Pubblicato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #1587
COMUNE DI ARZANO (NA): GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D. LGS. 36/2023 E SS.MM.II., AGGIUDICATA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, NONCHÉ I SERVIZI COMPLEMENTARI DI IGIENE URBANA PER MESI 12 - CIG BBABD448DCInformazioni appalto
19/05/2026
Aperta
Servizi
€ 5.056.374,79
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
90511 - Servizi di raccolta di rifiuti
Lotti
1
BBABD448DC
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ALTRI SERVIZI DI IGIENE URBANA
€ 3.944.574,83
€ 2.884.178,26
€ 5.000,00
Scadenze
29/06/2026 18:00
13/07/2026 12:00
13/07/2026 12:30
Allegati
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Chiarimenti
03/06/2026 18:10
Quesito #1
Quesito n. 1 – Individuazione della versione vigente del Disciplinare e documenti dell’offerta tecnica (paragrafi 6.3 e 16)
Risultano in piattaforma due versioni del Disciplinare di gara (vedi allegato) recanti differenze di contenuto. In particolare: (i) al paragrafo 6.3, lett. e), una versione richiede la «Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001», mentre l’altra richiede la medesima certificazione «in corso di validità, attinente il servizio in oggetto, rilasciata da organismi accreditati»; (ii) al paragrafo 16, una versione include, tra i documenti che compongono l’offerta tecnica, «Massimo n. 4 elaborati riportanti la cartografia dei servizi» e il «Modello B.1 – Autodichiarazione criterio 7», documenti che non compaiono invece nell’altra versione.
Più precisamente in piattaforma sono presenti i seguenti disciplinari di gara:
1) “disciplinare-gare-arzano-igiene-urbana-15.05.pdf”
SHA-256: 1b769ee9ee18ff09036571e0fe4940e684f67082bf1df1b59cfedc0638c26ba 15/05/2026 12:14 0.96 MB
2) “disciplinare-gare-arzano-igiene-urbana-15.05.pdf”
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Si chiede di: (a) indicare quale sia la versione del Disciplinare da considerarsi vigente e vincolante ai fini della partecipazione; (b) confermare se, tra i documenti costituenti l’offerta tecnica, debbano essere prodotti gli elaborati cartografici (in numero massimo di 4) e il «Modello B.1 – Autodichiarazione criterio 7» e, in caso affermativo, rendere disponibile il relativo Modello B.1.
Quesito n. 2 – Totale dei punteggi dell’offerta tecnica (paragrafi 18 e 18.1)
Al paragrafo 18 il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è fissato in 70 punti e, in calce alla tabella dei criteri di cui al paragrafo 18.1, sono riportati i totali «Totale Punteggio D discrezionali 25» e «Totale Punteggi T tabellari 45». Sommando, tuttavia, i punteggi massimi indicati nelle singole celle dei sub-criteri si ottengono: (i) 25 punti per i criteri discrezionali (sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1 e 6.2); (ii) 39 punti per i criteri tabellari (sub-criteri 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e 11.1), per un totale complessivo di 64 punti, a fronte dei 70 dichiarati. Si chiede pertanto di chiarire l’esatta ripartizione dei punteggi e di rettificare la tabella del paragrafo 18.1, precisando se siano stati omessi uno o più criteri o sub-criteri ovvero se i totali parziali (25 e 45) e/o il totale complessivo (70) debbano essere corretti, al fine di consentire la corretta predisposizione dell’offerta tecnica.
Quesito n. 3 – Soglia di sbarramento dell’offerta tecnica (paragrafo 22)
Il paragrafo 22, tra le cause di esclusione, contempla il «mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica». Il valore di tale soglia non risulta, tuttavia, quantificato in alcuna parte del Disciplinare. Si chiede di indicare il valore della soglia di sbarramento (punteggio minimo dell’offerta tecnica al di sotto del quale il concorrente è escluso dalla
procedura) ovvero, in mancanza, di confermare che non è prevista alcuna soglia di sbarramento.
Quesito n. 4 – Criterio di valutazione n. 9 (paragrafo 18.1)
Con riferimento al criterio di valutazione n. 9 (qualità del progetto relativo alle attività di controllo dell’utenza e del fenomeno degli errati conferimenti e dell’abbandono incontrollato dei rifiuti), i sub-criteri 9.1 (1 punto) e 9.2 (2 punti) recano la dicitura «può essere indicato solamente un sub-criterio». Si chiede di confermare che il punteggio massimo attribuibile per tale criterio è pari a 2 punti e di conseguenza il totale dei criteri tabellari sarebbe pari a 38/45.
Distinti saluti.
Risultano in piattaforma due versioni del Disciplinare di gara (vedi allegato) recanti differenze di contenuto. In particolare: (i) al paragrafo 6.3, lett. e), una versione richiede la «Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001», mentre l’altra richiede la medesima certificazione «in corso di validità, attinente il servizio in oggetto, rilasciata da organismi accreditati»; (ii) al paragrafo 16, una versione include, tra i documenti che compongono l’offerta tecnica, «Massimo n. 4 elaborati riportanti la cartografia dei servizi» e il «Modello B.1 – Autodichiarazione criterio 7», documenti che non compaiono invece nell’altra versione.
Più precisamente in piattaforma sono presenti i seguenti disciplinari di gara:
1) “disciplinare-gare-arzano-igiene-urbana-15.05.pdf”
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2) “disciplinare-gare-arzano-igiene-urbana-15.05.pdf”
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Si chiede di: (a) indicare quale sia la versione del Disciplinare da considerarsi vigente e vincolante ai fini della partecipazione; (b) confermare se, tra i documenti costituenti l’offerta tecnica, debbano essere prodotti gli elaborati cartografici (in numero massimo di 4) e il «Modello B.1 – Autodichiarazione criterio 7» e, in caso affermativo, rendere disponibile il relativo Modello B.1.
Quesito n. 2 – Totale dei punteggi dell’offerta tecnica (paragrafi 18 e 18.1)
Al paragrafo 18 il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è fissato in 70 punti e, in calce alla tabella dei criteri di cui al paragrafo 18.1, sono riportati i totali «Totale Punteggio D discrezionali 25» e «Totale Punteggi T tabellari 45». Sommando, tuttavia, i punteggi massimi indicati nelle singole celle dei sub-criteri si ottengono: (i) 25 punti per i criteri discrezionali (sub-criteri 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 6.1 e 6.2); (ii) 39 punti per i criteri tabellari (sub-criteri 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.1, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2 e 11.1), per un totale complessivo di 64 punti, a fronte dei 70 dichiarati. Si chiede pertanto di chiarire l’esatta ripartizione dei punteggi e di rettificare la tabella del paragrafo 18.1, precisando se siano stati omessi uno o più criteri o sub-criteri ovvero se i totali parziali (25 e 45) e/o il totale complessivo (70) debbano essere corretti, al fine di consentire la corretta predisposizione dell’offerta tecnica.
