla proroga tecnica prevista per ulteriori 2 annualità, considerando la durata triennale dell’appalto, inferiore al periodo di ammortamento regolatorio secondo le direttive ARERA (5anni), si chiede conferma che il valore residuo non ammortizzato delle attrezzature sia riconosciuto al gestore uscente e traferito come costo di subentro.
8. Al punto 2.20 del CSA si riporta quanto di seguito: “Nel canone da riconoscere alla ditta affidataria del servizio è compreso il regolare svolgimento del servizio durante tutti i giorni, feriali e festivi, con esclusione della sola domenica. Pertanto, alla società appaltatrice non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo per l’espletamento del servizio in tutti i giorni festivi dell’anno”. Il costo del personale considerato ai fini del quadro economico di piano, stimato in €/anno 2.201.083,02 rappresenta il solo costo tabellare del personale. Non vengono in alcun modo considerati extra costi a copertura dei servizi festivi infrasettimanali richiesti come obbligatori. Considerando gli specifici accordi sindacali, il costo orario in caso di diurno festivo deve essere maggiorato del 65%. Tali oneri non possono ricadere esclusivamente sul gestore. Si chiede di chiarire.
9. Si chiede conferma che i ricavi CONAI a detrarre siano quelli indicati nel quadro economico annuo complessivo e che non vi siano ulteriori importi da ribaltare all’ente.
10. Il costo unitario di acquisto degli automezzi di cui alla tabella 7.2.1 del piano industriale risulta anormalmente basso e non in linea con gli attuali costi di mercato. Si chiede di fornire documentazione progettuale attestante tali importi.
11. Si chiede di fornire le specifiche progettuali che indicano l’effettiva percorrenza dei mezzi operativi nella raccolta e nel trasporto dei rifiuti che viene indicata nelle tabelle di calcolo di cui al punto 7.2.3 del piano industriale.
Restando in attesa di un gentile riscontro, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
10/04/2026 08:48
Risposta
Sentita la SA si forniscono i seguenti riscontri
1 – tale dato è facilmente evincibile dalle piattaforme satellitari a disposizione su internet
2 – considerato che i costi in tabella sono indicativi e generalmente sono una media dei costi riscontrati l’Ente non ha previsto un ristoro supplementare
3 – la SA ha calcolato un costo di gestione per mezzo comprensivo dei costi di carburante anche perché l’OE potrebbe optare per mezzi alimentati con carburanti differenti o elettrici per cui la SA non può indicare tale dato che sarebbe sicuramente fallace
4 – la SA non può dare tale indicazione in quanto non può conoscere i mezzi dell’OE e le loro relative motorizzazioni/alimentazioni
5 – il calcolo è stato fatto in relazione alla percentuale di utilizzo dei mezzi che sono tra loro differenti, il mezzo MTT 35 q.li si usa ogni giorno mentre lo scarrabile ha un utilizzo episodico da qui il dato che potrebbe sembrare inesatto
6 – dalla tabella 7.2.3 del piano industriale sono stimati presuntivamente 6.000 km annui e non 8.000 come riportato nel quesito. il riferimento per tali consumi così come per tutti gli altri automezzi è stato calcolato sui km percorsi e non sulle ore di lavoro di previsione ancora più incerta. I 6.000 km sono una stima di massima e rappresenta un dato medo registrato tra i cantieri analoghi, tuttavia questo dato, di importo trascurabile rispetto alla totalità dei coti complessivi per acquisto e gestione automezzi, va valutato nell’ambito della generale stima di cui alla tabella 7.2.7 di importo complessivo pari a € 363.003,36, insieme a tutte le altre componenti di costo.
