Pubblicato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #1431
Comune di GIUGLIANO IN CAMPANA (NA) : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI CIG BA9B98A34BInformazioni appalto
26/02/2026
Aperta
Servizi
€ 5.882.460,81
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
7942
-
Servizi connessi alla gestione
Lotti
1
BA9B98A34B
Qualità prezzo
Comune di GIUGLIANO IN CAMPANA (NA) : SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI
SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI
€ 5.329.516,42
€ 3.417.690,00
€ 18.175,23
Scadenze
23/03/2026 18:00
02/04/2026 12:00
02/04/2026 12:30
Allegati
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13.22 MB | |
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7.42 MB | |
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312.43 kB |
Chiarimenti
03/03/2026 12:42
Quesito #1
Si chiede di pubblicare sulla piattaforma la modulistica da compilare per la partecipazione alla gara come riportato sul disciplinare a pag.32 punto 14.
03/03/2026 14:54
Risposta
la modulistica è stata inserita nella sezione "allegati"
03/03/2026 12:47
Quesito #2
In merito al sopralluogo obbligatorio è necessario fissare un appuntamento muniti di delega del legale Rappresentante per visionare i luoghi. Inoltre si chiede di specificare se il Comune dovrà rilasciare un attestato di avvenuto soppraluogo.
03/03/2026 14:30
Risposta
Il sopralluogo è effettuato AUTONOMAMENTE.
NON E' PREVISTO ATTESTATO
L'ESECUZIONE SI SVOLGE SUI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
NON E' PREVISTO ATTESTATO
L'ESECUZIONE SI SVOLGE SUI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
04/03/2026 11:10
Quesito #3
Il sottoscritto operatore economico, in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto i “SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI”, come meglio descritta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, formula la seguente richiesta di chiarimenti.
Si precisa preliminarmente che l’operatore economico istante è iscritto all’albo ministeriale delle aziende abilitate ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e che detta qualificazione è richiesta dal Disciplinare di gara quale requisito di partecipazione.
Nel Disciplinare di gara, tuttavia, al paragrafo “Altre cause di esclusione” (pag. 14), è previsto che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ovvero aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo, con richiamo all’art. 1, comma 53, L. 190/2012, al DPCM 18 aprile 2013 e al DPCM 24 novembre 2016.
Analoga previsione è rinvenibile nel richiamo alla modulistica/dichiarazioni allegate al Disciplinare, ove si richiede di dichiarare di essere iscritte nella white list ovvero di avere presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla medesima.
Si rappresenta che l’oggetto dell’affidamento – servizi di gestione utenze del servizio idrico comunale, installazione e lettura dei misuratori idrici, bollettazione, attività di contrasto alla morosità e riscossione coattiva dei corrispettivi dovuti dagli utenti, nonché interventi di manutenzione sulle reti di adduzione e distribuzione idrica, (nel quale, tralaltro, il valore economico prevalente delle prestazioni afferisce in misura nettamente maggioritaria proprio a quello dei servizi di gestione e riscossione) – non risulta rientrare tra i settori di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencati dall’art. 1, comma 53, L. 190/2012 e dai relativi DPCM attuativi, né, tantomeno è riconducibile alla lettera i-quater del citato comma riguardante i servizi ambientali.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, per prestazioni che non rientrano tra quelle soggette ad obbligo di iscrizione nella white list ai sensi dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, la clausola del bando che richiede comunque tale iscrizione quale requisito di partecipazione è nulla, in quanto introduce una causa di esclusione ulteriore e non tipizzata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 novembre 2021, n. 2439, in fattispecie relativa ad appalto per servizio di manutenzione reti di adduzione e distribuzione idrica e collettamento fognario).
Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, (Delibera ANAC, 16 dicembre 2020, n. 1113) ha evidenziato che la lett. i‑quater) dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, (inerente i servizi ambientali), deve essere interpretata in senso restrittivo, ritenendo soggetti ad obbligo di iscrizione alla white list soltanto i servizi ambientali espressamente menzionati (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, attività di risanamento e bonifica, altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, riconducibili ai codici ATECO 38 e 39), con esclusione di attività che non si traducano in tali servizi di gestione del rifiuto.
