Pubblicato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #447
COMUNE DI CESA (CE): Procedura aperta ai sensid ell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO (MANUALE E MECCANICO) E I SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA PER ANNI CINQUE. CUP H99I24000490004 CIG B3522E8AD1Informazioni appalto
05/10/2024
Aperta
Servizi
€ 4.366.699,82
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
90511
-
Servizi di raccolta di rifiuti
Lotti
1
B3522E8AD1
H99I24000490004
Qualità prezzo
SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO (MANUALE E MECCANICO) E I SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA PER ANNI CINQUE
SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA E AMBIENTALE, COMPRESI LA RACCOLTA DOMICILIARE, IL TRASPORTO, IL RECUPERO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI, IN FORMA DIFFERENZIATA, LO SPAZZAMENTO (MANUALE E MECCANICO) E I SERVIZI ACCESSORI E GESTIONE DELL'ISOLA ECOLOGICA PER ANNI CINQUE
€ 1.331.251,46
€ 2.586.500,65
€ 51.975,00
Scadenze
11/11/2024 18:00
25/11/2024 12:00
25/11/2024 15:00
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
14/10/2024 15:34
Quesito #1
Spett.le Cuc,
al par 11 del Disciplinare viene riportato che la richiesta di sopralluogo debba essere trasmessa all’indirizzo ufficiotecnico.cimitile@postacert.it. Si chiede se tale indirizzo (facente capo al Comune di Cimitile) sia corretto oppure se si tratti di un refuso.
al par 11 del Disciplinare viene riportato che la richiesta di sopralluogo debba essere trasmessa all’indirizzo ufficiotecnico.cimitile@postacert.it. Si chiede se tale indirizzo (facente capo al Comune di Cimitile) sia corretto oppure se si tratti di un refuso.
14/10/2024 19:00
Risposta
TRATTASI DI REFUSO REDAZIONALE
PUR RIBADENDO CHE IL SOPRALLUGO E' OBBLIGATORIO, LO STESSO DOVRA' ESSERE CONDOTTO IN MODO AUTONOMO DICHIARANDO DI AVERLO EFFETTUATO NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
PUR RIBADENDO CHE IL SOPRALLUGO E' OBBLIGATORIO, LO STESSO DOVRA' ESSERE CONDOTTO IN MODO AUTONOMO DICHIARANDO DI AVERLO EFFETTUATO NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA
16/10/2024 19:11
Quesito #2
Egr. CUC,
con riferimento ai consorzi stabili il par. 6.5 Disciplinare di gara prescrive che “il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” (lett. a) e che “Il requisito relativo all’iscrizione o alla richiesta di iscrizione all’ANGA di cui al punto 6.1 deve posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” (lett. c).
Si ritiene che tali prescrizioni non siano, tuttavia, conformi all’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, “Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.
In base a tale norma, quindi, l’iscrizione ANGA (che rientra tra le autorizzazioni) e l’iscrizione alla Camera di commercio di cui all’art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dal consorziato esecutore, non essendo invece necessario il possesso anche in capo al consorzio.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha difatti chiarito che – nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara per una consorziata esecutrice – “è sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito dell’iscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato l’offerta)” (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Si chiede, pertanto, se la disposizione del Disciplinare sia un refuso. Ove così non fosse tale disposizione sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
con riferimento ai consorzi stabili il par. 6.5 Disciplinare di gara prescrive che “il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” (lett. a) e che “Il requisito relativo all’iscrizione o alla richiesta di iscrizione all’ANGA di cui al punto 6.1 deve posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” (lett. c).
Si ritiene che tali prescrizioni non siano, tuttavia, conformi all’art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi di tale disposizione, infatti, “Le autorizzazioni e gli altri titoli abilitativi per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi del comma 3 dell'articolo 100 sono posseduti, in caso di lavori o di servizi, dal consorziato esecutore”.
In base a tale norma, quindi, l’iscrizione ANGA (che rientra tra le autorizzazioni) e l’iscrizione alla Camera di commercio di cui all’art. 100, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 devono essere posseduti dal consorziato esecutore, non essendo invece necessario il possesso anche in capo al consorzio.
Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ha difatti chiarito che – nel caso in cui il consorzio partecipi alla gara per una consorziata esecutrice – “è sufficiente a legittimare un consorzio stabile alla partecipazione alla gara la circostanza che il requisito dell’iscrizione alla ANGA sia posseduto dalla consorziata esecutrice dei lavori (e non dal consorzio stabile che ha presentato l’offerta)” (C.G.A.R.S., n. 831/2021).
Si chiede, pertanto, se la disposizione del Disciplinare sia un refuso. Ove così non fosse tale disposizione sarebbe nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione.