7 – non è previsto alcun riconoscimento di valore residuo non ammortizzato
8 – i costi stimati sono quelli riportati nei documenti di gara
9 – si confermano i ricavi stimati
10 – i costi stimati per gli automezzi sono costi medi desunti da indagini di mercato. La stima di tali costi tiene tra l’altro conto di quanto previsto dal paragrafo 6.6 del CSA. Ne consegue che un OE che ha un parco mezzi acquistati 2 anni prima potrà per tutta la durata dell’appalto usare tali mezzi. I costi di un automezzo acquistato 2 anni prima risultano di gran lunga inferiori a quelli stimati in tabella 7.2.1
11 – i km sono stima di massima, e rappresenta un medio fra i dati registrati in cantieri analoghi, per popolazione e estensione di territorio; tale dato tiene conto anche della distanza dell’impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che dista dal Comune di Ottaviano a meno di 15,8 Km. In ogni caso il riferimento ai Km stimati è quello sui Km stimati per l’insieme degli automezzi e non del singolo mezzo
1 – tale dato è facilmente evincibile dalle piattaforme satellitari a disposizione su internet
2 – considerato che i costi in tabella sono indicativi e generalmente sono una media dei costi riscontrati l’Ente non ha previsto un ristoro supplementare
3 – la SA ha calcolato un costo di gestione per mezzo comprensivo dei costi di carburante anche perché l’OE potrebbe optare per mezzi alimentati con carburanti differenti o elettrici per cui la SA non può indicare tale dato che sarebbe sicuramente fallace
4 – la SA non può dare tale indicazione in quanto non può conoscere i mezzi dell’OE e le loro relative motorizzazioni/alimentazioni
5 – il calcolo è stato fatto in relazione alla percentuale di utilizzo dei mezzi che sono tra loro differenti, il mezzo MTT 35 q.li si usa ogni giorno mentre lo scarrabile ha un utilizzo episodico da qui il dato che potrebbe sembrare inesatto
6 – dalla tabella 7.2.3 del piano industriale sono stimati presuntivamente 6.000 km annui e non 8.000 come riportato nel quesito. il riferimento per tali consumi così come per tutti gli altri automezzi è stato calcolato sui km percorsi e non sulle ore di lavoro di previsione ancora più incerta. I 6.000 km sono una stima di massima e rappresenta un dato medo registrato tra i cantieri analoghi, tuttavia questo dato, di importo trascurabile rispetto alla totalità dei coti complessivi per acquisto e gestione automezzi, va valutato nell’ambito della generale stima di cui alla tabella 7.2.7 di importo complessivo pari a € 363.003,36, insieme a tutte le altre componenti di costo.
7 – non è previsto alcun riconoscimento di valore residuo non ammortizzato
8 – i costi stimati sono quelli riportati nei documenti di gara
9 – si confermano i ricavi stimati
10 – i costi stimati per gli automezzi sono costi medi desunti da indagini di mercato. La stima di tali costi tiene tra l’altro conto di quanto previsto dal paragrafo 6.6 del CSA. Ne consegue che un OE che ha un parco mezzi acquistati 2 anni prima potrà per tutta la durata dell’appalto usare tali mezzi. I costi di un automezzo acquistato 2 anni prima risultano di gran lunga inferiori a quelli stimati in tabella 7.2.1
11 – i km sono stima di massima, e rappresenta un medio fra i dati registrati in cantieri analoghi, per popolazione e estensione di territorio; tale dato tiene conto anche della distanza dell’impianto di smaltimento dei rifiuti indifferenziati che dista dal Comune di Ottaviano a meno di 15,8 Km. In ogni caso il riferimento ai Km stimati è quello sui Km stimati per l’insieme degli automezzi e non del singolo mezzo
31/03/2026 14:27
Quesito #7
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art. 9 “Subappalto” del Disciplinare di gara, ove si dispone il divieto integrale di subappalto;
si osserva che tale previsione appare suscettibile di porsi in contrasto con il quadro normativo vigente, ed in particolare con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Invero, l’art. 119 del citato decreto riconosce il subappalto quale modalità ordinaria di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ammettendone il ricorso nel rispetto delle condizioni ivi previste e consentendo eventuali limitazioni solo ove specificamente motivate in relazione alla natura o complessità delle prestazioni.
