Scaduto

Gara #1431

Comune di GIUGLIANO IN CAMPANA (NA) : GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI CIG BA9B98A34B
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Informazioni appalto

26/02/2026
Aperta
Servizi
€ 5.882.460,81
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

7942 - Servizi connessi alla gestione

Lotti

1
BA9B98A34B
Qualità prezzo
Comune di GIUGLIANO IN CAMPANA (NA) : SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI
SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI
€ 5.329.516,42
€ 3.417.690,00
€ 18.175,23

Seggio di gara

Cognome Nome Ruolo
ERCOLINI GIULIANA Responsabile fase affidamento

Scadenze

23/03/2026 18:00
02/04/2026 12:00
02/04/2026 12:30

Avvisi pubblici

Allegati

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464.35 kB
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13.22 MB
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03/03/2026 14:54
312.43 kB
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02/04/2026 14:57
254.85 kB

Chiarimenti

03/03/2026 12:42
Quesito #1
Si chiede di pubblicare sulla piattaforma la modulistica da compilare per la partecipazione alla gara come riportato sul disciplinare a pag.32 punto 14.

03/03/2026 14:54
Risposta
la modulistica è stata inserita nella sezione "allegati"
03/03/2026 12:47
Quesito #2
In merito al sopralluogo obbligatorio è necessario fissare un appuntamento muniti di delega del legale Rappresentante per visionare i luoghi. Inoltre si chiede di specificare se il Comune dovrà rilasciare un attestato di avvenuto soppraluogo.

03/03/2026 14:30
Risposta
Il sopralluogo è effettuato AUTONOMAMENTE.
NON E' PREVISTO ATTESTATO
L'ESECUZIONE SI SVOLGE SUI TUTTO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
04/03/2026 11:10
Quesito #3
Il sottoscritto operatore economico, in relazione alla procedura di gara avente ad oggetto i “SERVIZI DI GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI”, come meglio descritta nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale, formula la seguente richiesta di chiarimenti.

Si precisa preliminarmente che l’operatore economico istante è iscritto all’albo ministeriale delle aziende abilitate ad effettuare attività di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli Enti Locali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e che detta qualificazione è richiesta dal Disciplinare di gara quale requisito di partecipazione.

Nel Disciplinare di gara, tuttavia, al paragrafo “Altre cause di esclusione” (pag. 14), è previsto che gli operatori economici debbano possedere, a pena di esclusione, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) ovvero aver presentato domanda di iscrizione o di rinnovo, con richiamo all’art. 1, comma 53, L. 190/2012, al DPCM 18 aprile 2013 e al DPCM 24 novembre 2016.

Analoga previsione è rinvenibile nel richiamo alla modulistica/dichiarazioni allegate al Disciplinare, ove si richiede di dichiarare di essere iscritte nella white list ovvero di avere presentato domanda di iscrizione o di rinnovo alla medesima.

Si rappresenta che l’oggetto dell’affidamento – servizi di gestione utenze del servizio idrico comunale, installazione e lettura dei misuratori idrici, bollettazione, attività di contrasto alla morosità e riscossione coattiva dei corrispettivi dovuti dagli utenti, nonché interventi di manutenzione sulle reti di adduzione e distribuzione idrica, (nel quale, tralaltro, il valore economico prevalente delle prestazioni afferisce in misura nettamente maggioritaria proprio a quello dei servizi di gestione e riscossione) – non risulta rientrare tra i settori di attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa elencati dall’art. 1, comma 53, L. 190/2012 e dai relativi DPCM attuativi, né, tantomeno è riconducibile alla lettera i-quater del citato comma riguardante i servizi ambientali.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, per prestazioni che non rientrano tra quelle soggette ad obbligo di iscrizione nella white list ai sensi dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, la clausola del bando che richiede comunque tale iscrizione quale requisito di partecipazione è nulla, in quanto introduce una causa di esclusione ulteriore e non tipizzata rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (TAR Campania, Salerno, Sez. II, 15 novembre 2021, n. 2439, in fattispecie relativa ad appalto per servizio di manutenzione reti di adduzione e distribuzione idrica e collettamento fognario).

Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, (Delibera ANAC, 16 dicembre 2020, n. 1113) ha evidenziato che la lett. i‑quater) dell’art. 1, comma 53, L. 190/2012, (inerente i servizi ambientali), deve essere interpretata in senso restrittivo, ritenendo soggetti ad obbligo di iscrizione alla white list soltanto i servizi ambientali espressamente menzionati (raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento rifiuti, attività di risanamento e bonifica, altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti, riconducibili ai codici ATECO 38 e 39), con esclusione di attività che non si traducano in tali servizi di gestione del rifiuto.

