Pubblicato
Comune di Afragola
Gara #1520
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO EX ART. 44 DEL D.LGS 36/2023, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA RETROSTANTE "CENTRO LUMO PARCO ATTREZZATO CON CAMPI SPORTIVI E LOCALI POLIFUNZIONALE" CUP B42F25000850004 CIG BB318C6C75Informazioni appalto
10/04/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 432.470,18
Celardo Maria Alessandra
Categorie merceologiche
4523611
-
Lavori di superficie per campi sportivi
Lotti
1
BB318C6C75
B42F25000850004
Qualità prezzo
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA RETROSTANTE CENTRO LUMO PARCO ATTREZZATO CON CAMPI SPORTIVI E LOCALI POLIFUNZIONALE
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO AVENTE AD OGGETTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA RETROSTANTE CENTRO LUMO PARCO ATTREZZATO CON CAMPI SPORTIVI E LOCALI POLIFUNZIONALE
€ 430.322,03
€ 73.997,31
€ 2.148,15
Scadenze
08/05/2026 18:00
18/05/2026 12:00
18/05/2026 12:10
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
10/04/2026 17:56
Quesito #1
Buongiorno con riferimento ai requisiti di progettazione per i professionisti si chiede:
1) al 7.1.2 a) del disciplinare viene indicato un "fatturato non superiore al doppio del valore dell'appalto"
successivamente invece viene indicato "almeno pari a 48.000,00 euro".
Le due affermazioni sono in contrasto tra di loro in quanto a "non superiore" corrisponde un fatturato inferiore a 48.000,00 euro.
2) Sempre con riferimento ai requisiti tecnico - professionali,
una STP di recente costituzione (anno2025) e formata da soci liberi professionisti ingegneri
e architetti dotati anche di propria p.iva, può partecipare la STP di recente costituzione comprovando
i requisiti economici attraverso i fatturati dei singoli soci che la compongono con propria p.iva
e i requisiti tecnici attraverso le esperienze derivate
dalle attività personali effettuate con la propria p.iva?
grazie
1) al 7.1.2 a) del disciplinare viene indicato un "fatturato non superiore al doppio del valore dell'appalto"
successivamente invece viene indicato "almeno pari a 48.000,00 euro".
Le due affermazioni sono in contrasto tra di loro in quanto a "non superiore" corrisponde un fatturato inferiore a 48.000,00 euro.
2) Sempre con riferimento ai requisiti tecnico - professionali,
una STP di recente costituzione (anno2025) e formata da soci liberi professionisti ingegneri
e architetti dotati anche di propria p.iva, può partecipare la STP di recente costituzione comprovando
i requisiti economici attraverso i fatturati dei singoli soci che la compongono con propria p.iva
e i requisiti tecnici attraverso le esperienze derivate
dalle attività personali effettuate con la propria p.iva?
grazie
10/04/2026 18:09
Risposta
Si conferma che il fatturato deve essere pari a o superiore a € 48.000,00, si allega disciplinare revisionato
Si esorta l'o.e. ad una lettura approfondita della lex specialis nei punti 7.3 pag. 29
Si esorta l'o.e. ad una lettura approfondita della lex specialis nei punti 7.3 pag. 29
12/04/2026 22:25
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai criteri relativi al possesso delle seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale)OHSAS 18001 o ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, sia possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi del Decreto legislativo 36/2023, utilizzando certificazioni possedute da impresa ausiliaria.
In caso affermativo, si chiede se tale possibilità valga per tutte le certificazioni sopra indicate oppure se vi siano limitazioni specifiche per alcune di esse.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito ai criteri relativi al possesso delle seguenti certificazioni:
UNI EN ISO 14001 (gestione ambientale)OHSAS 18001 o ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro)certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis del Decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198
In particolare, si chiede di confermare se, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, sia possibile far ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi del Decreto legislativo 36/2023, utilizzando certificazioni possedute da impresa ausiliaria.
In caso affermativo, si chiede se tale possibilità valga per tutte le certificazioni sopra indicate oppure se vi siano limitazioni specifiche per alcune di esse.
In attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.
13/04/2026 14:37
Risposta
Si, si conferma l'applicazione dell'istituto dell'avvalimento per le certificazioni indicate.
13/04/2026 11:46
Quesito #3
Con riferimento al quesito #1, si chiarisce che le StP sono società tra professionisti, già costituite e regolarmente iscritte all'Ordine degli Ingegneri e alla Camera di Commercio. Le indicazioni fornite alla pag.29 e al 7.3 riguardano i raggruppamenti temporanei.
Invece, si chiede se è possibile riferirsi all'art.66 comma2 del D.lgs 36/2023 che indica, per le società entro 5 anni dalla loro costituzione, la possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società.
