Inviato esito

Gara #5

COMUNE DI AFRAGOLA (NA): PNRR: Programma PINQuA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DEGRADATI E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL RIONE SALICELLE CUP B49J21000500001 CIG 969557519A
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Informazioni appalto

10/03/2023
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 12.371.604,88
MAIELLO DOMENICO
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

45454 - Lavori di ristrutturazione

Lotti

Inviato esito
1
969557519A
B49J21000500001
Qualità prezzo
COMUNE DI AFRAGOLA (NA): Programma PINQuA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DEGRADATI E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL RIONE SALICELLE CUP B49J21000500001 CIG 969557519A
Programma PINQuA: PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE NONCHE’ REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI AREE ED IMMOBILI DEGRADATI E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI DEL RIONE SALICELLE
€ 12.281.380,96
€ 2.177.637,86
€ 90.223,92
€ 11.880.349,64
DETERMINA NR. 281 PROT. 908 DEL 14/07/2023
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
03533141200 FENIX CONSORZIO STABILE SCARL
Anomalia calcolata ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.lgs 50/2016
Visualizza partecipanti

Seggio di gara

DISPOSIZIONE NR.96 R.G. 2041/2023
17/04/2023
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17/04/2023 12:31
862.87 kB
Cognome Nome Ruolo
GAMBARDELLA ANGELO Presidente
ERCOLINI GIULIANA Componente
MAZZA IMMACOLATA Componente

Commissione valutatrice

Disposizione n. 25
16/06/2023
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285.55 kB
Cognome Nome Ruolo
DE ROSA GIUSEPPE PRESIDENTE
CANONIO RAFFAELE COMPONENTE
MASSIMO NICOLA COMPONENTE

Scadenze

11/04/2023 18:00
17/04/2023 12:00
17/04/2023 15:30

Allegati

determina-protocollata.pdf
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verbale-di-gara-nr.-4-del-05.07.pdf
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05/07/2023 15:41
301.83 kB
graduatoria-g5.pdf
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05/07/2023 15:41
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04/08/2023 17:42
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Avviso appalto aggiudicato
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06/11/2023 15:25
15.93 kB

Chiarimenti

14/03/2023 12:54
Quesito #1
Buongiorno, la presente per chiedere conferma se la qualificazione per la categoria prevalente OS6, della quale la scrivente è in possesso in cl. III-bis, possa essere soddisfatta con il possesso della OG1 cl. VIII.
Si ringrazia
Distinti saluti
14/03/2023 14:52
Risposta
In via preliminare si evidenzia che nell'appalto in discorso, la categoria prevalente è rappresentata dalla OS6. Di conseguenza l'istanza non può essere accolta non potendo la categoria scorporabile incorporare la prevalente.
14/03/2023 18:49
Quesito #2
Salve, con la presente si chiede se è possibile subappaltare le opere di cui alla categoria OG9 e OS24 al 100% coprendole con la categoria prevalente.

Saluti.
15/03/2023 11:15
Risposta
Si rimanda a quanto previsto a pag.15 del disciplinare di gara e precisamente:
"I lavori subappaltabili sono:
  • quelli previsti per la categoria prevalente OS6 e OG1 entro il limite del 49,99% dell’importo previsto per le singole
  • senza alcuna limitazione le altre categorie."
16/03/2023 10:19
Quesito #3
Con la presente, si chiede se possiamo partecipare alla gara con la sola categoria scorporabile OG1.
In quanto la categoria OS6 è una categoria a qualificazione non obbligatoria, essendo una categoria declaratoria, oltre a essere surrogata con la categoria OG1 come da determinazione Autorità di Vigilianza sui Contratti pubblici con determinazione n. 8/2002 e parere di precontenzioso n. 149 del 14/09/2011.
Pertanto chiediamo nuovamente se possiamo partecipare alla gara con la categoria OG1 per l'intero ammontare complessivo dell'appalto di gara.
16/03/2023 18:18
Risposta

Nel rimandare alla risposta al quesito nr. 1 si precisa, comunica e ribadisce quanto segue.


