Scaduto

Gara #267

COMUNE DI STRIANO (NA): PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, E UNA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028 CUP J29I23001660004 CIG.B0F4D3AAA1
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Informazioni appalto

23/03/2024
Aperta
Servizi
€ 737.100,00
GAMBARDELLA ANGELO
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

555231 - Servizi di mensa scolastica

Lotti

1
B0F4D3AAA1
J29I23001660004
Qualità prezzo
COMUNE DI STRIANO (NA): PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, E UNA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, E UNA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025 - 2025/2026 - 2026/2027 – 2027/2028
€ 532.777,50
€ 342.630,00
€ 9.112,50

Scadenze

19/04/2024 18:00
29/04/2024 12:00
29/04/2024 12:30

Allegati

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30/04/2024 16:17
293.16 kB

Chiarimenti

02/04/2024 18:06
Quesito #1
Gent.mo RUP,
con la presente siamo a chiedere chiarimenti in riferimento ad alcuni requisiti di cui al capitolato d’appalto:

1) capitolato d’appalto - art. 1 - Oggetto dell’appalto:
- i pasti complessivi da erogare, seppur in via presuntiva, includono già i pasti da erogare in caso di attivazione del tempo prolungato per le sezioni della scuola primaria del Comune di Striano secondo il calendario di cui all’art. indicato?
- analogamente, i costi della manodopera stimati nella documentazione di gara includono anche l’ulteriore personale da impiegarsi in caso di attivazione del tempo prolungato per le sezioni della scuola primaria del Comune di Striano secondo il calendario di cui all’art. indicato?

2) capitolato d’appalto - art. 5 - Approvvigionamento derrate: “il pane deve essere approvvigionato quotidianamente a km zero (…omissis…). Per Km zero s’intende il pane proveniente dagli stessi territori di appartenenza delle scuole (Striano)”. I Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari di cui al DM 2020 riportano la seguente definizione di Km zero: "per «chilometro zero» (o, nel caso dei piccoli comuni «chilometro utile») si intende una distanza tra terreno coltivato/sito dell’allevamento e centro di cottura, o interno o esterno, di 200 Km (o di 150 km qualora la stazione appaltante volesse seguire le indicazioni previste nell’ambito del decreto-legge 18 dicembre 2017 recante «Criteri e requisiti delle mense scolastiche biologiche») e, nel caso dei piccoli comuni 70 Km (ex art. 11, comma 2, lett. b), della legge 6 ottobre 2017, n. 158 «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»). Per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 si intendono infatti i prodotti provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché, sulla base di quanto verrà stabilito da un apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che ne stabilirà i criteri e i parametri, i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale". Come relazionarsi rispetto a tale aspetto, tenuto conto di quanto sopra indicato oltre che della conseguente limitazione della libertà imprenditoriale e di circolazione merci, del paradossale incremento di emissioni di inquinanti (T.U.A.) per il trasporto di una merce che dal territorio di Striano deve essere dapprima veicolata al Centro Cottura dell’aggiudicatario e da qui, poi, essere veicolata presso le sedi di refezione?

3) capitolato d’appalto - art. 9 – Confezionamento: si voglia confermare che i pasti debbano essere confezionati in multirazione;

4) capitolato d’appalto - art. 15 – Controlli. Si voglia chiarire:
- se i controlli microbiologici che la ditta appaltatrice dovrà obbligatoriamente effettuare, a propria cura e spese per l'intera durata del contratto e con la frequenza indicata al richiamato articolo, in presenza di un rappresentante del Comune, debbano essere condotti presso il Centro Cottura dell’aggiudicatario;
- quali siano i residui chimici che si intende verificare allo scopo di consentire una adeguata e pertinente analisi di fattibilità dell’appalto de quo.
Sul punto, appare opportuno significare che, invero, ogni operatore del settore alimentare effettua, nei modi appropriati, analisi per verificare il rispetto dei criteri microbiologici previsti dalla vigente normativa, allo scopo di controllare il corretto funzionamento delle proprie procedure basate sui principi HACCP e sulla corretta prassi igienica. Gli operatori del settore alimentare stabiliscono la frequenza con la quale effettuare i campionamenti, salvo quando la normativa indica una frequenza specifica. La frequenza del campionamento può essere adattata alla natura e alle dimensioni dell’impresa senza che ciò comprometta la sicurezza dei prodotti (Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione). Pertanto, quanto riportato all’art. 15 del capitolato, in relazione soprattutto alle frequenze, comporta un aggravio economico per l’operatore economico oltre che un impatto ambientale notevole (es. emissione di inquinanti per spostamenti, spreco alimentare, etc).