Grazie
Invece, si chiede se è possibile riferirsi all'art.66 comma2 del D.lgs 36/2023 che indica, per le società entro 5 anni dalla loro costituzione, la possibilità di documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci della società.
Grazie
13/04/2026 14:42
Risposta
Si conferma la possibilità di partecipazione come previsto dall'art. 66 comma 2 dlgs 36/2023 con il possesso dei requisiti in capo ai soci oppure in capo ai professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato.
14/04/2026 10:32
Quesito #4
Salve,
nel CSA non e indicata la rata di acconto SAL.
In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti
nel CSA non e indicata la rata di acconto SAL.
In attesa di un riscontro porgiamo cordiali saluti
15/04/2026 15:13
Risposta
Si comunica che i pagamenti in acconto sono previsti al raggiungimento di lavori importo a netti € 70.000,00
16/04/2026 11:50
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti, ritenuti necessari ai fini di una corretta e consapevole partecipazione alla gara, nonché per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento tra gli operatori economici.
1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI
Quesito 1.1 – Inquadramento delle categorie edilizie e ammissibilità di servizi affini
Nel disciplinare di gara viene richiesto, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei progettisti, il possesso di servizi analoghi riferiti alla categoria Edilizia E.12.
Tuttavia, si rileva che l’intervento oggetto di affidamento è riconducibile a opere aventi caratteristiche di:
riqualificazione di aree attrezzate;realizzazione e/o miglioramento di impianti sportivi;sistemazione e rifunzionalizzazione di spazi pubblici e collettivi;
le quali, sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale, risultano coerenti anche con altre categorie edilizie previste dal D.M. 17/06/2016, quali:
E.11 – opere edilizie con presenza di attrezzature e spazi funzionali (ivi inclusi impianti sportivi e strutture assimilabili);E.13 – edilizia caratterizzata da maggiore complessità tipologica e funzionale;E.17 – interventi di riqualificazione urbana e sistemazione di spazi pubblici, anche con destinazione sportiva e collettiva.
Considerato che tali categorie:
appartengono al medesimo ambito “Edilizia”;presentano livelli di complessità tecnica analoghi o superiori rispetto alla categoria E.12;risultano maggiormente aderenti alla natura dell’intervento oggetto di gara;
si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, possano essere ritenuti validi anche servizi afferenti alle suddette categorie, purché caratterizzati da:
analogia sostanziale rispetto all’intervento oggetto di gara;complessità tecnica equivalente o superiore;importo lavori almeno pari a quello richiesto dal disciplinare.
Si chiede, pertanto, di confermare se il requisito debba essere interpretato in un’ottica sostanziale e funzionale, e non meramente formale, in coerenza con:
le Linee Guida ANAC n. 1;il principio del favor partecipationis;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023
Quesito 1.2 – Interpretazione del concetto di “lavori analoghi”
In relazione al requisito dei servizi analoghi richiesto dal disciplinare, si chiede di chiarire se il concetto di “lavori analoghi” debba essere interpretato:
in senso strettamente formale, ossia limitato alla coincidenza della sola categoria E.12 indicata nel disciplinare;
oppurein senso sostanziale, facendo riferimento alla reale analogia delle prestazioni svolte in termini di:tipologia dell’opera;complessità tecnico-progettuale;importo dei lavori e livello prestazionale richiesto;
in coerenza con:
le Linee Guida ANAC n. 1, che ammettono la valutazione dell’analogia sotto il profilo tecnico-funzionale e non meramente classificatorio;il principio del favor partecipationis, volto a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023;l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’analogia dei servizi deve essere valutata in relazione alla natura e complessità delle prestazioni effettivamente svolte, e non esclusivamente alla categoria formale di classificazione.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante servizi appartenenti a categorie edilizie diverse dalla E.12, purché sostanzialmente analoghi sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale.
Quesito 1.3 – Interventi su impianti sportivi e riqualificazione urbana
Considerata la natura dell’intervento oggetto di affidamento, che risulta riconducibile a opere di:
riqualificazione di aree attrezzate;realizzazione e/o miglioramento di impianti sportivi;sistemazione funzionale di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito dei servizi analoghi, possano essere ritenuti pienamente coerenti e pertanto ammissibili servizi di progettazione relativi a:
centri sportivi;impianti sportivi e aree attrezzate;interventi di rigenerazione urbana con funzioni collettive e sportive;
anche qualora tali servizi risultino classificati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in categorie edilizie diverse dalla E.12, ed in particolare nelle categorie E.11 – E.13 o E.17.
Ciò in quanto tali interventi:
risultano direttamente assimilabili sotto il profilo funzionale all’opera oggetto di gara;presentano complessità tecnica equivalente o superiore;comportano prestazioni progettuali analoghe in termini di integrazione tra opere edilizie, spazi aperti e componenti impiantistiche.