Si evidenzia, inoltre, che, proprio in ragione dell’oggetto dell’appalto, per il quale lex specialis ha previsto l’iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le attività che l’operatore economico dovrà svolgere non rientrano in alcuna delle categorie per le quali la normativa vigente consente o richiede l’iscrizione nella white list, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe, in ogni caso, presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco ai sensi dei commi 52 e 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi.
Alla luce di quanto sopra – e considerato che le prestazioni oggetto della presente gara, attinenti al servizio idrico integrato, non configurano attività tra quelle per le quali la normativa prevede l’obbligo di iscrizione nella white list – è del tutto insussistente il presupposto normativo per subordinare la partecipazione alla gara (o l’esecuzione del contratto) all’iscrizione o alla domanda di iscrizione nella white list.
Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di voler cortesemente:
⮚ confermare che, alla luce dell’oggetto dell’appalto e della normativa di riferimento (art. 1, commi 52 e 53, L. 190/2012 e ss.mm., DPCM 18 aprile 2013 e DPCM 24 novembre 2016), le prestazioni oggetto della presente procedura non rientrano tra i settori di attività per i quali l’iscrizione nella white list costituisce requisito obbligatorio di partecipazione;
⮚ in ogni caso, eliminare espressamente dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalla relativa modulistica/dichiarazioni:
▪ la previsione dell’iscrizione (o della domanda di iscrizione/rinnovo) alla white list quale requisito di partecipazione a pena di esclusione;
▪ ogni richiamo alla white list quale causa di esclusione o condizione ostativa alla partecipazione o all’esecuzione contrattuale;
Si chiede, infine, che l’eventuale eliminazione o modifica delle suddette previsioni sia formalizzata mediante pubblicazione di apposito chiarimento e, se del caso, mediante aggiornamento del Disciplinare di gara, del Capitolato e degli allegati, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento e favor partecipationis tra tutti gli operatori economici interessati.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
Si precisa preliminarmente che l’operatore economico istante è iscritto all’albo ministeriale delle aziende abilitate ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e che detta qualificazione è richiesta dal Disciplinare di gara quale requisito di partecipazione.
Nel Disciplinare di gara, tuttavia, al paragrafo “Altre cause di esclusione” (pag. 14), è previsto che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ovvero aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo, con richiamo all’art. 1, comma 53, L. 190/2012, al DPCM 18 aprile 2013 e al DPCM 24 novembre 2016.
Analoga previsione è rinvenibile nel richiamo alla modulistica/dichiarazioni allegate al Disciplinare, ove si richiede di dichiarare di essere iscritte nella white list ovvero di avere presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla medesima.
Si rappresenta che l’oggetto dell’affidamento – servizi di gestione utenze del servizio idrico comunale, installazione e lettura dei misuratori idrici, bollettazione, attività di contrasto alla morosità e riscossione coattiva dei corrispettivi dovuti dagli utenti, nonché interventi di manutenzione sulle reti di adduzione e distribuzione idrica, (nel quale, tralaltro, il valore economico prevalente delle prestazioni afferisce in misura nettamente maggioritaria proprio a quello dei servizi di gestione e riscossione) – non risulta rientrare tra i settori di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencati dall’art. 1, comma 53, L. 190/2012 e dai relativi DPCM attuativi, né, tantomeno è riconducibile alla lettera i-quater del citato comma riguardante i servizi ambientali.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, per prestazioni che non rientrano tra quelle soggette ad obbligo di iscrizione nella white list ai sensi dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, la clausola del bando che richiede comunque tale iscrizione quale requisito di partecipazione è nulla, in quanto introduce una causa di esclusione ulteriore e non tipizzata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 novembre 2021, n. 2439, in fattispecie relativa ad appalto per servizio di manutenzione reti di adduzione e distribuzione idrica e collettamento fognario).
Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, (Delibera ANAC, 16 dicembre 2020, n. 1113) ha evidenziato che la lett. i‑quater) dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, (inerente i servizi ambientali), deve essere interpretata in senso restrittivo, ritenendo soggetti ad obbligo di iscrizione alla white list soltanto i servizi ambientali espressamente menzionati (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, attività di risanamento e bonifica, altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, riconducibili ai codici ATECO 38 e 39), con esclusione di attività che non si traducano in tali servizi di gestione del rifiuto.
Si evidenzia, inoltre, che, proprio in ragione dell’oggetto dell’appalto, per il quale lex specialis ha previsto l’iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le attività che l’operatore economico dovrà svolgere non rientrano in alcuna delle categorie per le quali la normativa vigente consente o richiede l’iscrizione nella white list, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe, in ogni caso, presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco ai sensi dei commi 52 e 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi.
Alla luce di quanto sopra – e considerato che le prestazioni oggetto della presente gara, attinenti al servizio idrico integrato, non configurano attività tra quelle per le quali la normativa prevede l’obbligo di iscrizione nella white list – è del tutto insussistente il presupposto normativo per subordinare la partecipazione alla gara (o l’esecuzione del contratto) all’iscrizione o alla domanda di iscrizione nella white list.
Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di voler cortesemente:
⮚ confermare che, alla luce dell’oggetto dell’appalto e della normativa di riferimento (art. 1, commi 52 e 53, L. 190/2012 e ss.mm., DPCM 18 aprile 2013 e DPCM 24 novembre 2016), le prestazioni oggetto della presente procedura non rientrano tra i settori di attività per i quali l’iscrizione nella white list costituisce requisito obbligatorio di partecipazione;
⮚ in ogni caso, eliminare espressamente dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalla relativa modulistica/dichiarazioni:
▪ la previsione dell’iscrizione (o della domanda di iscrizione/rinnovo) alla white list quale requisito di partecipazione a pena di esclusione;
▪ ogni richiamo alla white list quale causa di esclusione o condizione ostativa alla partecipazione o all’esecuzione contrattuale;
Si chiede, infine, che l’eventuale eliminazione o modifica delle suddette previsioni sia formalizzata mediante pubblicazione di apposito chiarimento e, se del caso, mediante aggiornamento del Disciplinare di gara, del Capitolato e degli allegati, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento e favor partecipationis tra tutti gli operatori economici interessati.
In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
04/03/2026 13:36
Risposta
In riscontro al quesito posto da codesto o.e. si precisa quanto segue.
La gara prevede sì la "GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" ma anche, come è possibile evincere dall'art. 2 e 3 del Disciplinare di gara, "Lavori idrici" per i quali lo stesso disciplinare di gara prevede, all'art. 7.8 , il possesso della categoria SOA OG6 in III classifica.
Sullas corta di quanto sopra detto, quindi, si conferma la necessità di iscrizione alla white list prefettizia quale requisito obbligatorio di partecipazione in quanto, anche se secondaria, l'attività legata ai lavori idrici rientra tra quelle classificate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, L. 190/2012). Il mancato possesso ovvero la mancata richiesta di iscrizione alla white list all'atto della partecipazione determinerà l'esclusione, non sanabile con soccorso istruttorio.
La gara prevede sì la "GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" ma anche, come è possibile evincere dall'art. 2 e 3 del Disciplinare di gara, "Lavori idrici" per i quali lo stesso disciplinare di gara prevede, all'art. 7.8 , il possesso della categoria SOA OG6 in III classifica.
Sullas corta di quanto sopra detto, quindi, si conferma la necessità di iscrizione alla white list prefettizia quale requisito obbligatorio di partecipazione in quanto, anche se secondaria, l'attività legata ai lavori idrici rientra tra quelle classificate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, L. 190/2012). Il mancato possesso ovvero la mancata richiesta di iscrizione alla white list all'atto della partecipazione determinerà l'esclusione, non sanabile con soccorso istruttorio.