Quesito n. 3 – Soglia di sbarramento dell’offerta tecnica (paragrafo 22)
Il paragrafo 22, tra le cause di esclusione, contempla il «mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica». Il valore di tale soglia non risulta, tuttavia, quantificato in alcuna parte del Disciplinare. Si chiede di indicare il valore della soglia di sbarramento (punteggio minimo dell’offerta tecnica al di sotto del quale il concorrente è escluso dalla
procedura) ovvero, in mancanza, di confermare che non è prevista alcuna soglia di sbarramento.
Quesito n. 4 – Criterio di valutazione n. 9 (paragrafo 18.1)
Con riferimento al criterio di valutazione n. 9 (qualità del progetto relativo alle attività di controllo dell’utenza e del fenomeno degli errati conferimenti e dell’abbandono incontrollato dei rifiuti), i sub-criteri 9.1 (1 punto) e 9.2 (2 punti) recano la dicitura «può essere indicato solamente un sub-criterio». Si chiede di confermare che il punteggio massimo attribuibile per tale criterio è pari a 2 punti e di conseguenza il totale dei criteri tabellari sarebbe pari a 38/45.
Distinti saluti.
12/06/2026 15:49
Risposta
Si invitano gli o.e. a prendere visione del nuovo disciplinare rettificato presente nella sezione allegati
04/06/2026 10:36
Quesito #2
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento all’art 3.1 “DURATA” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che la durata dell’appalto sia di 12 mesi;
2. In riferimento all’Allegato A.1 domanda di partecipazione:
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ………………. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati necessari ai fini della corretta compilazione;
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
1. In riferimento all’art 3.1 “DURATA” del Disciplinare di gara, si chiede gentilmente conferma che la durata dell’appalto sia di 12 mesi;
2. In riferimento all’Allegato A.1 domanda di partecipazione:
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui ……… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. … del …] accessibile al seguente link …..
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito ………………. e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Si chiede gentilmente di mettere a disposizione degli operatori economici i dati necessari ai fini della corretta compilazione;
In attesa di un gentile e celere riscontro si porgono Cordiali saluti.
12/06/2026 15:51
Risposta
Si invitano gli o.e. a prendere visione del nuovo disciplinare rettificato presente nella sezione allegati
Per quanto attiene la domanda di partecipazione:
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito www.comune.arzano.na.it sezione amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per quanto attiene la domanda di partecipazione:
§ di accettare il patto d’integrità/protocollo di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune con la Prefettura di Napoli
§ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile nel sito www.comune.arzano.na.it sezione amministrazione trasparente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
04/06/2026 13:12
Quesito #3
Buongiorno,
1) L’Art. 34 stabilisce in più punti norme discordanti “Si chiarisce che è previsto anche il trasporto presso idonei impianti per: […] La gestione delle convenzioni con le Filiere CONAI i cui ricavi sono posti a favore dell’Ente” e inoltre “I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell’Impresa Appaltatrice” ed inoltre: “Competeranno all’Impresa Appaltatrice i costi di trattamento dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta e i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI, del Consorzio RAEE o a qualsiasi altro titolo”.
L’Art. 38 del CSA stabilisce che “Sono a favore dell’Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI”.
Dalla Relazione Tecnica, invece, si legge il paragrafo dal Titolo “Quadro economico riepilogativo previsione dei ricavi a favore dell’ente” mentre nella parte descrittiva è previsto che “I corrispettivi derivanti dai consorzi di filiera e posti a favore del gestore […]”
Si richiede di chiarire se i ricavi CONAI siano a favore dell’Ente o dell’Impresa Appaltatrice.
2) In riferimento al p.to 18.3 del Disciplinare di Gara (Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica), si chiede di rettificare la tabella da compilare in quanto è riferita a 3 anni e non a 12 mesi (durata dell’Appalto). Si chiede, inoltre, di rettificare la formula ove è indicato D=3 come valore degli anni di affidamento del servizio.
3) Si chiede di allegare PEFA di gara per poter procedere alla produzione del PEFA di Offerta come richiesto al p.to 17 del Disciplinare, nonché per valorizzare i parametri 𝑋𝑐𝑜𝑚𝑖, 𝐾𝑐𝑜𝑚,𝑎 𝐶𝑂𝑛𝑒𝑤𝑒𝑥𝑝𝑇𝑉,𝑎𝑖.
Distinti Saluti
1) L’Art. 34 stabilisce in più punti norme discordanti “Si chiarisce che è previsto anche il trasporto presso idonei impianti per: […] La gestione delle convenzioni con le Filiere CONAI i cui ricavi sono posti a favore dell’Ente” e inoltre “I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell’Impresa Appaltatrice” ed inoltre: “Competeranno all’Impresa Appaltatrice i costi di trattamento dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta e i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI, del Consorzio RAEE o a qualsiasi altro titolo”.
L’Art. 38 del CSA stabilisce che “Sono a favore dell’Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI”.
Dalla Relazione Tecnica, invece, si legge il paragrafo dal Titolo “Quadro economico riepilogativo previsione dei ricavi a favore dell’ente” mentre nella parte descrittiva è previsto che “I corrispettivi derivanti dai consorzi di filiera e posti a favore del gestore […]”
Si richiede di chiarire se i ricavi CONAI siano a favore dell’Ente o dell’Impresa Appaltatrice.
2) In riferimento al p.to 18.3 del Disciplinare di Gara (Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica), si chiede di rettificare la tabella da compilare in quanto è riferita a 3 anni e non a 12 mesi (durata dell’Appalto). Si chiede, inoltre, di rettificare la formula ove è indicato D=3 come valore degli anni di affidamento del servizio.
3) Si chiede di allegare PEFA di gara per poter procedere alla produzione del PEFA di Offerta come richiesto al p.to 17 del Disciplinare, nonché per valorizzare i parametri 𝑋𝑐𝑜𝑚𝑖, 𝐾𝑐𝑜𝑚,𝑎 𝐶𝑂𝑛𝑒𝑤𝑒𝑥𝑝𝑇𝑉,𝑎𝑖.
Distinti Saluti
29/06/2026 18:35
Risposta
Relativamente al quesito 1, si chiarisce che, in conformità alla volontà della Stazione Appaltante e alla disciplina di gara, i ricavi derivanti dalle convenzioni con le filiere CONAI sono posti a favore dell'Ente.