Si chiede pertanto di confermare che la valutazione dell’analogia possa essere effettuata in termini sostanziali e funzionali, in coerenza con la natura dell’intervento, e non limitata alla sola classificazione formale della categoria E.12.
Quesito 1.4 – Servizi non integralmente ultimati
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per i progettisti, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione dei servizi analoghi, possano essere considerati anche servizi non integralmente ultimati, limitatamente alla quota parte:
effettivamente eseguita;formalmente certificabile dal committente, mediante attestazione di regolare esecuzione o documentazione equivalente.
In particolare, si chiede di specificare se, in applicazione dei principi di:
favor partecipationis;proporzionalità;adeguatezza della capacità tecnica;
sia ammessa la valorizzazione della parte di servizio già completata e validata, anche qualora il contratto complessivo non risulti ancora concluso.
Si chiede inoltre di chiarire se tale possibilità possa essere riconosciuta almeno nei casi in cui:
la prestazione professionale risulti già conclusa e formalmente accettata dal committente, pur in presenza di un rapporto contrattuale non ancora integralmente chiuso;sia possibile dimostrare in modo oggettivo la quota parte di attività svolta e il relativo importo.
Quesito 1.5 – Modalità di dimostrazione del requisito
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, si chiede di confermare che il requisito relativo all’importo minimo dei servizi analoghi possa essere soddisfatto mediante:
cumulo di più servizi di ingegneria e architettura, anche distinti tra loro;anche qualora tali servizi risultino afferenti a categorie edilizie affini (quali, a titolo esemplificativo, E.11, E.13, E.17), purché riconducibili allo stesso ambito funzionale dell’intervento oggetto di gara.
In particolare, si chiede di chiarire se il requisito debba intendersi soddisfatto attraverso:
la sommatoria degli importi dei servizi analoghi svolti nel periodo di riferimento;indipendentemente dalla suddivisione degli stessi su più incarichi e/o categorie edilizie, purché sussista analogia sostanziale sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale.
Tale interpretazione si ritiene coerente con:
quanto previsto dal disciplinare in merito alla dimostrazione cumulativa dei requisiti;le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1;il principio del favor partecipationis;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede pertanto di confermare la possibilità di dimostrare il requisito richiesto mediante cumulo di più servizi analoghi, anche appartenenti a categorie edilizie affini, purché complessivamente idonei a rappresentare un livello di esperienza coerente con l’oggetto dell’appalto.
2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI TECNICI
Quesito 2.1 – Scomposizione del corrispettivo
Nel disciplinare di gara è indicato un importo complessivo per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza, senza tuttavia esplicita distinzione tra le singole attività professionali previste.
Considerato che le prestazioni richieste comprendono:
progettazione esecutiva;coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
si rileva l’assenza di una chiara articolazione del corrispettivo tra le suddette prestazioni, ciascuna delle quali presenta specifiche caratteristiche, livelli di responsabilità e incidenza economica differenti.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di fornire:
il dettaglio della ripartizione economica del corrispettivo tra le singole prestazioni sopra elencate;l’eventuale indicazione della percentuale o quota parte attribuita a ciascuna attività (progettazione, CSP, CSE);ogni ulteriore elemento utile a comprendere la struttura del corrispettivo posto a base di gara.
Tale chiarimento si ritiene necessario al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta economica e una consapevole valutazione dell’impegno professionale richiesto.
Quesito 2.2 – Metodo di calcolo del corrispettivo
Con riferimento al corrispettivo posto a base di gara per i servizi tecnici, si chiede di chiarire se lo stesso sia stato determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (c.d. “Decreto Parametri”).
In caso affermativo, si chiede di rendere disponibile il relativo quadro analitico di calcolo, con indicazione di:
categorie e ID opere assunte a riferimento;importi delle opere considerati ai fini della determinazione del compenso;parametri Q, P e V applicati;aliquote e coefficienti adottati per ciascuna prestazione (progettazione esecutiva, CSP, CSE).
Tale chiarimento risulta necessario al fine di verificare la corretta determinazione del corrispettivo e garantire la piena trasparenza della base di gara.
Quesito 2.3 – Inclusione del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Considerato che tra le prestazioni richieste dal disciplinare è espressamente previsto anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), si chiede di confermare se tale attività sia effettivamente ricompresa nell’importo complessivo posto a base di gara.
In caso affermativo, si chiede di indicare:
il valore economico specifico attribuito alla prestazione di CSE;la relativa incidenza percentuale rispetto al corrispettivo complessivo.