In tale prospettiva, anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il divieto generalizzato di subappalto possa risultare in contrasto con i principi di concorrenza, accesso al mercato e massima partecipazione alle procedure di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede di voler chiarire:
1. se il divieto di subappalto debba intendersi in termini assoluti ovvero se esso sia riferito a specifiche prestazioni, individuate e motivate ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
2. in caso di conferma del divieto generalizzato, quali siano le specifiche esigenze tecnico-organizzative poste a fondamento di tale scelta;
3. se la Stazione Appaltante intenda valutare una rettifica della lex specialis, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
1. In riferimento all’art. 9 “Subappalto” del Disciplinare di gara, ove si dispone il divieto integrale di subappalto;
si osserva che tale previsione appare suscettibile di porsi in contrasto con il quadro normativo vigente, ed in particolare con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Invero, l’art. 119 del citato decreto riconosce il subappalto quale modalità ordinaria di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ammettendone il ricorso nel rispetto delle condizioni ivi previste e consentendo eventuali limitazioni solo ove specificamente motivate in relazione alla natura o complessità delle prestazioni.
In tale prospettiva, anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il divieto generalizzato di subappalto possa risultare in contrasto con i principi di concorrenza, accesso al mercato e massima partecipazione alle procedure di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede di voler chiarire:
1. se il divieto di subappalto debba intendersi in termini assoluti ovvero se esso sia riferito a specifiche prestazioni, individuate e motivate ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
2. in caso di conferma del divieto generalizzato, quali siano le specifiche esigenze tecnico-organizzative poste a fondamento di tale scelta;
3. se la Stazione Appaltante intenda valutare una rettifica della lex specialis, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
10/04/2026 08:48
Risposta
Il divieto di subappalto è da intendersi integrale ed è motivato dal fatto che in considerazione della particolarità del cantiere e dei risultati di RD e qualità del servizio raggiunti finora la SA preferisce avere un unico e diretto interlocutore al fine di assicurare qualità del servizio, mantenimento dei livelli di efficienza e tempestività degli interventi.
07/04/2026 15:51
Quesito #8
in data odierna si è proceduto ad effettuare pagamento contributo ANAC, ma dal portale anac riportava la seguente dicitura: " Il codice inserito è valido, ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante."
visto l'impossibilità di eseguire il pagamento si chiedono delucidazioni in merito
Grazie
visto l'impossibilità di eseguire il pagamento si chiedono delucidazioni in merito
Grazie
08/04/2026 17:08
Risposta
Trattasi di errori dovuti alla piattaforma ANAC. Gli o.e. proveranno a pagare e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, allegheranno screeshot del mancato pagamento.
La cuc attiverà eventualmente soccorso istruttorio
La cuc attiverà eventualmente soccorso istruttorio
09/04/2026 11:50
Quesito #9
1. In riferimento all’allegato A.1 – Domanda di partecipazione:
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ………………. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i sopracitati documenti, ed inoltre di fornire i dati necessari alla corretta compilazione;
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ………………. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i sopracitati documenti, ed inoltre di fornire i dati necessari alla corretta compilazione;
10/04/2026 08:50
Risposta
I documenti poissono essere reperiti direttamente dal sito istituzionale
https://ottaviano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=22989&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=22991
https://ottaviano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=22989&_jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=22991
09/04/2026 12:59
Quesito #10
Spett.le
Comune di Ottaviano
P.za Municipio, 1
80044 Ottaviano NA
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Ottaviano per la durata di anni tre CIG BA90A1DF33 – Richiesta di chiarimenti 4
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Come già precedentemente richiesto, si resta in attesa di un gentile riscontro in riferimento all’art. 9 “Subappalto” del Disciplinare di gara, ove si dispone il divieto integrale di subappalto;
si osserva che tale previsione appare suscettibile di porsi in contrasto con il quadro normativo vigente, ed in particolare con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Invero, l’art. 119 del citato decreto riconosce il subappalto quale modalità ordinaria di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ammettendone il ricorso nel rispetto delle condizioni ivi previste e consentendo eventuali limitazioni solo ove specificamente motivate in relazione alla natura o complessità delle prestazioni.