Le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto che attribuiscono all'Impresa Appaltatrice i contributi CONAI o altri ricavi derivanti dai consorzi di filiera ("I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell'Impresa Appaltatrice" e "Competeranno all'Impresa Appaltatrice... i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI...") devono ritenersi frutto di un mero errore materiale di redazione, in quanto risultano in contrasto con altre disposizioni della documentazione di gara.
In particolare:
l'art. 34 prevede espressamente che la gestione delle convenzioni con le filiere CONAI avvenga con ricavi posti a favore dell'Ente;
l'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce inequivocabilmente che "sono a favore dell'Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI";
la Relazione Tecnica reca il "Quadro economico riepilogativo – previsione dei ricavi a favore dell'Ente", che costituisce il riferimento utilizzato per la determinazione del Piano Economico del servizio e dell'importo posto a base di gara.
Pertanto, le espressioni contenute nella parte descrittiva della Relazione Tecnica che fanno riferimento a corrispettivi "posti a favore del gestore", così come i passaggi dell'art. 34 che attribuiscono i ricavi CONAI all'Appaltatore, devono intendersi rettificati e sostituiti dalla previsione corretta.
Si conferma, quindi, che:
i ricavi derivanti dalle convenzioni CONAI e dagli altri Consorzi di filiera spettano all'Ente;
l'Appaltatore provvederà esclusivamente alla gestione operativa delle raccolte e delle attività connesse, secondo quanto previsto dal Capitolato, senza maturare alcun diritto ai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, salvo eventuali diversi corrispettivi contrattualmente previsti e non riferibili ai contributi CONAI.
Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della documentazione di gara e, ai fini dell'interpretazione delle clausole tra loro contrastanti, prevale sulle disposizioni affette da errore materiale.
Per quanto attiene il quesito 2) si rimanda al disciplinare rettificato.
Per quanto riguarda i quesito nr. 3 Si comunica che, al fine di consentire la corretta predisposizione dell'offerta economica e del relativo Piano Economico Finanziario Asseverato (PEFA), si allegano alla presente:
il PEFA di gara;
la Relazione di accompagnamento al PEFA.
La documentazione allegata costituisce parte integrante dei chiarimenti di gara e potrà essere utilizzata dagli operatori economici per la predisposizione del PEFA di offerta e per la valorizzazione dei parametri richiamati al punto 17 del Disciplinare di gara.
Le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto che attribuiscono all'Impresa Appaltatrice i contributi CONAI o altri ricavi derivanti dai consorzi di filiera ("I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell'Impresa Appaltatrice" e "Competeranno all'Impresa Appaltatrice... i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI...") devono ritenersi frutto di un mero errore materiale di redazione, in quanto risultano in contrasto con altre disposizioni della documentazione di gara.
In particolare:
l'art. 34 prevede espressamente che la gestione delle convenzioni con le filiere CONAI avvenga con ricavi posti a favore dell'Ente;
l'art. 38 del Capitolato Speciale d'Appalto stabilisce inequivocabilmente che "sono a favore dell'Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI";
la Relazione Tecnica reca il "Quadro economico riepilogativo – previsione dei ricavi a favore dell'Ente", che costituisce il riferimento utilizzato per la determinazione del Piano Economico del servizio e dell'importo posto a base di gara.
Pertanto, le espressioni contenute nella parte descrittiva della Relazione Tecnica che fanno riferimento a corrispettivi "posti a favore del gestore", così come i passaggi dell'art. 34 che attribuiscono i ricavi CONAI all'Appaltatore, devono intendersi rettificati e sostituiti dalla previsione corretta.
Si conferma, quindi, che:
i ricavi derivanti dalle convenzioni CONAI e dagli altri Consorzi di filiera spettano all'Ente;
l'Appaltatore provvederà esclusivamente alla gestione operativa delle raccolte e delle attività connesse, secondo quanto previsto dal Capitolato, senza maturare alcun diritto ai corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera, salvo eventuali diversi corrispettivi contrattualmente previsti e non riferibili ai contributi CONAI.
Il presente chiarimento costituisce interpretazione autentica della documentazione di gara e, ai fini dell'interpretazione delle clausole tra loro contrastanti, prevale sulle disposizioni affette da errore materiale.
Per quanto attiene il quesito 2) si rimanda al disciplinare rettificato.
Per quanto riguarda i quesito nr. 3 Si comunica che, al fine di consentire la corretta predisposizione dell'offerta economica e del relativo Piano Economico Finanziario Asseverato (PEFA), si allegano alla presente:
il PEFA di gara;
la Relazione di accompagnamento al PEFA.
La documentazione allegata costituisce parte integrante dei chiarimenti di gara e potrà essere utilizzata dagli operatori economici per la predisposizione del PEFA di offerta e per la valorizzazione dei parametri richiamati al punto 17 del Disciplinare di gara.
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12/06/2026 11:37
Quesito #4
Quesito 1 - Durata Contratto
Sussiste una discordanza in ordine alla durata dell’appalto. L’oggetto della procedura e il quadro economico fanno riferimento a una durata di 12 mesi (importo complessivo «12 mesi» pari a € 3.949.574,83; opzione di proroga tecnica di 3 mesi pari a € 987.393,71, corrispondente a un quarto della base contrattuale). Il paragrafo 3.1, per contro, indica una durata dell’appalto pari a «3 ANNI» e, soprattutto, il paragrafo 18.3, relativo al metodo di attribuzione del punteggio economico, è costruito su un orizzonte triennale (parametro D = 3, «valore degli anni di affidamento del servizio», e tabella riferita alle annualità 2026, 2027 e 2028), con conseguente richiesta di un PEFA di durata triennale.
Si chiede di chiarire: (a) quale sia l’effettiva durata contrattuale dell’appalto; (b) quale sia il corretto orizzonte temporale (12 mesi ovvero 3 anni) su cui redigere il PEFA di offerta di cui al paragrafo 17 e applicare la formula di cui al paragrafo 18.3; (c) conseguentemente, l’esatta corrispondenza tra l’importo a base di gara, la durata contrattuale e i dati economici da inserire nella tabella del paragrafo 18.3.
Quesito n. 2 — Richiamo nei criteri al «CAM D.M. 23 giugno 2022» a fronte del D.M. 07/04/2025 operativo
In premessa (pag. 4) e all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 3) il Disciplinare richiama, quale CAM applicabile, il D.M. 07/04/2025 (G.U. n. 92 del 19/04/2025, in vigore dal 18/06/2025). Per contro, la tabella dei criteri di valutazione di cui al par. 18.1 (pagg. 34-35) àncora i criteri 1 e 3 ai punti «4.2.1 - 4.2.2» e «5.2.2 - 5.2.4» della «Revisione del CAM D.M. 23 giugno 2022», ossia a un decreto e a una numerazione di paragrafi non coincidenti con quelli del decreto operativo.