Quesito 2.4 – Eventuale omissione del CSE nel calcolo del corrispettivo
Nel caso in cui la prestazione di CSE non risulti inclusa nel corrispettivo indicato, si chiede di chiarire:
se la stessa sia stata non considerata nel calcolo del corrispettivo dei servizi tecnici;ovvero se debba intendersi compensata con modalità differenti, eventualmente ricomprese nell’importo lavori o in altre voci economiche.
Quesito 2.5 – Congruità del corrispettivo rispetto alle prestazioni richieste
Alla luce:
dell’importo dei lavori;della natura e complessità delle prestazioni richieste (progettazione esecutiva, CSP e CSE);delle responsabilità connesse alle attività di coordinamento della sicurezza;
si chiede di confermare che il corrispettivo posto a base di gara sia stato determinato nel rispetto dei principi di:
adeguatezza del compenso rispetto all’entità delle prestazioni;proporzionalità rispetto all’importo e alla complessità dell’intervento;corretta valorizzazione delle prestazioni professionali, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. TEMPI DI ESECUZIONE E OFFERTA TEMPORALE
Quesito 3.1 – Chiarimento sui tempi di esecuzione e ribasso temporale
Dalla lettura coordinata del disciplinare e degli elaborati di gara, si rileva una possibile non perfetta coerenza tra:
la durata complessiva dei lavori indicata;la percentuale massima di riduzione temporale consentita ai fini dell’offerta.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economico-temporale.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il tempo contrattuale effettivo di riferimento (in giorni naturali e consecutivi);quale sia il limite massimo di ribasso temporale effettivamente applicabile;se eventuali valori difformi presenti nella documentazione debbano essere interpretati come refusi o come parametri alternativi.
4. OFFERTA TECNICA
Quesito 4.1 – Migliorie progettuali
In relazione alle proposte migliorative richieste nell’ambito dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che:
le migliorie non debbano comportare la necessità di acquisire nuove autorizzazioni, pareri o titoli abilitativi rispetto a quelli già previsti nel progetto posto a base di gara;le stesse debbano risultare coerenti con l’impostazione progettuale originaria, senza alterarne la natura, la funzione e le caratteristiche essenziali.
Quesito 4.2 – Responsabilità progettuale e aggiornamento elaborati
Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione:
l’operatore economico sia tenuto a procedere all’aggiornamento completo degli elaborati progettuali, in coerenza con le migliorie proposte in sede di offerta;lo stesso assuma la piena responsabilità tecnica e professionale degli elaborati aggiornati, anche ai fini della loro validazione ed esecuzione.
5. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Quesito 5.1 – Modalità di individuazione del progettista
Si chiede di confermare che il progettista incaricato possa essere:
indicato esternamente dal concorrente, ai sensi della normativa vigente;senza obbligo di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) formalmente costituito.
Quesito 5.2 – Coincidenza dei ruoli professionali
Si chiede di confermare che, laddove in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, un unico professionista possa ricoprire contemporaneamente le seguenti funzioni:
progettazione esecutiva;coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Quesito 5.3 – Presenza del giovane professionista
Si chiede di confermare che l’obbligo di inserimento del giovane professionista (ai sensi dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) sia applicabile esclusivamente:
nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo tra professionisti (RTP);
e non anche nell’ipotesi di progettista singolo o professionista indicato.
6. PRINCIPI GENERALI DI INTERPRETAZIONE
Si rappresenta che un’interpretazione eccessivamente restrittiva dei requisiti di partecipazione, limitata alla sola categoria E.12, potrebbe risultare non coerente con:
il principio di proporzionalità;il principio del favor partecipationis;la reale natura tecnica dell’intervento, riconducibile a opere di riqualificazione di impianti sportivi e spazi pubblici.
Si chiede pertanto che i requisiti siano interpretati in un’ottica sostanziale e funzionale, coerente con la tipologia e complessità delle prestazioni richieste.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
con riferimento alla procedura in oggetto, si formulano i seguenti quesiti, ritenuti necessari ai fini di una corretta e consapevole partecipazione alla gara, nonché per garantire il rispetto dei principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento tra gli operatori economici.
1. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA DEI PROGETTISTI
Quesito 1.1 – Inquadramento delle categorie edilizie e ammissibilità di servizi affini
Nel disciplinare di gara viene richiesto, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale dei progettisti, il possesso di servizi analoghi riferiti alla categoria Edilizia E.12.
Tuttavia, si rileva che l’intervento oggetto di affidamento è riconducibile a opere aventi caratteristiche di:
riqualificazione di aree attrezzate;realizzazione e/o miglioramento di impianti sportivi;sistemazione e rifunzionalizzazione di spazi pubblici e collettivi;
le quali, sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale, risultano coerenti anche con altre categorie edilizie previste dal D.M. 17/06/2016, quali:
E.11 – opere edilizie con presenza di attrezzature e spazi funzionali (ivi inclusi impianti sportivi e strutture assimilabili);E.13 – edilizia caratterizzata da maggiore complessità tipologica e funzionale;E.17 – interventi di riqualificazione urbana e sistemazione di spazi pubblici, anche con destinazione sportiva e collettiva.