Si evidenzia, inoltre, che, proprio in ragione dell’oggetto dell’appalto, per il quale lex specialis ha previsto l’iscrizione all’Albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le attività che l’operatore economico dovrà svolgere non rientrano in alcuna delle categorie per le quali la normativa vigente consente o richiede l’iscrizione nella white list, con la conseguenza che lo stesso non potrebbe, in ogni caso, presentare domanda di iscrizione al suddetto elenco ai sensi dei commi 52 e 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi.

Alla luce di quanto sopra – e considerato che le prestazioni oggetto della presente gara, attinenti al servizio idrico integrato, non configurano attività tra quelle per le quali la normativa prevede l’obbligo di iscrizione nella white list – è del tutto insussistente il presupposto normativo per subordinare la partecipazione alla gara (o l’esecuzione del contratto) all’iscrizione o alla domanda di iscrizione nella white list.

Tanto premesso, si chiede alla Stazione Appaltante di voler cortesemente:

⮚ confermare che, alla luce dell’oggetto dell’appalto e della normativa di riferimento (art. 1, commi 52 e 53, L. 190/2012 e ss.mm., DPCM 18 aprile 2013 e DPCM 24 novembre 2016), le prestazioni oggetto della presente procedura non rientrano tra i settori di attività per i quali l’iscrizione nella white list costituisce requisito obbligatorio di partecipazione;

⮚ in ogni caso, eliminare espressamente dal Disciplinare di gara, dal Capitolato e dalla relativa modulistica/dichiarazioni:

▪ la previsione dell’iscrizione (o della domanda di iscrizione/rinnovo) alla white list quale requisito di partecipazione a pena di esclusione;

▪ ogni richiamo alla white list quale causa di esclusione o condizione ostativa alla partecipazione o all’esecuzione contrattuale;

Si chiede, infine, che l’eventuale eliminazione o modifica delle suddette previsioni sia formalizzata mediante pubblicazione di apposito chiarimento e, se del caso, mediante aggiornamento del Disciplinare di gara, del Capitolato e degli allegati, al fine di garantire la massima trasparenza e parità di trattamento e favor partecipationis tra tutti gli operatori economici interessati.

In attesa di cortese riscontro si porgono distinti saluti.
04/03/2026 13:36
Risposta
In riscontro al quesito posto da codesto o.e. si precisa quanto segue.
La gara prevede sì la "GESTIONE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO, INSTALLAZIONE E LETTURA DI MISURATORI IDRICI, BOLLETTAZIONE, CONTRASTO ALLE MOROSITÀ E RISCOSSIONE COATTIVA DEI CORRISPETTIVI DOVUTI DAGLI UTENTI" ma anche, come è possibile evincere dall'art. 2 e 3 del Disciplinare di gara, "Lavori idrici" per i quali lo stesso disciplinare di gara prevede, all'art. 7.8 , il possesso della categoria SOA OG6 in III classifica.

Sullas corta di quanto sopra detto, quindi, si conferma la necessità di iscrizione alla white list prefettizia quale requisito obbligatorio di partecipazione in quanto, anche se secondaria, l'attività legata ai lavori idrici rientra tra quelle classificate a maggior rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, L. 190/2012). Il mancato possesso ovvero la mancata richiesta di iscrizione alla white list all'atto della partecipazione determinerà l'esclusione, non sanabile con soccorso istruttorio.
10/03/2026 14:13
Quesito #4
Premesso che:

- Il disciplinare di gara (Art.17 – Offerta economica) nonché il modello C.1 di offerta economica allegato tra gli atti di gara prevedono la formulazione di nr. 3 ribassi differenziati in relazione ai differenti servizi oggetto di affidamento;

- L’offerta economica prevede per il calcolo del punteggio da attribuire agli operatori partecipanti l’applicazione della formula bilineare con “aggio soglia”;

- Dagli atti di gara non si evince la modalità con cui i 3 ribassi differenziati debbano essere considerati nell’applicazione della formula ovvero

Ø se occorra calcolarne la media ed applicare la formula

Oppure

Ø se occorra applicare la formula per 3 volte (ma in questo caso a ciascun ribasso sarebbe necessario attribuire un punteggio nell’ambito del totale dei 30 punti, indicazione che non è presente nella documentazione di gara).

Tanto premesso, si chiede di integrare le indicazioni che risultano mancanti nel disciplinare di gara per permettere agli OO.EE. partecipanti di formulare correttamente la propria offerta economica.