Si chiede di chiarire a quale decreto CAM (D.M. 23/06/2022 ovvero D.M. 07/04/2025) e a quali punti debbano riferirsi i criteri di valutazione di cui al par. 18.1, allineando la tabella al decreto effettivamente vigente.
Quesito n. 3 — Frequenza di raccolta di carta e cartone
La frequenza di raccolta della frazione carta e cartone risulta descritta in modo non univoco. Il CSA (art. 34 – descrizione servizi, pag. 33) e la Relazione (pag. 19) prevedono «un unico circuito di raccolta di carta e cartoni sia presso le utenze domestiche che presso le utenze commerciali», con «frequenza settimanale sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche». Il calendario settimanale di raccolta riportato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (pag. 5) colloca, invece, gli «imballaggi in cartone» su tre distinte giornate settimanali (in abbinamento alle raccolte di carta, multimateriale leggero e secco residuo), prefigurando una frequenza trisettimanale per detta frazione.
Si chiede di chiarire la frequenza di raccolta della frazione carta/cartone (e degli imballaggi in cartone), in particolare per le utenze commerciali, precisando se trovi applicazione l'unico circuito a frequenza settimanale (CSA e Relazione) ovvero la raccolta trisettimanale prefigurata dal calendario del DTP, stante l'incidenza sul dimensionamento di mezzi e personale.
Sussiste una discordanza in ordine alla durata dell’appalto. L’oggetto della procedura e il quadro economico fanno riferimento a una durata di 12 mesi (importo complessivo «12 mesi» pari a € 3.949.574,83; opzione di proroga tecnica di 3 mesi pari a € 987.393,71, corrispondente a un quarto della base contrattuale). Il paragrafo 3.1, per contro, indica una durata dell’appalto pari a «3 ANNI» e, soprattutto, il paragrafo 18.3, relativo al metodo di attribuzione del punteggio economico, è costruito su un orizzonte triennale (parametro D = 3, «valore degli anni di affidamento del servizio», e tabella riferita alle annualità 2026, 2027 e 2028), con conseguente richiesta di un PEFA di durata triennale.
Si chiede di chiarire: (a) quale sia l’effettiva durata contrattuale dell’appalto; (b) quale sia il corretto orizzonte temporale (12 mesi ovvero 3 anni) su cui redigere il PEFA di offerta di cui al paragrafo 17 e applicare la formula di cui al paragrafo 18.3; (c) conseguentemente, l’esatta corrispondenza tra l’importo a base di gara, la durata contrattuale e i dati economici da inserire nella tabella del paragrafo 18.3.
Quesito n. 2 — Richiamo nei criteri al «CAM D.M. 23 giugno 2022» a fronte del D.M. 07/04/2025 operativo
In premessa (pag. 4) e all'art. 1 del Capitolato Speciale d'Appalto (pag. 3) il Disciplinare richiama, quale CAM applicabile, il D.M. 07/04/2025 (G.U. n. 92 del 19/04/2025, in vigore dal 18/06/2025). Per contro, la tabella dei criteri di valutazione di cui al par. 18.1 (pagg. 34-35) àncora i criteri 1 e 3 ai punti «4.2.1 - 4.2.2» e «5.2.2 - 5.2.4» della «Revisione del CAM D.M. 23 giugno 2022», ossia a un decreto e a una numerazione di paragrafi non coincidenti con quelli del decreto operativo.
Si chiede di chiarire a quale decreto CAM (D.M. 23/06/2022 ovvero D.M. 07/04/2025) e a quali punti debbano riferirsi i criteri di valutazione di cui al par. 18.1, allineando la tabella al decreto effettivamente vigente.
Quesito n. 3 — Frequenza di raccolta di carta e cartone
La frequenza di raccolta della frazione carta e cartone risulta descritta in modo non univoco. Il CSA (art. 34 – descrizione servizi, pag. 33) e la Relazione (pag. 19) prevedono «un unico circuito di raccolta di carta e cartoni sia presso le utenze domestiche che presso le utenze commerciali», con «frequenza settimanale sia per le utenze domestiche e sia per quelle non domestiche». Il calendario settimanale di raccolta riportato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (pag. 5) colloca, invece, gli «imballaggi in cartone» su tre distinte giornate settimanali (in abbinamento alle raccolte di carta, multimateriale leggero e secco residuo), prefigurando una frequenza trisettimanale per detta frazione.
Si chiede di chiarire la frequenza di raccolta della frazione carta/cartone (e degli imballaggi in cartone), in particolare per le utenze commerciali, precisando se trovi applicazione l'unico circuito a frequenza settimanale (CSA e Relazione) ovvero la raccolta trisettimanale prefigurata dal calendario del DTP, stante l'incidenza sul dimensionamento di mezzi e personale.
29/06/2026 18:34
Risposta
Per quanto attiene i punti 1 e 2 si invita l'oe a prendere visione del disciplinare rettificato
Relativamente al quesito nr. 3 Si chiarisce che la raccolta della frazione carta e quella degli imballaggi in cartone sono organizzate secondo modalità differenziate.
In particolare:
- per le utenze commerciali, la raccolta degli imballaggi in cartone è effettuata con frequenza trisettimanale, come previsto dal calendario di raccolta riportato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- per le utenze commerciali, la raccolta della sola carta è effettuata con frequenza settimanale, coincidente con il turno di raccolta previsto per le utenze domestiche;
- le utenze domestiche conferiranno, nel turno settimanale dedicato, sia la carta sia gli imballaggi in cartone di provenienza domestica.
Pertanto, ai fini della formulazione dell'offerta, gli operatori economici dovranno assumere quale riferimento una raccolta trisettimanale degli imballaggi in cartone per le utenze commerciali e una raccolta settimanale della carta, comune alle utenze domestiche e alle utenze commerciali.
Relativamente al quesito nr. 3 Si chiarisce che la raccolta della frazione carta e quella degli imballaggi in cartone sono organizzate secondo modalità differenziate.
In particolare:
- per le utenze commerciali, la raccolta degli imballaggi in cartone è effettuata con frequenza trisettimanale, come previsto dal calendario di raccolta riportato nel Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- per le utenze commerciali, la raccolta della sola carta è effettuata con frequenza settimanale, coincidente con il turno di raccolta previsto per le utenze domestiche;
- le utenze domestiche conferiranno, nel turno settimanale dedicato, sia la carta sia gli imballaggi in cartone di provenienza domestica.
Pertanto, ai fini della formulazione dell'offerta, gli operatori economici dovranno assumere quale riferimento una raccolta trisettimanale degli imballaggi in cartone per le utenze commerciali e una raccolta settimanale della carta, comune alle utenze domestiche e alle utenze commerciali.