Considerato che tali categorie:
appartengono al medesimo ambito “Edilizia”;presentano livelli di complessità tecnica analoghi o superiori rispetto alla categoria E.12;risultano maggiormente aderenti alla natura dell’intervento oggetto di gara;
si chiede di chiarire se, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto, possano essere ritenuti validi anche servizi afferenti alle suddette categorie, purché caratterizzati da:
analogia sostanziale rispetto all’intervento oggetto di gara;complessità tecnica equivalente o superiore;importo lavori almeno pari a quello richiesto dal disciplinare.
Si chiede, pertanto, di confermare se il requisito debba essere interpretato in un’ottica sostanziale e funzionale, e non meramente formale, in coerenza con:
le Linee Guida ANAC n. 1;il principio del favor partecipationis;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023
Quesito 1.2 – Interpretazione del concetto di “lavori analoghi”
In relazione al requisito dei servizi analoghi richiesto dal disciplinare, si chiede di chiarire se il concetto di “lavori analoghi” debba essere interpretato:
in senso strettamente formale, ossia limitato alla coincidenza della sola categoria E.12 indicata nel disciplinare;
oppurein senso sostanziale, facendo riferimento alla reale analogia delle prestazioni svolte in termini di:tipologia dell’opera;complessità tecnico-progettuale;importo dei lavori e livello prestazionale richiesto;
in coerenza con:
le Linee Guida ANAC n. 1, che ammettono la valutazione dell’analogia sotto il profilo tecnico-funzionale e non meramente classificatorio;il principio del favor partecipationis, volto a garantire la massima partecipazione alle procedure di gara;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023;l’orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’analogia dei servizi deve essere valutata in relazione alla natura e complessità delle prestazioni effettivamente svolte, e non esclusivamente alla categoria formale di classificazione.
Si chiede pertanto di confermare che il requisito possa essere soddisfatto anche mediante servizi appartenenti a categorie edilizie diverse dalla E.12, purché sostanzialmente analoghi sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale.
Quesito 1.3 – Interventi su impianti sportivi e riqualificazione urbana
Considerata la natura dell’intervento oggetto di affidamento, che risulta riconducibile a opere di:
riqualificazione di aree attrezzate;realizzazione e/o miglioramento di impianti sportivi;sistemazione funzionale di spazi pubblici destinati ad attività collettive;
si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione del requisito dei servizi analoghi, possano essere ritenuti pienamente coerenti e pertanto ammissibili servizi di progettazione relativi a:
centri sportivi;impianti sportivi e aree attrezzate;interventi di rigenerazione urbana con funzioni collettive e sportive;
anche qualora tali servizi risultino classificati, ai sensi del D.M. 17/06/2016, in categorie edilizie diverse dalla E.12, ed in particolare nelle categorie E.11 – E.13 o E.17.
Ciò in quanto tali interventi:
risultano direttamente assimilabili sotto il profilo funzionale all’opera oggetto di gara;presentano complessità tecnica equivalente o superiore;comportano prestazioni progettuali analoghe in termini di integrazione tra opere edilizie, spazi aperti e componenti impiantistiche.
Si chiede pertanto di confermare che la valutazione dell’analogia possa essere effettuata in termini sostanziali e funzionali, in coerenza con la natura dell’intervento, e non limitata alla sola classificazione formale della categoria E.12.
Quesito 1.4 – Servizi non integralmente ultimati
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per i progettisti, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione dei servizi analoghi, possano essere considerati anche servizi non integralmente ultimati, limitatamente alla quota parte:
effettivamente eseguita;formalmente certificabile dal committente, mediante attestazione di regolare esecuzione o documentazione equivalente.
In particolare, si chiede di specificare se, in applicazione dei principi di:
favor partecipationis;proporzionalità;adeguatezza della capacità tecnica;
sia ammessa la valorizzazione della parte di servizio già completata e validata, anche qualora il contratto complessivo non risulti ancora concluso.
Si chiede inoltre di chiarire se tale possibilità possa essere riconosciuta almeno nei casi in cui:
la prestazione professionale risulti già conclusa e formalmente accettata dal committente, pur in presenza di un rapporto contrattuale non ancora integralmente chiuso;sia possibile dimostrare in modo oggettivo la quota parte di attività svolta e il relativo importo.
Quesito 1.5 – Modalità di dimostrazione del requisito
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale dei progettisti, si chiede di confermare che il requisito relativo all’importo minimo dei servizi analoghi possa essere soddisfatto mediante:
cumulo di più servizi di ingegneria e architettura, anche distinti tra loro;anche qualora tali servizi risultino afferenti a categorie edilizie affini (quali, a titolo esemplificativo, E.11, E.13, E.17), purché riconducibili allo stesso ambito funzionale dell’intervento oggetto di gara.
