Annullato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #606
Comune di Comune di Giugliano in Campania (Na)- Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N14: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL “GESTIONE DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO D’INFANZIA” CIG. B53AACA9ADInformazioni appalto
16/01/2025
Aperta
Servizi
€ 366.427,90
DOTT. ERCOLINI GIULIANA
Categorie merceologiche
8011 - Servizi di istruzione prescolastica
Lotti
1
B53AACA9AD
Qualità prezzo
Comune di Comune di Giugliano in Campania (Na)- Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N14: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART.71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MICRO NIDO D’INFANZIA
SERVIZIO DI MICRO NIDO D’INFANZIA
€ 37.952,70
€ 0,00
€ 161.915,20
Seggio di gara
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| DOTT. ERCOLINI | GIULIANA | Responsabile fase affidamento |
Scadenze
10/02/2025 18:00
19/02/2025 12:00
19/02/2025 12:30
Allegati
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531.61 kB | |
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704.09 kB | |
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252.05 kB | |
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224.13 kB | |
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verbale-nr-2-del-03-03.pdf SHA-256: d81bd38ee92e5d5f2debe96bd29a24c8434733c3152015fece1c6542541c29fe 04/03/2025 15:49 |
208.70 kB |
Chiarimenti
29/01/2025 19:35
Quesito #1
Spett.le SA, tra i requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE- REQUISITI PER SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA, viene richiesto Iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), pertanto è esclusa la partecipazione ad una società di capitali? In caso di RTI orizzontale è sufficiente per soddisfare il requisito richiesto che l'iscrizione al RUNTS è posseduta da un solo operatore economico ?
30/01/2025 09:28
Risposta
L'iscrizione al RUNTS rappresenta un requsito di partecipazione per i partecipanti che si candidano a svolgere le attività di "Micronido d'infanzia".
In caso di raggruppamento, liscrizione al RUNTS deve essere posseduta da tutti i soggetti che si candidano a fare attività di Micronido
In caso di raggruppamento, liscrizione al RUNTS deve essere posseduta da tutti i soggetti che si candidano a fare attività di Micronido
30/01/2025 19:27
Quesito #2
Spett.le SA, vi chiedo formalmente di provvedere in autotutela a rivedere l'intero bando di gara.
Richiedere l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come requisito professionale in un bando di gara per un servizio di asilo nido presenta delle criticità dal punto di vista della legittimità e della concorrenza.
1. Profili critici della richiesta di iscrizione al RUNTS
• Restrizione della concorrenza: L’obbligo di iscrizione al RUNTS limita la partecipazione alla gara ai soli enti del Terzo Settore (ETS), escludendo altri operatori economici che hanno esperienza e capacità nel settore, come cooperative non ETS, imprese sociali non iscritte al RUNTS, o anche soggetti privati con adeguata qualificazione. Questo viola i principi di libera concorrenza e parità di trattamento previsti dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e dai principi europei.
• Mancata attinenza diretta con la qualità del servizio: L’iscrizione al RUNTS è una qualificazione formale che attiene alla natura giuridica dell’ente, ma non necessariamente garantisce una maggiore qualità del servizio rispetto ad altri operatori economici.
• Discriminazione: Se il servizio non è specificamente rivolto al Terzo Settore in base a una norma specifica (ad esempio, affidamenti riservati ex art. 55 del Codice del Terzo Settore), la richiesta di iscrizione al RUNTS è discriminatoria.
2. Possibili alternative per garantire qualità e inclusività
Se l’intento dell’Amministrazione è valorizzare il Terzo Settore per la gestione dell’asilo nido, si potrebbero adottare altre soluzioni più conformi alla normativa:
• Requisiti di esperienza e capacità: Nel bando de quo vengono richiesti 10 anni si esperienza nella gestione di servizi educativi per la prima infanzia, questo requisito deve essere indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore.
• Clausole sociali e premialità: Prevedere criteri di valutazione che premiano gli operatori con finalità sociali, senza escludere altri soggetti.
• Accordi ex art. 55 Codice del Terzo Settore: Se il servizio rientra tra quelli di interesse generale, si potrebbe valutare un partenariato con ETS invece di una gara d’appalto.
La richiesta della certificazione ISO 9001 e dei dieci anni di esperienza per la ristorazione in un bando di gara per un servizio di asilo nido può presentare problemi di legittimità e proporzionalità, a seconda di come vengono formulate le clausole e della loro effettiva pertinenza con l’oggetto dell’appalto.
3. Certificazione ISO 9001 per la ristorazione
• È legittima solo se direttamente connessa alla qualità del servizio offerto e proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto.