16/10/2024 19:23
Risposta
SI RINVIA ALLA PRECISAZIONE E ALLA RISPOSTA FORNITA AL QUESITO NR. 1
17/10/2024 09:45
Quesito #3
Egr. CUC,
con riferimento al Quesito n. 3, l'intestata CUC ha risposto rinviando alla risposta al Quesito n. 1. Tale quesito è però inconferente poiché afferisce alla diversa questione del sopralluogo. Si resta pertanto in attesa di un riscontro al quesito n. 3 formulato dalla scrivente in data16.10.2024.
con riferimento al Quesito n. 3, l'intestata CUC ha risposto rinviando alla risposta al Quesito n. 1. Tale quesito è però inconferente poiché afferisce alla diversa questione del sopralluogo. Si resta pertanto in attesa di un riscontro al quesito n. 3 formulato dalla scrivente in data16.10.2024.
17/10/2024 17:00
Risposta
Prendendo atto del disguido, si conferma che ai fini della dimostrazione del requisito di iscrizione all'ANGA nel caso di consorzi stabili, così come disposto dalla giustizia amministrativa (C.G.A.R.S., n. 831/2021) è sufficiente che il requisito si aposseduto dalla posseduto dal consorziata esecutore
17/10/2024 17:43
Quesito #4
Con riferimento al quesito 3, si rileva che il riscontro fornito non è esaustivo poiché non viene chiarito se anche il par. 6.1 lett. a) - laddove richiede che "il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese ... di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori” - sia il frutto di un refuso. Si rammenta, infatti, sul punto che l'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che l'iscrizione al Registro delle Imprese debba essere posseduto dal consorziato esecutore, e non necessariamente anche dal consorzio.
Si prega, pertanto, di volere chiarire la portata del par. 6.1, lett. a) del Disciplinare specificando se sia sufficiente il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese per attività pertinenti in capo al solo consorziato esecutore (così come prescritto dall'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023)
Si prega, pertanto, di volere chiarire la portata del par. 6.1, lett. a) del Disciplinare specificando se sia sufficiente il possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese per attività pertinenti in capo al solo consorziato esecutore (così come prescritto dall'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023)
18/10/2024 18:30
Risposta
Si invita l'o.e. a prendere atto della rettifica degli atti
17/10/2024 15:55
Quesito #5
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la Ns Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
1. In riferimento ai sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 1.4, 1.5 e 1.6, si chiede conferma che i servizi aggiuntivi offerti:
a. Siano da intendere come interventi aggiuntivi e non come servizi ulteriori
b. Che il numero aggiuntivo di servizi offerti sia da riferire all’intero periodo di appalto (5 anni) e non annuale.
1. In riferimento ai sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica 1.4, 1.5 e 1.6, si chiede conferma che i servizi aggiuntivi offerti:
a. Siano da intendere come interventi aggiuntivi e non come servizi ulteriori
b. Che il numero aggiuntivo di servizi offerti sia da riferire all’intero periodo di appalto (5 anni) e non annuale.
22/10/2024 17:22
Risposta
in riferimento alla domanda a. è da intendersi come interventi aggiuntivi annui
n merito alla domanda b. è da intendersi annuali
n merito alla domanda b. è da intendersi annuali
18/10/2024 18:33
Quesito #6
Buonasera, nell'odierna mattinata la scrivente società si è recata in loco (previa comunicazione mezzo pec) x effettuare il sopralluogo. Sennonché è stato riferito telefonicamente che il medesimo non è obbligatorio. Si chiede pertanto conferma di quanto comunicatoci. Cordiali saluti.
22/10/2024 17:24
Risposta
Si invita l'o.e. a prendere visione della precisazione nr. 1
23/10/2024 12:59
Quesito #7
Si chiede di chiarire che i costi di cui alla tabella del par. 9 rubricato "Quadro economico riepilogativo" (pagg. 45 e 46 della Relazione tecnica) rif. R2 (spese per la commissione di gara), R3 (incentivo al RUP), R4 (oneri professionali Direttore Esecuzione Contratto), sono a carico della Stazione Appaltante e non dell'appaltatore.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
31/10/2024 19:13
Risposta
si veda nota
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25/10/2024 10:24
Quesito #8
Il par. 9 del disciplinare di gara rubricato "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE", al punto g) prevede che: "L’I.A. accetta, a pena di esclusione, il Protocollo di legalità del Comune di Cesa, allegato alla documentazione di gara, e si obbliga al rispetto delle relative disposizioni".
Si chiede pertanto, di allegare il suddetto protocollo di legalità alla documentazione di gara.
Cordiali saluti
Si chiede pertanto, di allegare il suddetto protocollo di legalità alla documentazione di gara.
Cordiali saluti
31/10/2024 19:22
Risposta
allegato protocollo
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16/10/2024 13:07
Quesito #9
Buongiorno,
in allegato richiesta di chiarimenti.
In attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
in allegato richiesta di chiarimenti.
In attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
31/10/2024 19:22
Risposta
allegato riscontro
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