In particolare, si chiede di chiarire se il requisito debba intendersi soddisfatto attraverso:
la sommatoria degli importi dei servizi analoghi svolti nel periodo di riferimento;indipendentemente dalla suddivisione degli stessi su più incarichi e/o categorie edilizie, purché sussista analogia sostanziale sotto il profilo tecnico, funzionale e prestazionale.
Tale interpretazione si ritiene coerente con:
quanto previsto dal disciplinare in merito alla dimostrazione cumulativa dei requisiti;le indicazioni delle Linee Guida ANAC n. 1;il principio del favor partecipationis;il principio di proporzionalità di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023.
Si chiede pertanto di confermare la possibilità di dimostrare il requisito richiesto mediante cumulo di più servizi analoghi, anche appartenenti a categorie edilizie affini, purché complessivamente idonei a rappresentare un livello di esperienza coerente con l’oggetto dell’appalto.
2. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI TECNICI
Quesito 2.1 – Scomposizione del corrispettivo
Nel disciplinare di gara è indicato un importo complessivo per le prestazioni di progettazione e coordinamento della sicurezza, senza tuttavia esplicita distinzione tra le singole attività professionali previste.
Considerato che le prestazioni richieste comprendono:
progettazione esecutiva;coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE);
si rileva l’assenza di una chiara articolazione del corrispettivo tra le suddette prestazioni, ciascuna delle quali presenta specifiche caratteristiche, livelli di responsabilità e incidenza economica differenti.
Alla luce di quanto sopra, si chiede di fornire:
il dettaglio della ripartizione economica del corrispettivo tra le singole prestazioni sopra elencate;l’eventuale indicazione della percentuale o quota parte attribuita a ciascuna attività (progettazione, CSP, CSE);ogni ulteriore elemento utile a comprendere la struttura del corrispettivo posto a base di gara.
Tale chiarimento si ritiene necessario al fine di consentire una corretta formulazione dell’offerta economica e una consapevole valutazione dell’impegno professionale richiesto.
Quesito 2.2 – Metodo di calcolo del corrispettivo
Con riferimento al corrispettivo posto a base di gara per i servizi tecnici, si chiede di chiarire se lo stesso sia stato determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (c.d. “Decreto Parametri”).
In caso affermativo, si chiede di rendere disponibile il relativo quadro analitico di calcolo, con indicazione di:
categorie e ID opere assunte a riferimento;importi delle opere considerati ai fini della determinazione del compenso;parametri Q, P e V applicati;aliquote e coefficienti adottati per ciascuna prestazione (progettazione esecutiva, CSP, CSE).
Tale chiarimento risulta necessario al fine di verificare la corretta determinazione del corrispettivo e garantire la piena trasparenza della base di gara.
Quesito 2.3 – Inclusione del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)
Considerato che tra le prestazioni richieste dal disciplinare è espressamente previsto anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE), si chiede di confermare se tale attività sia effettivamente ricompresa nell’importo complessivo posto a base di gara.
In caso affermativo, si chiede di indicare:
il valore economico specifico attribuito alla prestazione di CSE;la relativa incidenza percentuale rispetto al corrispettivo complessivo.
Quesito 2.4 – Eventuale omissione del CSE nel calcolo del corrispettivo
Nel caso in cui la prestazione di CSE non risulti inclusa nel corrispettivo indicato, si chiede di chiarire:
se la stessa sia stata non considerata nel calcolo del corrispettivo dei servizi tecnici;ovvero se debba intendersi compensata con modalità differenti, eventualmente ricomprese nell’importo lavori o in altre voci economiche.
Quesito 2.5 – Congruità del corrispettivo rispetto alle prestazioni richieste
Alla luce:
dell’importo dei lavori;della natura e complessità delle prestazioni richieste (progettazione esecutiva, CSP e CSE);delle responsabilità connesse alle attività di coordinamento della sicurezza;
si chiede di confermare che il corrispettivo posto a base di gara sia stato determinato nel rispetto dei principi di:
adeguatezza del compenso rispetto all’entità delle prestazioni;proporzionalità rispetto all’importo e alla complessità dell’intervento;corretta valorizzazione delle prestazioni professionali, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici.
3. TEMPI DI ESECUZIONE E OFFERTA TEMPORALE
Quesito 3.1 – Chiarimento sui tempi di esecuzione e ribasso temporale
Dalla lettura coordinata del disciplinare e degli elaborati di gara, si rileva una possibile non perfetta coerenza tra:
la durata complessiva dei lavori indicata;la percentuale massima di riduzione temporale consentita ai fini dell’offerta.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica ed economico-temporale.