11/03/2026 13:30
Risposta
SI ALLEGA RISCONTRO
precisazione-offerta-economica.pdf
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11/03/2026 13:30
69.44 kB
10/03/2026 14:14
Quesito #5
In merito alla modalità di redazione dell’offerta tecnica, viste le specifiche formali richieste all’articolo 16 del disciplinare di gara per la stesura della relazione contenente la breve presentazione dell’azienda ed il progetto esecutivo, si chiede conferma di quanto segue ovvero:

a. Che copertina ed indice non vadano conteggiati nel limite previsto delle 50 facciate e possano essere redatti con criteri formali/grafici differenti da quelli previsti dal disciplinare in merito alla relazione contenente la proposta tecnico-organizzativa;

b. Che gli allegati che possono accompagnare la relazione (curriculum, scheda tecniche), pur non dovendo superare il limite delle ulteriori max 25 pagine, possano non rispettare i requisiti formali richiesti per la stesura della relazione suddetta, in quanto costituiti da documenti contenenti form e schemi della più varia natura.



10/03/2026 14:28
Risposta
si confermano entrambi i punti
10/03/2026 16:29
Quesito #6
Spett.le Amministrazione,
In relazione al chiarimento #3 si chiede di confermare che, in caso di RTI, l'iscrizione alla white list sia richiesta alla sola società che eseguirà i lavori idrici e non anche per la società che farà servizi di riscossione poiché tali società non rientrano tra quelle soggette ad obbligo di iscrizione nella medesima white list.
Cordiali Saluti

11/03/2026 09:23
Risposta
si conferma
12/03/2026 14:43
Quesito #7
Spett.le Amministrazione,
si chiede di confermare che gli oneri della riscossione previsti dal comma 803 legge 160/2019, in caso di pagamento siano di competenza del concessionario.
Cordiali Saluti

13/03/2026 11:45
Risposta
SI nelle modalità indicate all'articolo 11 del capitolato.
17/03/2026 14:54
Quesito #8
Quesito a chiarimento:
Considerato che all'art.3.3del Disciplinare la S.A. ha stimato il valore globale dell'appalto per un importo di Euro 5.882.460,815 al netto dell'IVA mentre all'articolo 9 , rubricato "Garanzia Provvisoria " del Disciplinare di Gara è previsto evidentemente per mero refuso che l'offerta deve essere corredata a pena di esclusione di una garanzia provvisoria è pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ( Euro 18.897.108,39) si chiede di confermare che trattasi di un refuso e quindi di confermare che l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovveropari a Euro 5.882.460, 815 al netto dell'Iva fermo restando l'applicazione delle riduzioni di cui al 106 comma 8 del Codice.

17/03/2026 19:01
Risposta
Si conferma che trattasi di un refuso e quindi di confermare che l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto ovvero pari a Euro 5.882.460, 815 al netto dell'Iva fermo restando l'applicazione delle riduzioni di cui al 106 comma 8 del Codice.
18/03/2026 10:01
Quesito #9
Si chiede di specificare il codice CNEL del CCNL Commercio e Terziario Confcommercio applicato alla presente procedura di gara.

18/03/2026 15:42
Risposta
si conferma quanto indicato nel disciplinare
23/03/2026 11:05
Quesito #10
Chiarimenti

Premesso che

il Capitolato Speciale di Appalto attribuisce all’aggiudicatario obblighi particolarmente estesi in materia di gestione del contenzioso, prevedendo: (i) la gestione delle controversie in tutte le sedi e gradi di giudizio fino all’ultimo grado; (ii) l’obbligo di richiedere l’estromissione del Comune e, in caso di mancato accoglimento, la rappresentanza e difesa dell’Ente a spese dell’aggiudicatario; (iii) la copertura integrale delle spese di lite, “indipendentemente dal destinatario della pronuncia”; (iv) la totale manleva dell’Ente per qualsiasi danno o conseguenza pregiudizievole derivante dal contenzioso; (v) l’obbligo di assumere e proseguire, anche oltre la scadenza del contratto, le controversie già avviate e non più seguite dall’affidatario uscente;

considerata la necessità di individuare il perimetro esatto degli obblighi e delle responsabilità in capo al concessionario, nonché di valutare correttamente l’impatto economico, organizzativo e giuridico delle previsioni sopra richiamate e di disporre delle informazioni necessarie per la formulazione di un’offerta consapevole, proporzionata e sostenibile, si formulano i seguenti quesiti.

Con riferimento alle controversie allo stato in corso, instaurate nell’ambito della precedente gestione, si chiede di conoscere:

· il numero complessivo dei procedimenti pendenti,

· il valore economico di ciascun procedimento,

· la data di instaurazione ed il grado attuale del giudizio



2. Il Capitolato prevede una manleva molto ampia, estesa a tutti i danni e le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal contenzioso, A tal fine, si riporta testualmente quanto previsto dal Capitolato: “L’Appaltatore manleva e tiene indenne l’Ente da ogni danno, onere o conseguenza pregiudizievole derivante da contenziosi comunque connessi all’esecuzione del servizio, anche qualora l’Ente non venga estromesso dal giudizio, la controversia riguardi fatti non imputabili al Concessionario, sia stata instaurata anteriormente all’affidamento o concerna atti o comportamenti dell’Ente.”.–