Premesso che i riscontri alle richieste di chiarimenti non possono costituire attività di consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara, si evidenzia quanto segue.
In merito alla possibilità di partecipazione alla gara “con la sola categoria scorporabile OG1”, si precisa che l’applicazione del principio di assorbenza non è prevista dalla lex specialis in quanto, nel caso di specie e conformemente alla fattispecie individuata nel Parere AVCP di precontenzioso n. 201 del 18.11.2010, dal punto di vista sostanziale risulta necessario il possesso della qualificazione nella Categoria PREVALENTE OS6 (“Finiture di opere generali in materiali ligne, plastici, metallici e vetrosi”), così come previsto dall’art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2010.
In particolare, emergono nella fattispecie de qua la specificità degli interventi previsti (non trattandosi di attività di mera manutenzione) nonché l’indefettibile esigenza di assicurare l’effettivo svolgimento delle predette lavorazioni da parte di operatore munito delle necessarie capacità tecniche ed operative nonché dell’indispensabile bagaglio esperienziale.
In ogni caso, si rileva che, come prescritto dalla Sezione IV – Punto IV.3 del Bando/Disciplinare di gara, “in carenza di qualificazione nella citata categoria, il concorrente dovrà ricorrere all’avvalimento, o al subappalto qualificante, nei limiti di cui alla successiva sezione IV.6, ad imprese in possesso delle relative qualificazioni (la dichiarazione di subappalto deve essere resa in sede di gara a pena di esclusione), coprendo il requisito mancante con la categoria prevalente per importo adeguato”. in precedente faq si
21/03/2023 13:27
Quesito #4
Buongiorno, per quanto riguarda la documentazione amministrativa da presentare, il disciplinare richiede l'elaborazione di un "modello 2bis" (DGUE dichiarazioni integrative), modello non presente nella cartella "modulistica", pertanto, con la presente, Vi chiediamo gentilmente di mettere tale dichiarazione a disposizione degli O.E..
21/03/2023 14:52
Risposta
Si allegano tutti i modelli previsti dalla lex specialis
bando-e-modulistica.rar
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21/03/2023 14:52
2.03 MB
21/03/2023 14:09
Quesito #5
IN MERITO AI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO E DISCIPLINARE DI GARA, POSSEDUTI IN PROPRIO DALLO SCRIVENTE CONSORZIO STABILE DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETTERA C) DEL CODICE APPALTI, SI CHIESE SE L'IMPRESA ESECUTRICE INDICATA IN SEDE DI OFFERTA DEBBA ESSERE, ESSA STESSA, IN POSSESSO DEI MEDESIMI REQUISITI PER PARI CATEGORIE E CLASSIFICHE
21/03/2023 14:58
Risposta
Premesso che i riscontri alle richieste di chiarimenti non possono costituire attività di consulenza di natura tecnica e/o legale ai fini della partecipazione alla gara, si invita l'o.e. a prendere atto di quanto rpevisto dalla lex speciali laddove viene precisato che:
"
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice i consorzi stabili di cui agli artt. 45, comma 2), lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.
...

Nelle predette ipotesi è necessario che le imprese designate possiedano i requisiti, tecnici e professionali, richiesti dal presente disciplinare

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, comma 1, del Codice la possibilità di “qualificazione cumulativa”, nell’ambito dei consorzi stabili, è limitata esclusivamente ai requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo."
Ed ancora
"Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, comma 7, del Codice, i consorzi di cui all’art.45, comma 2, lett. b)(consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice(consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 47, COMMA 1, DEL CODICE LA POSSIBILITÀ DI “QUALIFICAZIONE CUMULATIVA”, NELL’AMBITO DEI CONSORZI STABILI, È LIMITATA ESCLUSIVAMENTE AI REQUISITI RELATIVI ALLA DISPONIBILITÀ DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI D’OPERA NONCHÉ ALL’ORGANICO MEDIO ANNUO.
AI SENSI DELL’ART. 47, COMMA 2, DEL CODICE I CONSORZI STABILI DI CUI AGLI ARTT. 45, COMMA 2), LETTERA C), E 46, COMMA 1, LETTERA F) ESEGUONO LE PRESTAZIONI O CON LA PROPRIA STRUTTURA O TRAMITE I CONSORZIATI INDICATI IN SEDE DI GARA SENZA CHE CIÒ COSTITUISCA SUBAPPALTO, FERMA LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEGLI STESSI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE. L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 45, COMMA 2, LETTERA B), AI PROPRI CONSORZIATI NON COSTITUISCE SUBAPPALTO.
NELLE PREDETTE IPOTESI È NECESSARIO CHE LE IMPRESE DESIGNATE POSSIEDANO I REQUISITI, TECNICI E PROFESSIONALI, RICHIESTI DAL PRESENTE BANDO"
24/03/2023 09:28
Quesito #6
Buongiorno, con la presente si richiede il computo metrico a base di gara in formato editabile (.dcf). Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si inviano distinti saluti.
27/03/2023 11:01
Risposta
Si allega quanto richiesto
computo-estimativo-pfte-revisione-progetto-pubblicato.rar
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27/03/2023 11:01
89.40 kB
29/03/2023 15:43
Quesito #7
Spett.le CUC,
Preg.mo RUP,