Si chiede pertanto di chiarire:
quale sia il tempo contrattuale effettivo di riferimento (in giorni naturali e consecutivi);quale sia il limite massimo di ribasso temporale effettivamente applicabile;se eventuali valori difformi presenti nella documentazione debbano essere interpretati come refusi o come parametri alternativi.
4. OFFERTA TECNICA
Quesito 4.1 – Migliorie progettuali
In relazione alle proposte migliorative richieste nell’ambito dell’offerta tecnica, si chiede di confermare che:
le migliorie non debbano comportare la necessità di acquisire nuove autorizzazioni, pareri o titoli abilitativi rispetto a quelli già previsti nel progetto posto a base di gara;le stesse debbano risultare coerenti con l’impostazione progettuale originaria, senza alterarne la natura, la funzione e le caratteristiche essenziali.
Quesito 4.2 – Responsabilità progettuale e aggiornamento elaborati
Si chiede conferma che, in caso di aggiudicazione:
l’operatore economico sia tenuto a procedere all’aggiornamento completo degli elaborati progettuali, in coerenza con le migliorie proposte in sede di offerta;lo stesso assuma la piena responsabilità tecnica e professionale degli elaborati aggiornati, anche ai fini della loro validazione ed esecuzione.
5. ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO
Quesito 5.1 – Modalità di individuazione del progettista
Si chiede di confermare che il progettista incaricato possa essere:
indicato esternamente dal concorrente, ai sensi della normativa vigente;senza obbligo di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) formalmente costituito.
Quesito 5.2 – Coincidenza dei ruoli professionali
Si chiede di confermare che, laddove in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, un unico professionista possa ricoprire contemporaneamente le seguenti funzioni:
progettazione esecutiva;coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP);coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
Quesito 5.3 – Presenza del giovane professionista
Si chiede di confermare che l’obbligo di inserimento del giovane professionista (ai sensi dell’Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023) sia applicabile esclusivamente:
nel caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo tra professionisti (RTP);
e non anche nell’ipotesi di progettista singolo o professionista indicato.
6. PRINCIPI GENERALI DI INTERPRETAZIONE
Si rappresenta che un’interpretazione eccessivamente restrittiva dei requisiti di partecipazione, limitata alla sola categoria E.12, potrebbe risultare non coerente con:
il principio di proporzionalità;il principio del favor partecipationis;la reale natura tecnica dell’intervento, riconducibile a opere di riqualificazione di impianti sportivi e spazi pubblici.
Si chiede pertanto che i requisiti siano interpretati in un’ottica sostanziale e funzionale, coerente con la tipologia e complessità delle prestazioni richieste.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
28/04/2026 10:51
Risposta
si veda allegato
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quisiti-gara-lumo-1.pdf SHA-256: 2f6693deb28b64482ab41637739a200e2fe62540e183872a9102e71885d3d175 28/04/2026 10:51 |
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16/04/2026 12:24
Quesito #6
i costi della sicurezza indicati nel disciplinare a pagine 11 in € 2.148,15 non ribassabili, non trovano riscontro con quanto riportato nel C.M.E. nel quale estrapolando le voci inerenti a monoblocco, trabattello, ponteggio in quanto la sola voce del ponteggio afferenti in generale a costi della sicurezza il costo totale è di € 15.452,13 pertanto superiore all'importo di cui sopra. si chiedde delucidazione in merito. Inoltre si chiede se è possibile ricevere il Layout di cantiere non riportato nel PSC
29/04/2026 12:38
Risposta
Si veda allegato
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richiesta-chiarimenti-2.pdf SHA-256: 7efd45a13602f6942b5e8e2f9d88f3bce646c15eacc26dca5a65c6c1c1ac976d 29/04/2026 12:36 |
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27/04/2026 11:13
Quesito #7
Richiesta sopralluogo.
Si chiede alla SV la data per eseguire il sopralluogo.
Distinti saluti
Andreozzi srl
Si chiede alla SV la data per eseguire il sopralluogo.
Distinti saluti
Andreozzi srl
28/04/2026 10:07
Risposta
inviaRE PEC
27/04/2026 11:39
Quesito #8
Oggetto: Richiesta di chiarimento – Prestazioni CSE
Buongiorno,
con riferimento alla procedura avente ad oggetto “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla realizzazione dell’intervento denominato: lavori di riqualificazione area retrostante Centro Lumo – parco attrezzato con campi sportivi e locali polifunzionali”, si rappresenta quanto segue.