25/06/2026 12:15
Quesito #5
Buongiorno,
1) L’Art. 34 stabilisce in più punti norme discordanti “Si chiarisce che è previsto anche il trasporto presso idonei impianti per: […] La gestione delle convenzioni con le Filiere CONAI i cui ricavi sono posti a favore dell’Ente” e inoltre “I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell’Impresa Appaltatrice” ed inoltre: “Competeranno all’Impresa Appaltatrice i costi di trattamento dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta e i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI, del Consorzio RAEE o a qualsiasi altro titolo”.
L’Art. 38 del CSA stabilisce che “Sono a favore dell’Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI”.
Dalla Relazione Tecnica, invece, si legge il paragrafo dal Titolo “Quadro economico riepilogativo previsione dei ricavi a favore dell’ente” mentre nella parte descrittiva è previsto che “I corrispettivi derivanti dai consorzi di filiera e posti a favore del gestore […]”
Si richiede di chiarire se i ricavi CONAI siano a favore dell’Ente o dell’Impresa Appaltatrice.
2) Si chiede di allegare PEFA di gara per poter procedere alla produzione del PEFA di Offerta come richiesto al p.to 17 del Disciplinare, nonché per valorizzare i parametri 𝑋𝑐𝑜𝑚𝑖, 𝐾𝑐𝑜𝑚,𝑎 𝐶𝑂𝑛𝑒𝑤𝑒𝑥𝑝𝑇𝑉,𝑎𝑖.
Distinti Saluti
1) L’Art. 34 stabilisce in più punti norme discordanti “Si chiarisce che è previsto anche il trasporto presso idonei impianti per: […] La gestione delle convenzioni con le Filiere CONAI i cui ricavi sono posti a favore dell’Ente” e inoltre “I contributi CONAI provenienti dalle raccolte differenziate saranno a totale beneficio dell’Impresa Appaltatrice” ed inoltre: “Competeranno all’Impresa Appaltatrice i costi di trattamento dei rifiuti conferiti presso il Centro di Raccolta e i ricavi conseguiti attraverso i contributi del CONAI, del Consorzio RAEE o a qualsiasi altro titolo”.
L’Art. 38 del CSA stabilisce che “Sono a favore dell’Ente i ricavi derivanti dalla filiera CONAI”.
Dalla Relazione Tecnica, invece, si legge il paragrafo dal Titolo “Quadro economico riepilogativo previsione dei ricavi a favore dell’ente” mentre nella parte descrittiva è previsto che “I corrispettivi derivanti dai consorzi di filiera e posti a favore del gestore […]”
Si richiede di chiarire se i ricavi CONAI siano a favore dell’Ente o dell’Impresa Appaltatrice.
2) Si chiede di allegare PEFA di gara per poter procedere alla produzione del PEFA di Offerta come richiesto al p.to 17 del Disciplinare, nonché per valorizzare i parametri 𝑋𝑐𝑜𝑚𝑖, 𝐾𝑐𝑜𝑚,𝑎 𝐶𝑂𝑛𝑒𝑤𝑒𝑥𝑝𝑇𝑉,𝑎𝑖.
Distinti Saluti
29/06/2026 18:36
Risposta
Si rinvia al riscontro fornito al quesito nr. 3
29/06/2026 12:12
Quesito #6
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, si evidenzia, in via preliminare e con la massima chiarezza, che dall’esame integrale della documentazione di gara resa disponibile sulla Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, sezione “Amministrazione trasparente”, NON risulta allegato né in alcun modo reperibile il PEF di gara (PEFA di gara) elaborato dall’Ente territorialmente competente/Stazione Appaltante.
Tra gli atti pubblicati figurano unicamente il Disciplinare di gara, la Relazione tecnico-illustrativa, il Capitolato Speciale d’Appalto con QE di gara, il Disciplinare tecnico prestazionale, il DUVRI, la Modulistica, le istruzioni operative per la PAD e il Protocollo d’intesa anticorruzione (cfr. par. 2.1 del Disciplinare): nessuno di tali documenti contiene, riporta o allega il PEF di gara richiamato ai paragrafi 17 e 18.3 del medesimo Disciplinare.
Tale assenza risulta tanto più rilevante in quanto il PEF di gara costituisce, per espressa previsione della disciplina regolatoria ARERA – richiamata anche nel parere di precontenzioso ANAC n. 89/2026, di seguito illustrato – il documento sulla cui base è determinato il valore dell’affidamento da porre a base d’asta, ed è inoltre il parametro di riferimento che, a pena di esclusione, condiziona l’ammissibilità stessa dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di chiarire:
1. se il PEF di gara/PEFA di gara, elaborato ai sensi dell’art. 8 dello schema tipo di bando di gara ARERA (Delibera n. 596/2024/R/rif), sia stato effettivamente redatto e approvato dall’ETC e, in caso affermativo, per quale motivo non sia stato allegato né pubblicato tra gli atti di gara, in difformità da quanto risulta richiamato ai paragrafi , 17 e 18.3 del Disciplinare;
2. in che modo gli operatori economici possano, allo stato, formulare un’offerta economica conforme e verificare – come imposto a pena di esclusione dal par. 18.3 – che il valore T= (Tv+Tf) indicato nella propria offerta sia inferiore a quello indicato nel PEF di gara, qualora tale documento non sia mai stato messo a loro disposizione;
3. se la Stazione Appaltante intenda procedere, con la massima urgenza, alla pubblicazione integrale del PEF/PEFA di gara, con indicazione analitica dei valori Tv e Tf per ciascuna annualità di affidamento, necessari per la corretta elaborazione del PEFA di Offerta e per la verifica di conformità della base d’asta alla disciplina tariffaria ARERA (MTR-3);
4. se, in conseguenza della pubblicazione del documento richiesto, la Stazione Appaltante intenda disporre un adeguato differimento dei termini di gara, a garanzia di un congruo lasso di tempo per la predisposizione di un’offerta consapevole.
Di seguito si richiama espressamente, a fondamento della presente istanza, il parere di precontenzioso ANAC n. 89 del 4 marzo 2026, reso in relazione a una procedura analoga per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella quale erano state lamentate, tra l’altro, censure relative alla non conformità della base d’asta rispetto al PEF validato dall’Ente d’Ambito (EdA) competente, posto che il canone posto a base di gara risultava inferiore alle entrate massime tariffarie risultanti dal PEF approvato, senza che tale riduzione fosse giustificata da una corrispondente riduzione dei servizi.