• Il servizio di asilo nido include la ristorazione come parte essenziale, allora potrebbe essere giustificato richiedere una certificazione di qualità per garantire il rispetto di standard elevati.
• Tuttavia, l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa vietano restrizioni eccessive che possano limitare la concorrenza senza giustificazione adeguata.
• In vero il servizio di ristorazione è solo accessorio per il servizio de quo, la richiesta è in questo caso discriminatoria e sproporzionata.
4. Dieci anni di esperienza per la ristorazione
• Il limite di dieci anni potrebbe essere eccessivo e restrittivo, riducendo la platea dei concorrenti e violando i principi di concorrenza e proporzionalità.
• Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede che i requisiti di esperienza siano commisurati alla natura e all’importanza dell’appalto.
• La giurisprudenza tende a ritenere eccessivi i requisiti temporali troppo stringenti (solitamente si ritiene ragionevole un’esperienza di tre-cinque anni per garantire qualità senza escludere operatori qualificati ma più giovani).
5. Conclusione
Il bando viene strutturato come una procedura di appalto pubblico, richiedere l’iscrizione al RUNTS come requisito di partecipazione ad avviso di chi scrive è illegittimo. Infatti, esistono alternative più inclusive e conformi alla normativa per valorizzare il Terzo Settore senza restringere la concorrenza.
Infine, sulla certificazione ISO 9001 per la ristorazione risulta essere non adeguatamente motivata nel bando.
Dieci anni di esperienza nella ristorazione sembrano eccessivi, e costituiscono una violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza.
Sarebbe opportuno riformulare il bando di gara con termini più ragionevoli!
Tanto era dovuto distinti saluti
Richiedere l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) come requisito professionale in un bando di gara per un servizio di asilo nido presenta delle criticità dal punto di vista della legittimità e della concorrenza.
1. Profili critici della richiesta di iscrizione al RUNTS
• Restrizione della concorrenza: L’obbligo di iscrizione al RUNTS limita la partecipazione alla gara ai soli enti del Terzo Settore (ETS), escludendo altri operatori economici che hanno esperienza e capacità nel settore, come cooperative non ETS, imprese sociali non iscritte al RUNTS, o anche soggetti privati con adeguata qualificazione. Questo viola i principi di libera concorrenza e parità di trattamento previsti dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) e dai principi europei.
• Mancata attinenza diretta con la qualità del servizio: L’iscrizione al RUNTS è una qualificazione formale che attiene alla natura giuridica dell’ente, ma non necessariamente garantisce una maggiore qualità del servizio rispetto ad altri operatori economici.
• Discriminazione: Se il servizio non è specificamente rivolto al Terzo Settore in base a una norma specifica (ad esempio, affidamenti riservati ex art. 55 del Codice del Terzo Settore), la richiesta di iscrizione al RUNTS è discriminatoria.
2. Possibili alternative per garantire qualità e inclusività
Se l’intento dell’Amministrazione è valorizzare il Terzo Settore per la gestione dell’asilo nido, si potrebbero adottare altre soluzioni più conformi alla normativa:
• Requisiti di esperienza e capacità: Nel bando de quo vengono richiesti 10 anni si esperienza nella gestione di servizi educativi per la prima infanzia, questo requisito deve essere indipendentemente dalla forma giuridica dell’operatore.
• Clausole sociali e premialità: Prevedere criteri di valutazione che premiano gli operatori con finalità sociali, senza escludere altri soggetti.
• Accordi ex art. 55 Codice del Terzo Settore: Se il servizio rientra tra quelli di interesse generale, si potrebbe valutare un partenariato con ETS invece di una gara d’appalto.
La richiesta della certificazione ISO 9001 e dei dieci anni di esperienza per la ristorazione in un bando di gara per un servizio di asilo nido può presentare problemi di legittimità e proporzionalità, a seconda di come vengono formulate le clausole e della loro effettiva pertinenza con l’oggetto dell’appalto.
3. Certificazione ISO 9001 per la ristorazione
• È legittima solo se direttamente connessa alla qualità del servizio offerto e proporzionata rispetto all’oggetto dell’appalto.
• Il servizio di asilo nido include la ristorazione come parte essenziale, allora potrebbe essere giustificato richiedere una certificazione di qualità per garantire il rispetto di standard elevati.
• Tuttavia, l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa vietano restrizioni eccessive che possano limitare la concorrenza senza giustificazione adeguata.
• In vero il servizio di ristorazione è solo accessorio per il servizio de quo, la richiesta è in questo caso discriminatoria e sproporzionata.