Dall’esame della documentazione di gara, ed in particolare del prospetto relativo al calcolo dei corrispettivi professionali, si rileva che non risulta esplicitamente valorizzata la quota riferita alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Pertanto, si chiede cortesemente di chiarire se:
la dicitura riportata nel titolo dell’affidamento abbia esclusivamente valore descrittivo con riferimento alla complessità complessiva dell’intervento;
oppure
le attività di CSE debbano intendersi effettivamente comprese tra le prestazioni oggetto dell’appalto incluse nell'eventuale RTP designato dall'impresa, ancorché non specificamente evidenziate nel calcolo dei compensi posti a base di gara o se verrà affidato ad altri professionisti successivamente all'aggiudicazione.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
con riferimento alla procedura avente ad oggetto “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori finalizzati alla realizzazione dell’intervento denominato: lavori di riqualificazione area retrostante Centro Lumo – parco attrezzato con campi sportivi e locali polifunzionali”, si rappresenta quanto segue.
Dall’esame della documentazione di gara, ed in particolare del prospetto relativo al calcolo dei corrispettivi professionali, si rileva che non risulta esplicitamente valorizzata la quota riferita alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Pertanto, si chiede cortesemente di chiarire se:
la dicitura riportata nel titolo dell’affidamento abbia esclusivamente valore descrittivo con riferimento alla complessità complessiva dell’intervento;
oppure
le attività di CSE debbano intendersi effettivamente comprese tra le prestazioni oggetto dell’appalto incluse nell'eventuale RTP designato dall'impresa, ancorché non specificamente evidenziate nel calcolo dei compensi posti a base di gara o se verrà affidato ad altri professionisti successivamente all'aggiudicazione.
Si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti.
28/04/2026 10:08
Risposta
la dicitura riportata nel titolo dell’affidamento abbia esclusivamente valore descrittivo con riferimento alla complessità complessiva dell’intervento; non è prevista la figura del CSE
27/04/2026 16:30
Quesito #9
SI CHIEDE SE IL SOPRALLUOGO E' OBBLIGATORIO
28/04/2026 10:09
Risposta
si rinvia a quanto riportato nella lex specialis ed all'avviso in piattaforma
27/04/2026 16:44
Quesito #10
A PAGINA 58 DEL DISCIPLINARE ALLA LETTERA A.4 SONO RIPORTATI UNA SERIE DI VALORI CONTRASTANTI TRA DI LORO. PERTANTO SI CHIEDE QUALE SIA IL NUMERO DI GIORNI PREVISTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI, QUALE SIA IL NUMERO DI GIORNI PREVISTO PER LA PROGETTAZIONE E QUALE SIA IL MASSIMO RIBASSO APPLICABILE SUL TEMPO DI ESECUZIONE
28/04/2026 10:50
Risposta
Il tempo di esecuzione è pari a 200 giorn e la progettazione è di 30 gg come indicato al punto 3.1 pag.11 del Disciplinare di gara
La riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto pari a 200 giorni e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 160 giorni. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.
La riduzione percentuale unica del tempo contrattuale non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto pari a 200 giorni e quindi tale da determinare una durata complessiva dei lavori inferiore a 160 giorni. Qualora il concorrente indichi una riduzione percentuale superiore a quella sopra specificata, verrà considerato alla stregua di un mero errore materiale e pertanto l'offerta si intenderà comunque formulata con la riduzione percentuale massima come sopra indicata In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, prevarrà l'indicazione riportata in lettere.
29/04/2026 09:13
Quesito #11
Buongiorno,
per la richiesta del sopralluogo, in data 28/04/2026 è stata trasmessa una PEC all'unico indirizzo riportato nel disciplinare protocollo@pec.comune.afragola.na.it ma la risposta è stata di ripudio in quanto si chiedeva di sapere l'ufficio o il settore a cui smistare la PEC.
Pertanto, se l'indirizzo è corretto lo scrivente O.E. provvede a comunicare il settore lavori pubblici ed a fornire le indicazioni riportate nalla tabella del disciplinare alla voce "denominazione e indirizzo ufficiale".
Qualora, invece, l'indirizzo fosse sbagliato si chiede di sapere qual è quello corretto.
Grazie.
per la richiesta del sopralluogo, in data 28/04/2026 è stata trasmessa una PEC all'unico indirizzo riportato nel disciplinare protocollo@pec.comune.afragola.na.it ma la risposta è stata di ripudio in quanto si chiedeva di sapere l'ufficio o il settore a cui smistare la PEC.
Pertanto, se l'indirizzo è corretto lo scrivente O.E. provvede a comunicare il settore lavori pubblici ed a fornire le indicazioni riportate nalla tabella del disciplinare alla voce "denominazione e indirizzo ufficiale".
Qualora, invece, l'indirizzo fosse sbagliato si chiede di sapere qual è quello corretto.
Grazie.
29/04/2026 12:37
Risposta
Si prega di rinviare la pec al protocollo cui seguirà smistamento all'ufficio competente