Ringraziando,
distinti saluti
03/04/2024 14:04
Risposta
si forniscono di seguito i chiarimenti richiesti
1) Nel confermare quanto richiesto, si invita l'o.e. a leggere bene art. 3 del capitolato
2) premesso che nel capitolato non risulta assolutamente imposto che il pane debba essere dapprima veicolato al Centro Cottura dell’aggiudicatario e da qui, poi, essere veicolato presso le sedi di refezione, ben potendo essere ritirato al momento del trasporto dei pasti dal centro cottura ai plessi scolastici , la LEGGE 17 maggio 2022, n. 61 recita all'art. 1 : prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, compresa l'acquacoltura, di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da luoghi di produzione e di trasformazione della materia prima o delle materie prime agricole primarie utilizzate posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita, o dal luogo di consumo del servizio di istorazione di cui al comma 1 art. 144 codice contratti . Ciò posto, atteso che l'art. 5 del capitolato prevede che "per Km zero s’intende il pane proveniente dagli stessi territori di appartenenza delle scuole (Striano)" , tale previsione, da non intendersi nell'accezione letterale ben potendo in tal senso l'operatore fornirsi presso i comuni che confinano col Comune di Striano, è da intendersi nell'ottica invece di fornire agli utenti un pane il più fresco possibile senza che vi sia alcuna limitazione della concorrenza ( non viene indicata la ditta/ditte presso cui fornirsi) nè peraltro si realizza un aumento delle emissioni inquinanti per le ragioni sopra indicate
3) multirazione, salvo quanto previsto agli artt. 1 -9 del capitolato
4) i controlli microbiologici periodici devono essere condotti presso il Centro Cottura dell’aggiudicatario;
quanto ai residui chimici che si intende verificare si consideri : il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932 concernente le modalità pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti, insieme ai relativi contenuti specifici aggiuntivi e le modalità specifiche dei piani di controllo nazionali pluriennali. Questo, insieme al Regolamento delegato (UE) 2022/931, integra il Regolamento (UE) 2017/625 sull’esecuzione dei controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti.
Il Reg.UE 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte dell’autorità competente nell’ambito degli alimenti e della sicurezza alimentare e prevede (art. 109), per gli Stati membri, l’obbligo di assicurare che i controlli ufficiali siano eseguiti sulla base di un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP). Specifica, inoltre, il contenuto generale del PCNP, comprendendo anche i controlli ufficiali sui contaminanti negli alimenti.
Tuttavia, il Reg.UE 2017/625 ha abrogato la direttiva 96/23/CE del Consiglio che prevedeva misure di controllo su talune sostanze, compresi i contaminanti, negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e stabiliva nello specifico prescrizioni relative ai piani di sorveglianza degli Stati membri per la ricerca dei residui o delle sostanze che rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva.
In questo contesto, dunque, si inseriscono i Regolamenti 931 e 932 del 2022 per garantire, nell’ambito del Reg.UE 2017/625, la continuità delle norme di cui alla direttiva 96/23/CE relative al contenuto e all’elaborazione dei PCNP e alla frequenza e tipologia di campioni da prelevare. Inoltre, questi due regolamenti si applicano in generale ai contaminati negli alimenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio.
Nel dettaglio, il Reg.UE 2022/931 riporta:
  • nell’Allegato I i contaminanti di cui gli Stati membri devono controllare la presenza;
  • nell’Allegato II i criteri per le strategie di campionamento.
Il Reg.UE 2022/932, invece, stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sulla presenza di contaminanti negli alimenti, per quanto riguarda:
  • la frequenza minima annuale dei controlli ufficiali;
  • le modalità specifiche e i contenuti specifici per i PCNP degli Stati membri, in aggiunta a quelli di cui all’articolo 110 del Reg.UE 2017/625.
I due regolamenti sono entrati in vigore il 07/07/2022.
Leggi il Regolamento delegato (UE) 2022/931
Leggi il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/932
02/04/2024 18:04
Quesito #2
Gent.mo RUP,
con la presente siamo a chiedere chiarimenti in riferimento ad alcuni requisiti di cui al disciplinare:

1) disciplinare di gara - art. 6.3 lett. a), "esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 1 servizio analogo (...omissis...) che abbia generato un fatturato minimo di almeno 100.000 euro rapportato ad 1 anno"; è da intendersi che per tale requisito un operatore economico debba aver svolto almeno n. 1 contratto di ristorazione scolastica che gli abbia permesso di maturare in ciascun anno del triennio 2020 - 2021- 2022 un fatturato minimo di almeno 100.000 euro? Inoltre, per quanto riportato all’art. 6.4 - Requisiti di capacità tecnico-professionale, per servizio analogo si intende un “servizio di ristorazione scolastica per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primaria”
2) disciplinare di gara - art. 6.3 lett. b, “possesso (...omissis...) di una Certificazione della qualità (...omissis...) UNI 10854-1999 Certificato del Sistema di Autocontrollo Igienico-Sanitario”; come relazionarsi rispetto a siffatto requisito giacché il 9 luglio 2019 la norma UNI 10854:1999è stata ritirata e la stessa non è stata sostituita ufficialmente da altra norma?
3) disciplinare di gara - art. 22, “La ditta aggiudicataria dovrà produrre, prima della stipula del contratto, la seguente documentazione in originale o copia conforme: (...omissis...) c) SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune”; è da intendersi riferita ai refettori per subentro della ditta aggiudicataria nella autorizzazione sanitaria?
03/04/2024 14:09
Risposta
Si forniscono i chiarimenti richiesti
1) l’o.e. deve aver eseguito, tra gli altri, un servizio che abbia, in 12 mesi, generato un fatturato di € 100.000,00 (inteso come unico contratto e non sommatoria di più contratti)
2) si conferma che per analoghi si fa riferimento a servizio di ristorazione scolastica
3) Trattasi di un evidente refuso redazionale. Pertanto, l’o.e. dovrà essere in possesso solo ed esclusivamente delle seguenti certificazioni
  • UNIEN ISO Iso 9001:2015
  • UNI EN ISO 22000:2018
  • UNIEN ISO 14001:2015
4) si intende il locale refettorio, fermo il rispetto dei requisiti di cui all'art. 8 del capitolato di appalto
17/04/2024 13:03
Quesito #3
CHIARIMENTI:
1) ESISTE UN LIMITE DMASSIMO DI PAGINE PER LA RELAZIONE TECNICA E UN CARATTERE SPECIFICO PER LA SCRITTURA?

2 E' NECESSARIO ALLEGARE SCHEDE TECNICHE DI TUTTI I PRODOTTI BIO-DOP-IGP ECC RICHIESTI?

3)E' NECESSARIO ALLEGARE CONTRATTI DI FORNITURA PER I PRODOTTI E I FORNITORI RIPORTATI NELLA RELAZIONE TECNICA?

4) E' NECESSARIO ALLEGARE LE ISO DEI FORNITORI O BASTA SOLA LA DICHIARAZIONE?
17/04/2024 14:16
Risposta
1) L'OFFERTA TECNICA DOVRA' AVERE UNA LUNGHEZZA MASSIMA DI 40 FACCIATE (20PAGINE A4 FORNTE RETRO) ESCLUSO INDICE. CARATTERE CALIBRY LIGHT 11, INTERLINEA 1,15

2) E' CONSIGLIABILE ALLEGARE SCHEDE TECNICHE DI TUTTI I PRODOTTI BIO-DOP-IGP ECC PROPOSTI;

3) NON E' NECESSARIO ALLEGARE CONTRATTI DI FORNITURA PER I PRODOTTI E I FORNITORI RIPORTATI NELLA RELAZIONE TECNICA

4) NON E' NECESSARIO ALLEGARE LE ISO DEI FORNITORI, BASTA SOLA LA DICHIARAZIONE
17/04/2024 14:30
Quesito #4
chiarimento:
1) in riferimento al requisito di partecipazione al punto 6.2 lettera A fatturato globale nell'ultimo triennio perchè si prende in considerazione il triennio 2020/2022 e non 2021/2023?
che tra l'altro l'ultimo triennio sarebbe quest'ultimo, ma anche dalle direttive ANAC l'anno 2020 non può essere preso in considerazione per causa COVID il quale settore di riferimento "ristorazione scolastica" fu sospeso per 18 mesi lavorativi.
quindi si chiede la possibilità di far riferimento al trienni 2021/2023.
17/04/2024 15:47
Risposta
IL triennio di riferimento, come pubblicato nella lexz specialis, è 2020/2022

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

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