4. Dieci anni di esperienza per la ristorazione
• Il limite di dieci anni potrebbe essere eccessivo e restrittivo, riducendo la platea dei concorrenti e violando i principi di concorrenza e proporzionalità.
• Il Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023) prevede che i requisiti di esperienza siano commisurati alla natura e all’importanza dell’appalto.
• La giurisprudenza tende a ritenere eccessivi i requisiti temporali troppo stringenti (solitamente si ritiene ragionevole un’esperienza di tre-cinque anni per garantire qualità senza escludere operatori qualificati ma più giovani).
5. Conclusione
Il bando viene strutturato come una procedura di appalto pubblico, richiedere l’iscrizione al RUNTS come requisito di partecipazione ad avviso di chi scrive è illegittimo. Infatti, esistono alternative più inclusive e conformi alla normativa per valorizzare il Terzo Settore senza restringere la concorrenza.
Infine, sulla certificazione ISO 9001 per la ristorazione risulta essere non adeguatamente motivata nel bando.
Dieci anni di esperienza nella ristorazione sembrano eccessivi, e costituiscono una violazione dei principi di proporzionalità e concorrenza.
Sarebbe opportuno riformulare il bando di gara con termini più ragionevoli!
Tanto era dovuto distinti saluti
01/02/2025 10:48
Risposta
Si veda nota allegata
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riscontro-quesito-nr2.pdf SHA-256: 0a06007fa592fba634c9601735f6b3fffbd5ef040173e6e7d866085958d23fe3 01/02/2025 10:48 |
60.81 kB |
03/02/2025 12:45
Quesito #3
Spettabile
Stazione Appaltante,
alla luce del chiarimento già pubblicato si chiede conferma circa la circostanza che i requisiti di cui al punto 6.2.2 e 6.3.2. nonché i requisiti di partecipazione cui al punto 9.1 (in merito alla disponibilità dei centri di cottura) del disciplinare di gara possono essere soddisfatti tramite il ricorso all’istituto del subappalto.
Inoltre si chiede se allo stesso modo trattasi di refuso la previsione di un’offerta economica sul maggior ribasso trattandosi di servizi sociali in virtù dell’art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) ove si sancisce che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;”
Nel ringraziarvi porgiamo distinti saluti
Stazione Appaltante,
alla luce del chiarimento già pubblicato si chiede conferma circa la circostanza che i requisiti di cui al punto 6.2.2 e 6.3.2. nonché i requisiti di partecipazione cui al punto 9.1 (in merito alla disponibilità dei centri di cottura) del disciplinare di gara possono essere soddisfatti tramite il ricorso all’istituto del subappalto.
Inoltre si chiede se allo stesso modo trattasi di refuso la previsione di un’offerta economica sul maggior ribasso trattandosi di servizi sociali in virtù dell’art. 108. (Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture) ove si sancisce che “Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e), dell’allegato I.1;”
Nel ringraziarvi porgiamo distinti saluti
03/02/2025 15:25
Risposta
Nel premettere che la CUC non fornisce supporto di carattere tecnico amminsitrativo dinalizzato alla partecipazione alla gara si precisa quanto segue:
a. si conferma che i requisiti di cui ai punti 6.2.2, 6.3.2 e 9.1 possono essere soddisftatti in termini di subappalto.
b. Nel richiamare quanto previsto dall'art. 108, si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara. Aggiudicare una procedura con il criteriod ell'offerta economicamente più vantaggiosa, non equivale a dire che la gara è aggiudicata a prezzo fisso
a. si conferma che i requisiti di cui ai punti 6.2.2, 6.3.2 e 9.1 possono essere soddisftatti in termini di subappalto.
b. Nel richiamare quanto previsto dall'art. 108, si conferma quanto previsto dal disciplinare di gara. Aggiudicare una procedura con il criteriod ell'offerta economicamente più vantaggiosa, non equivale a dire che la gara è aggiudicata a prezzo fisso
03/02/2025 13:49
Quesito #4
Spett. S.A.,
avendo generato su piattaforma ANAC l'avviso di pagamento del Contributo ANAC richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, l'importo è stato automaticamente calcolato nella misura di Euro 33,00 in luogo dei 165,00 Euro di cui all'art. 12 del disciplinare di gara. La richiamata delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 sembra riportare effettivamente, nella quantificazione dei contributi previsti a carico dell'O.E., l'importo di Euro 33,00 tenuto conto degli scaglioni dipendenti dal valore del lotto o dei lotti da aggiudicare.