Nel motivare le proprie conclusioni, l’Autorità ha richiamato la disciplina regolatoria ARERA: lo schema tipo di contratto di servizio (Delibera n. 385/2023/R/rif), che disciplina il Piano Economico Finanziario di Affidamento quale parte integrante e sostanziale del contratto; e lo schema tipo di bando di gara (Delibera n. 596/2024/R/rif), il cui art. 8 prevede che “il valore dell’affidamento è determinato dall’ETC e indicato nel PEFA di gara” e che “il PEFA di gara è elaborato dall’ETC a partire dall’ultimo piano economico finanziario approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento”.
Su tali basi, ANAC ha ritenuto che la fissazione di un prezzo a base di gara diverso e inferiore rispetto al PEF validato, in assenza di variazioni dei termini del servizio, si pone in contrasto con la disciplina dettata da ARERA, specificando altresì che, in presenza di criticità di tale natura, la Stazione Appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e, in sede di riedizione della procedura, a risolvere le criticità evidenziate.
Si osserva come il principio enunciato da ANAC – ossia la necessità che la costruzione economica della gara sia integralmente coerente, verificabile e trasparente rispetto al PEF di gara/affidamento elaborato secondo la disciplina ARERA – presupponga, a monte, che tale documento sia comunque conosciuto e conoscibile dagli operatori economici e dagli organi di vigilanza. Nel caso di specie, l’assenza stessa del PEF di gara tra gli atti pubblicati impedisce in radice qualsiasi verifica di coerenza tra base d’asta, PEF e disciplina tariffaria ARERA (MTR-2), realizzando una criticità di trasparenza ancora più marcata di quella accertata da ANAC nel precedente richiamato.
Si invita pertanto la Stazione Appaltante a tenere conto di tale precedente e a fornire con cortese urgenza i chiarimenti e la documentazione richiesta, con espressa riserva, in difetto di mancanza e/o inidoneo riscontro, la Scrivente a tutela dei propri diritti ed interessi agirà dinanzi alle autorità competenti.
Si resta in attesa di cortese e solerte riscontro.
Tra gli atti pubblicati figurano unicamente il Disciplinare di gara, la Relazione tecnico-illustrativa, il Capitolato Speciale d’Appalto con QE di gara, il Disciplinare tecnico prestazionale, il DUVRI, la Modulistica, le istruzioni operative per la PAD e il Protocollo d’intesa anticorruzione (cfr. par. 2.1 del Disciplinare): nessuno di tali documenti contiene, riporta o allega il PEF di gara richiamato ai paragrafi 17 e 18.3 del medesimo Disciplinare.
Tale assenza risulta tanto più rilevante in quanto il PEF di gara costituisce, per espressa previsione della disciplina regolatoria ARERA – richiamata anche nel parere di precontenzioso ANAC n. 89/2026, di seguito illustrato – il documento sulla cui base è determinato il valore dell’affidamento da porre a base d’asta, ed è inoltre il parametro di riferimento che, a pena di esclusione, condiziona l’ammissibilità stessa dell’offerta economica.
Si chiede pertanto di chiarire:
1. se il PEF di gara/PEFA di gara, elaborato ai sensi dell’art. 8 dello schema tipo di bando di gara ARERA (Delibera n. 596/2024/R/rif), sia stato effettivamente redatto e approvato dall’ETC e, in caso affermativo, per quale motivo non sia stato allegato né pubblicato tra gli atti di gara, in difformità da quanto risulta richiamato ai paragrafi , 17 e 18.3 del Disciplinare;
2. in che modo gli operatori economici possano, allo stato, formulare un’offerta economica conforme e verificare – come imposto a pena di esclusione dal par. 18.3 – che il valore T= (Tv+Tf) indicato nella propria offerta sia inferiore a quello indicato nel PEF di gara, qualora tale documento non sia mai stato messo a loro disposizione;
3. se la Stazione Appaltante intenda procedere, con la massima urgenza, alla pubblicazione integrale del PEF/PEFA di gara, con indicazione analitica dei valori Tv e Tf per ciascuna annualità di affidamento, necessari per la corretta elaborazione del PEFA di Offerta e per la verifica di conformità della base d’asta alla disciplina tariffaria ARERA (MTR-3);
4. se, in conseguenza della pubblicazione del documento richiesto, la Stazione Appaltante intenda disporre un adeguato differimento dei termini di gara, a garanzia di un congruo lasso di tempo per la predisposizione di un’offerta consapevole.
Di seguito si richiama espressamente, a fondamento della presente istanza, il parere di precontenzioso ANAC n. 89 del 4 marzo 2026, reso in relazione a una procedura analoga per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nella quale erano state lamentate, tra l’altro, censure relative alla non conformità della base d’asta rispetto al PEF validato dall’Ente d’Ambito (EdA) competente, posto che il canone posto a base di gara risultava inferiore alle entrate massime tariffarie risultanti dal PEF approvato, senza che tale riduzione fosse giustificata da una corrispondente riduzione dei servizi.
Nel motivare le proprie conclusioni, l’Autorità ha richiamato la disciplina regolatoria ARERA: lo schema tipo di contratto di servizio (Delibera n. 385/2023/R/rif), che disciplina il Piano Economico Finanziario di Affidamento quale parte integrante e sostanziale del contratto; e lo schema tipo di bando di gara (Delibera n. 596/2024/R/rif), il cui art. 8 prevede che “il valore dell’affidamento è determinato dall’ETC e indicato nel PEFA di gara” e che “il PEFA di gara è elaborato dall’ETC a partire dall’ultimo piano economico finanziario approvato, sulla base delle ipotesi di sviluppo attese dal nuovo affidamento”.
Su tali basi, ANAC ha ritenuto che la fissazione di un prezzo a base di gara diverso e inferiore rispetto al PEF validato, in assenza di variazioni dei termini del servizio, si pone in contrasto con la disciplina dettata da ARERA, specificando altresì che, in presenza di criticità di tale natura, la Stazione Appaltante è tenuta ad annullare in autotutela gli atti di gara e, in sede di riedizione della procedura, a risolvere le criticità evidenziate.
Si osserva come il principio enunciato da ANAC – ossia la necessità che la costruzione economica della gara sia integralmente coerente, verificabile e trasparente rispetto al PEF di gara/affidamento elaborato secondo la disciplina ARERA – presupponga, a monte, che tale documento sia comunque conosciuto e conoscibile dagli operatori economici e dagli organi di vigilanza. Nel caso di specie, l’assenza stessa del PEF di gara tra gli atti pubblicati impedisce in radice qualsiasi verifica di coerenza tra base d’asta, PEF e disciplina tariffaria ARERA (MTR-2), realizzando una criticità di trasparenza ancora più marcata di quella accertata da ANAC nel precedente richiamato.