In tale prospettiva, anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il divieto generalizzato di subappalto possa risultare in contrasto con i principi di concorrenza, accesso al mercato e massima partecipazione alle procedure di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede di voler chiarire:
1. se il divieto di subappalto debba intendersi in termini assoluti ovvero se esso sia riferito a specifiche prestazioni, individuate e motivate ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
2. in caso di conferma del divieto generalizzato, quali siano le specifiche esigenze tecnico-organizzative poste a fondamento di tale scelta;
3. se la Stazione Appaltante intenda valutare una rettifica della lex specialis, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente.
2. In riferimento all’art. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente di voler confermare che l’importo della garanzia provvisoria, determinato nella misura del 2% del valore complessivo dell’appalto, pari ad euro 18.589.867,23, sia correttamente quantificato in euro 371.797,34.
3. In riferimento all’art. 7 “Requisiti di esecuzione” del Disciplinare di gara si chiede conferma che la documentazione relativa alla disponibilità o non disponibiltà e/o possesso (a qualunque titolo) di un’area attrezzata debba essere contenuta esclusivamente nella busta tecnica, in quanto, qualora fosse contenuta nella busta amministrativa consisterebbe in un’anticipazione dell’offerta tecnica.
4. In riferimento all’art. 24 “Codice di Comportamento” del Disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli Operatori Economici, nei documenti di gara, il Codice di Comportamento.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
Comune di Ottaviano
P.za Municipio, 1
80044 Ottaviano NA
Trasmessa tramite Portale
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana sul territorio comunale di Ottaviano per la durata di anni tre CIG BA90A1DF33 – Richiesta di chiarimenti 4
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. Come già precedentemente richiesto, si resta in attesa di un gentile riscontro in riferimento all’art. 9 “Subappalto” del Disciplinare di gara, ove si dispone il divieto integrale di subappalto;
si osserva che tale previsione appare suscettibile di porsi in contrasto con il quadro normativo vigente, ed in particolare con il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.
Invero, l’art. 119 del citato decreto riconosce il subappalto quale modalità ordinaria di esecuzione delle prestazioni contrattuali, ammettendone il ricorso nel rispetto delle condizioni ivi previste e consentendo eventuali limitazioni solo ove specificamente motivate in relazione alla natura o complessità delle prestazioni.
In tale prospettiva, anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha evidenziato come il divieto generalizzato di subappalto possa risultare in contrasto con i principi di concorrenza, accesso al mercato e massima partecipazione alle procedure di gara.
Tutto ciò premesso, si chiede di voler chiarire:
1. se il divieto di subappalto debba intendersi in termini assoluti ovvero se esso sia riferito a specifiche prestazioni, individuate e motivate ai sensi dell’art. 119, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
2. in caso di conferma del divieto generalizzato, quali siano le specifiche esigenze tecnico-organizzative poste a fondamento di tale scelta;
3. se la Stazione Appaltante intenda valutare una rettifica della lex specialis, al fine di assicurare la piena conformità alla normativa vigente.
2. In riferimento all’art. 10 “Garanzia provvisoria” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente di voler confermare che l’importo della garanzia provvisoria, determinato nella misura del 2% del valore complessivo dell’appalto, pari ad euro 18.589.867,23, sia correttamente quantificato in euro 371.797,34.
3. In riferimento all’art. 7 “Requisiti di esecuzione” del Disciplinare di gara si chiede conferma che la documentazione relativa alla disponibilità o non disponibiltà e/o possesso (a qualunque titolo) di un’area attrezzata debba essere contenuta esclusivamente nella busta tecnica, in quanto, qualora fosse contenuta nella busta amministrativa consisterebbe in un’anticipazione dell’offerta tecnica.
4. In riferimento all’art. 24 “Codice di Comportamento” del Disciplinare di gara si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli Operatori Economici, nei documenti di gara, il Codice di Comportamento.
Restando in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti
10/04/2026 08:51
Risposta
Si rimanda al riscontro formulato