con riferimento all’oggetto, tenuto conto del chiarimento già espresso a mezzo FAQ n. 5 nonché degli indirizzi, pur non condivisibili, espressi in termini sostanzialmente univoci dal Giudice amministrativo (cfr. ex multis, Sezione V
Sentenza 29 dicembre 2022, n. 11596; id. 22 agosto 2022, n. 7360), secondo cui il cumulo alla rinfusa nel caso dei Consorzi stabili opera esclusivamente per la disponibilità delle attrezzature e mezzi dell'opera e all'organico medio annuo (cfr. art. 47, comma 1, del C.C.P.), si invita la S.V. ad esplicitare se, alla luce degli stessi indirizzi (in base ai quali “i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualifichino in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara (onde, in chiara - seppur circostanziata - prospettiva proconcorrenziale, il ricorso alla struttura consortile consente ad imprese non qualificate di partecipare, sia pure indirettamente, alle procedure di affidamento): si tratterebbe - nella ricostruzione di ad. plen. n. 5/2021, che argomenta dal confronto con la previgente formulazione dell'art. 47, comma 2, di "una forma di avvalimento attenuata dall'assenza di responsabilità": che, benché si tratti, va riconosciuto, di formula men tecnicamente rigorosa che sostanzialmente espressiva, sintetizza un condivisibile corollario di sistema)”, un CONSORZIO STABILE possa partecipare in proprio alla gara de quo, essendovi qualificato, salvo poi procedere, in sede esecutiva, ad organizzare liberamente la gestione della commessa affidando ad una o più consorziate le prestazioni oggetto dell’appalto.
Più nel dettaglio, si chiede di chiarire se le consorziate non indicate in sede di offerta ma coinvolte per la fase esecutiva debbano essere autonomamente qualificate in regime SOA pertinente ovvero se, proprio per effetto dei predetti indirizzi, la qualificazione SOA risulti non necessaria, trattandosi di mera attività gestionale interna al CONSORZIO STABILE, indifferente sotto il profilo contrattuale e delle responsabilità, alla valutazione della S.A.
In attesa di riscontri, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti
30/03/2023 08:22
Risposta
Nel confermare integralmente quanto già riportato al riscontro al Quesito n. 5 in data 21.03.2023, si evidenzia che la richiesta indicata in oggetto non è conforme alle previsioni di cui alla Sez. II.2) del Bando/Disciplinare di gara.
In particolare, la predetta richiesta non concerne la fase evidenziale relativa alla procedura di gara, essendo la stessa correlata esclusivamente alla fase esecutiva del rapporto convenzionale intercorrente con la Stazione Appaltante.
Ad ogni modo, si rimarca quanto chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (in parte indicata anche dalla richiesta de qua):
- in caso di partecipazione alla gara, è necessaria la verifica della effettiva esistenza in capo ai singoli consorziati, dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dalla lex specialis (Cons. Stato, Ad.Plen. 18 marzo 2021, n. 5). L’art. 47, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016 prescrive che i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti dai consorzi in proprio, anche se il comma 1 prevede la possibilità del cumulo, ma ciò vale solo per i requisiti relativi alla disponibilità dell’attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo” (Cons. Stato, Sez. V, 24.01.2023, n. 779);
-“i consorzi stabili, anche quando partecipino e si qualifichino in proprio, possono eseguire la prestazione (oltreché con la propria struttura) per il tramite delle consorziate, ancorché non indicate come esecutrici in sede di gara […] in alternativa, il consorzio può, in sede evidenziale, designare, per l’esecuzione del contratto, una o più delle imprese consorziate (che, in tal caso, partecipano direttamente alla gara, concorrendo alla sostanziale formulazione dei tratti, anche soggettivi, dell’offerta ed assumendo, in via solidale, la responsabilità per l’esatta esecuzione, ancorché la formalizzazione del contratto sia rimessa al consorzio, che è parte formale: cfr., ancora, Cons. Stato, ad. plen., n. 5/2021 cit.) […] è necessario che le imprese designate possiedano e comprovino (con la ribadita salvezza dei, limitati e specifici, casi di qualificazione cumulativa) i requisiti, tecnici e professionali, di partecipazione (Cons. Stato, Sez. V, 22.08.2022, n. 7360).

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

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