Si invita pertanto la Stazione Appaltante a tenere conto di tale precedente e a fornire con cortese urgenza i chiarimenti e la documentazione richiesta, con espressa riserva, in difetto di mancanza e/o inidoneo riscontro, la Scrivente a tutela dei propri diritti ed interessi agirà dinanzi alle autorità competenti.
Si resta in attesa di cortese e solerte riscontro.
29/06/2026 18:37
Risposta
Si rinvia a quanto riscontrato al quesito nr. 3
29/06/2026 17:37
Quesito #7
In merito alla procedura per l’affidamento servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nonché i servizi complementari di igiene urbana per mesi 12 presso il comune di Arzano, vista la richiesta del progetto di assorbimento tra i documenti di gara, si richiede di voler mettere a disposizione l’elenco del personale uscente, con tutte le informazioni necessarie per poter predisporre in maniera esaustiva il suddetto elaborato tecnico.
01/07/2026 13:47
Risposta
le informazioni relative al personale sono presenti nel documento "Disciplinare _tecnico" che si riallega per comodità di consultazione
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disciplinare-tecnico-30.03.2026-1-marcato.pdf SHA-256: e8c5879294ce66ead29909602058bc9ace49d88237d7a83eccf757c3441e67c1 01/07/2026 13:47 |
2.36 MB |
29/06/2026 17:54
Quesito #8
Richiesta di chiarimento – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Arzano – Difformità tra le classificazioni del personale risultanti dall’Allegato 1 al Disciplinare Tecnico (“Personale cantierizzato a Dicembre 2025”) e quelle risultanti dall’elenco aggiornato trasmesso dal gestore uscente GEMA S.p.A. – Costo del personale non calcolato secondo le tabelle contrattuali vigenti.
L’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel disciplinare la clausola sociale ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 114/2019, dispone espressamente che “i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione sono contenuti nel ‘Disciplinare Tecnico’, allegato alla documentazione di gara”. Il Disciplinare Tecnico riporta, quale Allegato 1, l’elenco “Personale cantierizzato a DICEMBRE 2025” (nota GEMA S.p.A. acquisita al prot. Comune di Arzano n. 0001413 del 14.01.2026) e, quale Allegato 2, le “Tabelle Fise Assoambiente” – Febbraio 2026 (CCNL 18.5.2022 come rinnovato dall’Accordo 9.12.2025) – sulla cui base la Stazione Appaltante dichiara di aver determinato il costo del personale, richiamando espressamente “tabelle aggiornate al febbraio 2026” per la “determinazione costo lavoratori addetti servizi ambientali”.
Per sei lavoratori, l’Allegato 1 riporta il codice della classificazione previgente corrispondente, secondo la tabella di cui all’Allegato 2, al livello D2: tale indicazione è coerente con l’attuale inquadramento dei lavoratori medesimi, come confermato dalla nota che il gestore uscente GEMA S.p.A. ha trasmesso alla Stazione Appaltante in data 27.05.2026 (integrata il 29.05.2026), in riscontro a una richiesta della Stazione Appaltante medesima (nota n. 0019078 del 26.05.2026). La stessa nota comunica, tuttavia, che per effetto di accordi sindacali sottoscritti il 30.10.2025 – dunque prima della pubblicazione del Disciplinare Tecnico (30.03.2026) – tali sei lavoratori passeranno al livello superiore D1 a decorrere dal 1° giugno 2026, data che cade nel pieno della vigenza del nuovo affidamento. Tale circostanza, già certa alla data di redazione degli atti di gara, non risulta in alcun modo computata né evidenziata nella documentazione posta a base di gara.
Il raffronto tra l’Allegato 1 e l’elenco aggiornato trasmesso da GEMA S.p.A. evidenzia, inoltre, le seguenti ulteriori difformità, riferite alla classificazione attualmente in essere e non a un passaggio di livello futuro:
– nove lavoratori, indicati nell’Allegato 1 con il codice della classificazione previgente “1B” – corrispondente, secondo la tabella di cui all’Allegato 2, al livello D2s – risultano invece, secondo l’elenco aggiornato di GEMA S.p.A., attualmente inquadrati al livello D1;
– due lavoratori, indicati nell’Allegato 1 con il codice “3B” – corrispondente, secondo la stessa tabella, al livello C2s – risultano invece attualmente inquadrati al livello C2;
– un lavoratore, indicato nell’Allegato 1 con il medesimo codice “3B”, risulta attualmente inquadrato al livello C2s – in questo caso coerentemente con la tabella di corrispondenza.
Si tratta di difformità attuali e non future a differenza dei sei lavoratori di cui al Rilievo n. 2, qui la discrepanza riguarda il livello già vigente alla data degli atti di gara.
Per le posizioni di cui al Rilievo n. 2, il raffronto è effettuato rispetto al livello D2, attualmente confermato e corrispondente al codice riportato in Allegato 1. Per le posizioni di cui al Rilievo n. 3, invece, posto che uno stesso codice della classificazione previgente risulta riferito, per lavoratori diversi, a inquadramenti reali differenti – circostanza che ne esclude l’attendibilità quale base di calcolo – il raffronto è effettuato, in via prudenziale, rispetto al livello D2 (€ 32.841,63), corrispondente al costo più basso previsto dalla classificazione vigente e dunque al limite minimo che la Stazione Appaltante avrebbe in ogni caso dovuto considerare. Sulla base delle Tabelle Fise Assoambiente di cui all’Allegato 2 (Febbraio 2026), il maggior costo annuo è pertanto quantificabile come segue:
– sei lavoratori, passaggio da D2 (€ 32.841,63) a D1 (€ 38.741,91): differenza di € 5.900,28 annui per lavoratore, pari a € 35.401,68 complessivi;
– nove lavoratori, attualmente al livello D1 (€ 38.741,91) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 5.900,28 annui per lavoratore, pari a € 53.102,52 complessivi;
– due lavoratori, attualmente al livello C2 (€ 46.754,86) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 13.913,23 annui per lavoratore, pari a € 27.826,46 complessivi;
– un lavoratore, attualmente al livello C2s (€ 47.378,53) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 14.536,90 annui.
Il maggior costo complessivo, per le diciotto posizioni sopra indicate, è stimabile in almeno € 130.867,56 annui, importo che non risulta in alcun modo computato né evidenziato nella documentazione posta a base di gara.
Le informazioni sopra richiamate sono state comunicate dal gestore uscente alla sola Stazione Appaltante senza che ne risulti data pubblicità agli altri concorrenti tramite la piattaforma PAD. Ne può derivare una disparità informativa tra il gestore uscente – che dispone di dati aggiornati sul costo del personale da assorbire – e gli altri operatori economici, i quali possono fare riferimento solo all’elenco di Dicembre 2025, con le difformità sopra descritte.