Alla luce della formulazione particolarmente ampia della clausola, si chiede di confermare la disponibilità, da parte della Stazione Appaltante, a una sua rimodulazione nei seguenti termini::

· Che la manleva sia limitata ai soli casi in cui il contenzioso sia direttamente riconducibile alle attività oggetto della concessione affidate al concessionario, non potendosi estendere anche alle attività in capo al precedente affidatario;

· che, in caso di condanna dell’Ente per fatti non imputabili al concessionario, quest’ultimo non debba comunque sostenere le spese di lite, risarcimenti, eventuali penalità e somme liquidate dal giudice a carico dell’Ente;

3. .In caso di soccombenza nelle controversie instaurate dal precedente concessionario, si chiede di confermare che i costi legali e di giudizio sostenuti dal concessionario subentrante siano imputabili all’Ente e/o se anticipati dal concessionario, siano a quest’ultimo rimborsati dall’Ente.

Per le controversie relative alle attività in capo al concessionario, si chiede di confermare che, in caso di esito favorevole del giudizio, le spese di lite liquidate dal Giudice a favore dell’Ente, saranno riconosciute al Concessionario che ha sostenuto i costi del giudizio.

Al termine della concessione, si chiede di chiarire come saranno riconosciuti al concessionario uscente gli eventuali recuperi derivanti da sentenze favorevoli (sorte capitale, oneri, spese di riscossione, ecc.), se il concessionario uscente potrà proseguire le azioni esecutive o se tali attività saranno trasferite all’Ente o al nuovo affidatario, e come saranno regolati gli oneri di riscossione da Decreto Ministeriale relativi ad attività svolte dal concessionario uscente

Si chiede di chiarire se, nei giudizi in cui il Comune è parte per espressa chiamata in causa dell’Ente, il concessionario non sia comunque tenuto a costituirsi, laddove non si tratti di giudizi afferenti alle attività e/o correlati a possibili responsabilità afferenti le attività oggetto della concessione.

Si chiede di chiarire la portata dell’obbligo di proseguire, a proprie spese, l’attività di contenzioso per i ricorsi aperti in vigenza di affidamento anche oltre la scadenza del contratto, indicando la durata massima di tale obbligo, le modalità di remunerazione e gli eventuali limiti economici, al fine di garantire la sostenibilità dell’affidamento.

Alla luce delle previsioni sopra richiamate, che appaiono suscettibili di determinare un trasferimento di responsabilità e oneri non proporzionato rispetto all’ambito delle attività oggetto dell’appalto, si chiede alla Stazione Appaltante di valutare l’opportunità di rettificare la clausola relativa alla gestione del contenzioso e alla manleva, meglio precisando il perimetro degli obblighi del concessionario aggiudicatario, con riferimento: alla precedente gestione del supporto al contenzioso, al regime di passaggio al nuovo affidatario ed ai giudizi futuri.



23/03/2026 16:04
Risposta
- Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1 si rappresenta che: l'attuale affidatario ha l'obbligo sia per il servizio SR1 che per il servizio SR2 di gestire il contenzioso fino al secondo grado di giudizio.
All'atto del verbale di consegna verranno indicati, se a quella data esistenti, eventuali procedimenti/contenziosi che potranno essere trasferiti perchè non rientranti nelle competenze dell'affidatario uscente ( si precisa che l'affidatario uscente ( di cui al contratto rep. 9/2021) ha l'obbligo -per le attività allo stesso assegnate da capitolato- di gestire il contenzioso fino al 2 grado di giudizio).

- Con riferimento alla richiesta di cui al punto 2 si rappresenta che: l'attuale affidatario ha l'obbligo sia per il servizio SR1 che per il servizio SR2 di gestire il contenzioso fino al secondo grado di giudizio.
Si conferma Le modalità di gestione del contenzioso come indicato nella componente SR1 E SR2 del capitolato della presente gara.
per le controversie precedentemente avviate e non più seguite dall’affidatario uscente si richiama quanto riportato per il punto 1.

- Con riferimento al punto 3: l'attuale affidatario ha l'obbligo sia per il servizio SR1 che per il servizio SR2 di gestire il contenzioso fino al secondo grado di
giudizio.
Per quanto attiene alla presente gara ( in caso di soccombenza per controversie precedenti le spese di lite non sono rimborsati all'affidatario dall'ente).
( le spese di lite liquidate per i giudizi favorevoli dal giudice sono ripartite nelle modalità indicate dal giudice).
(Le condizioni alla scadenza sono riportate al paragrafo 16 del capitolato di gara).
( l'affidatario è tenuto a costituirsi nelle modalità e circostanze così come indicato nel capitolato di gara).
(L'obbligo di costituzione in giudizio è indicato fino all’ultimo grado come da capitolato).

Si resta a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

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