Stante la necessità di comprovare l'avvenuto pagamento nella sua esatta misura ai fini della partecipazione alla presente procedura, si richiedono chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
avendo generato su piattaforma ANAC l'avviso di pagamento del Contributo ANAC richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, l'importo è stato automaticamente calcolato nella misura di Euro 33,00 in luogo dei 165,00 Euro di cui all'art. 12 del disciplinare di gara. La richiamata delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 sembra riportare effettivamente, nella quantificazione dei contributi previsti a carico dell'O.E., l'importo di Euro 33,00 tenuto conto degli scaglioni dipendenti dal valore del lotto o dei lotti da aggiudicare.
Stante la necessità di comprovare l'avvenuto pagamento nella sua esatta misura ai fini della partecipazione alla presente procedura, si richiedono chiarimenti in merito.
Cordiali saluti.
03/02/2025 15:27
Risposta
Si conferma che il contributo dovuto è pari a € 33
10/02/2025 13:05
Quesito #5
In relazione all'ART.9.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA:
Come previsto all’Art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto l’offerente, a pena di esclusione, dovrà impegnarsi irrevocabilmente a mettere a disposizione un centro cottura per tutta la durata del contratto, debitamente autorizzato ed idoneo in relazione alla capacità produttiva stimata, ed ubicato ad una distanza tale da raggiungere l’Asilo in massimo 20 min (venti minuti)…
SI PRECISA CHE L’ART 11 del capitolato cita invece:
"ART. 11 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio
L’Ambito Territoriale Sociale N14 coordina le attività oggetto dell’appalto e l’organizzazione del servizio. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica dei risultati conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio."
L’art 11 del capitolato non chiarisce quanto chiesto dalla stazione appaltante
Si chiedono precisazioni in merito
Come previsto all’Art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto l’offerente, a pena di esclusione, dovrà impegnarsi irrevocabilmente a mettere a disposizione un centro cottura per tutta la durata del contratto, debitamente autorizzato ed idoneo in relazione alla capacità produttiva stimata, ed ubicato ad una distanza tale da raggiungere l’Asilo in massimo 20 min (venti minuti)…
SI PRECISA CHE L’ART 11 del capitolato cita invece:
"ART. 11 - Coordinamento e controllo della regolarità del servizio
L’Ambito Territoriale Sociale N14 coordina le attività oggetto dell’appalto e l’organizzazione del servizio. In ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, esplica i controlli ed effettua la verifica dei risultati conseguiti dal servizio, formula eventuali proposte di aggiornamento dei piani di intervento. Inoltre potrà organizzare in ogni momento incontri di verifica, programmazione e coordinamento al fine di migliorare la gestione del servizio."
L’art 11 del capitolato non chiarisce quanto chiesto dalla stazione appaltante
Si chiedono precisazioni in merito
10/02/2025 14:20
Risposta
il riferimento all'art.11 contenuto nell'art.9.1 del disciplinare rappresenta un mero refuso redazionale
10/02/2025 17:25
Quesito #6
Spett.le Stazione appaltante,
a seguito dell’indagine di mercato condotta per l’individuazione di un centro di cottura ubicato a una distanza massima di 20 minuti dall’asilo, sono state contattate diverse imprese dotate di centri di cottura, alcune delle quali non risultano in possesso dei requisiti, mentre altre hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura con altre imprese.
In considerazione del principio di massima partecipazione, con la presente si chiede alla S.V. la possibilità di indicare, in sede di gara, un’impresa subappaltatrice che disponga di un centro di cottura situato oltre il limite chilometrico richiesto, riservandosi, in caso di aggiudicazione, di sostituirla con altra ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla distanza.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.
a seguito dell’indagine di mercato condotta per l’individuazione di un centro di cottura ubicato a una distanza massima di 20 minuti dall’asilo, sono state contattate diverse imprese dotate di centri di cottura, alcune delle quali non risultano in possesso dei requisiti, mentre altre hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura con altre imprese.
In considerazione del principio di massima partecipazione, con la presente si chiede alla S.V. la possibilità di indicare, in sede di gara, un’impresa subappaltatrice che disponga di un centro di cottura situato oltre il limite chilometrico richiesto, riservandosi, in caso di aggiudicazione, di sostituirla con altra ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando in relazione alla distanza.
Restiamo in attesa di un cortese riscontro e porgiamo distinti saluti.
21/02/2025 18:18
Risposta
Sentita la SA, ai fini della partecipazione alla presente gara è necessario il possesso dei requisiti così come prvisti dalla lex specialis