Si chiede di chiarire:
1. se le diciotto posizioni complessivamente sopra indicate (sei, nove, due e un lavoratore) siano ricomprese tra il personale da assorbire ai sensi della clausola sociale e quale livello debba essere correttamente utilizzato per il calcolo del relativo costo;
2. se, in sede di determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, si sia tenuto conto sia del passaggio dal livello D2 al livello D1 (sei lavoratori, dal 1° giugno 2026), sia delle difformità di inquadramento attuale sopra rilevate (dodici lavoratori);
3. se intenda disporre un adeguato differimento dei termini di gara per consentire la rielaborazione dell’offerta sulla base dei dati aggiornati.
Si resta in attesa di cortese e solerte riscontro.
L’art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel disciplinare la clausola sociale ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e delle Linee guida ANAC n. 114/2019, dispone espressamente che “i dati relativi al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione sono contenuti nel ‘Disciplinare Tecnico’, allegato alla documentazione di gara”. Il Disciplinare Tecnico riporta, quale Allegato 1, l’elenco “Personale cantierizzato a DICEMBRE 2025” (nota GEMA S.p.A. acquisita al prot. Comune di Arzano n. 0001413 del 14.01.2026) e, quale Allegato 2, le “Tabelle Fise Assoambiente” – Febbraio 2026 (CCNL 18.5.2022 come rinnovato dall’Accordo 9.12.2025) – sulla cui base la Stazione Appaltante dichiara di aver determinato il costo del personale, richiamando espressamente “tabelle aggiornate al febbraio 2026” per la “determinazione costo lavoratori addetti servizi ambientali”.
Per sei lavoratori, l’Allegato 1 riporta il codice della classificazione previgente corrispondente, secondo la tabella di cui all’Allegato 2, al livello D2: tale indicazione è coerente con l’attuale inquadramento dei lavoratori medesimi, come confermato dalla nota che il gestore uscente GEMA S.p.A. ha trasmesso alla Stazione Appaltante in data 27.05.2026 (integrata il 29.05.2026), in riscontro a una richiesta della Stazione Appaltante medesima (nota n. 0019078 del 26.05.2026). La stessa nota comunica, tuttavia, che per effetto di accordi sindacali sottoscritti il 30.10.2025 – dunque prima della pubblicazione del Disciplinare Tecnico (30.03.2026) – tali sei lavoratori passeranno al livello superiore D1 a decorrere dal 1° giugno 2026, data che cade nel pieno della vigenza del nuovo affidamento. Tale circostanza, già certa alla data di redazione degli atti di gara, non risulta in alcun modo computata né evidenziata nella documentazione posta a base di gara.
Il raffronto tra l’Allegato 1 e l’elenco aggiornato trasmesso da GEMA S.p.A. evidenzia, inoltre, le seguenti ulteriori difformità, riferite alla classificazione attualmente in essere e non a un passaggio di livello futuro:
– nove lavoratori, indicati nell’Allegato 1 con il codice della classificazione previgente “1B” – corrispondente, secondo la tabella di cui all’Allegato 2, al livello D2s – risultano invece, secondo l’elenco aggiornato di GEMA S.p.A., attualmente inquadrati al livello D1;
– due lavoratori, indicati nell’Allegato 1 con il codice “3B” – corrispondente, secondo la stessa tabella, al livello C2s – risultano invece attualmente inquadrati al livello C2;
– un lavoratore, indicato nell’Allegato 1 con il medesimo codice “3B”, risulta attualmente inquadrato al livello C2s – in questo caso coerentemente con la tabella di corrispondenza.
Si tratta di difformità attuali e non future a differenza dei sei lavoratori di cui al Rilievo n. 2, qui la discrepanza riguarda il livello già vigente alla data degli atti di gara.
Per le posizioni di cui al Rilievo n. 2, il raffronto è effettuato rispetto al livello D2, attualmente confermato e corrispondente al codice riportato in Allegato 1. Per le posizioni di cui al Rilievo n. 3, invece, posto che uno stesso codice della classificazione previgente risulta riferito, per lavoratori diversi, a inquadramenti reali differenti – circostanza che ne esclude l’attendibilità quale base di calcolo – il raffronto è effettuato, in via prudenziale, rispetto al livello D2 (€ 32.841,63), corrispondente al costo più basso previsto dalla classificazione vigente e dunque al limite minimo che la Stazione Appaltante avrebbe in ogni caso dovuto considerare. Sulla base delle Tabelle Fise Assoambiente di cui all’Allegato 2 (Febbraio 2026), il maggior costo annuo è pertanto quantificabile come segue:
– sei lavoratori, passaggio da D2 (€ 32.841,63) a D1 (€ 38.741,91): differenza di € 5.900,28 annui per lavoratore, pari a € 35.401,68 complessivi;
– nove lavoratori, attualmente al livello D1 (€ 38.741,91) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 5.900,28 annui per lavoratore, pari a € 53.102,52 complessivi;
– due lavoratori, attualmente al livello C2 (€ 46.754,86) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 13.913,23 annui per lavoratore, pari a € 27.826,46 complessivi;
– un lavoratore, attualmente al livello C2s (€ 47.378,53) a fronte del livello minimo D2 (€ 32.841,63): differenza di € 14.536,90 annui.
Il maggior costo complessivo, per le diciotto posizioni sopra indicate, è stimabile in almeno € 130.867,56 annui, importo che non risulta in alcun modo computato né evidenziato nella documentazione posta a base di gara.
Le informazioni sopra richiamate sono state comunicate dal gestore uscente alla sola Stazione Appaltante senza che ne risulti data pubblicità agli altri concorrenti tramite la piattaforma PAD. Ne può derivare una disparità informativa tra il gestore uscente – che dispone di dati aggiornati sul costo del personale da assorbire – e gli altri operatori economici, i quali possono fare riferimento solo all’elenco di Dicembre 2025, con le difformità sopra descritte.
Si chiede di chiarire:
1. se le diciotto posizioni complessivamente sopra indicate (sei, nove, due e un lavoratore) siano ricomprese tra il personale da assorbire ai sensi della clausola sociale e quale livello debba essere correttamente utilizzato per il calcolo del relativo costo;
2. se, in sede di determinazione del costo della manodopera posto a base di gara, si sia tenuto conto sia del passaggio dal livello D2 al livello D1 (sei lavoratori, dal 1° giugno 2026), sia delle difformità di inquadramento attuale sopra rilevate (dodici lavoratori);
3. se intenda disporre un adeguato differimento dei termini di gara per consentire la rielaborazione dell’offerta sulla base dei dati aggiornati.
Si resta in attesa di cortese e solerte riscontro.
01/07/2026 13:15
Risposta
SI VEDA ALLEGATO
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