Deserto

Gara #625

COMUNE DI LACCO AMENO (NA): Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI - CIG B573928BEB
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Informazioni appalto

31/01/2025
Aperta
Servizi
€ 668.030,04
GAMBARDELLA ANGELO
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

Deserto
1
B573928BEB
Qualità prezzo
COMUNE DI LACCO AMENO Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI
€ 296.366,78
€ 267.503,14
€ 37.648,24

Scadenze

24/02/2025 18:00
06/03/2025 12:00
06/03/2025 12:30

Allegati

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31/01/2025 15:46
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31/01/2025 15:46
388.36 kB
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31/01/2025 15:46
100.44 kB
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31/01/2025 15:46
873.69 kB
protocollo-di-legalit.docx
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31/01/2025 15:54
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31/01/2025 17:46
635.78 kB
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21/02/2025 18:15
252.48 kB
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21/02/2025 18:15
228.28 kB

Chiarimenti

04/02/2025 10:37
Quesito #1
Spett.le Ente,
essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.
Grazie


04/02/2025 13:16
Risposta
Si conferma che in caso di aggiudicazione dell'appalto il contrato potrà essere sottoscritto anche a distanza
04/02/2025 10:37
Quesito #2
Spett.le Ente,
si chiede cortese conferma che ex d.lgs. 81/2008 saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre-assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all’Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria.
Grazie

04/02/2025 13:17
Risposta
Si conferma quanto prospettato dall'o.e.
04/02/2025 10:39
Quesito #3
Spett.le Ente,

tenendo conto che l'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e la nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro confermano che l'Utilizzatore è tenuto a rimborsare al Somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei Lavoratori, si chiede conferma che potranno essere fatturate al loro verificarsi:

1. le ore relative alle assenze (malattia, infortunio, ....)
2. il rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore

La retribuzione di tali voce è infatti regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato inoltre che, se presenti nei cedolini paga, devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento IRAP.

Grazie

04/02/2025 13:17
Risposta
Si conferma quanto prospettato dall'o.e.
04/02/2025 16:07
Quesito #4
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
5) L’attuale fornitore;
6) La fee applicata dall'attuale fornitore.

L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

05/02/2025 16:12
Risposta
La gara non prevede clausola sociale.

05/02/2025 14:39
Quesito #5
Spett.le Ente,
si chiede gentilmente conferma che all'interno della busta amministrativa bisognerà caricare domanda di partecipazione, dgue, garanzia provvisoria, protocollo di legalità e ricevuta anac (pag. 19 Disciplinare) e non tutta la documentazione presente all'interno della cartella modulistica-servizi (la quale sarà necessaria solo in caso di aggiudicazione).
Grazie

05/02/2025 16:14
Risposta
Nella Busta amministrativa vanno caricati solo i documenti amministrativi previsti dall'art. 15 del disciplinare di gara.
Nella busta tecnica quelli indicati all'art. 16
Nella busta economica sarà caricata l'offerta economica e gli altri documenti indicati all'art. 17
10/02/2025 12:01
Quesito #6
Buongiorno,
si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) La tabella economica fa riferimento al CCNL Funzioni Locali 2019-2021, si specifica che in fase di preventivo verrà applicato il CCNL Funzioni Locali in corso di validità, ovvero con decorrenza data dal 01/04/2023, facendo riferimento al sito https://onelavoro.wolterskluwer.it/.

2)Si richiede di specificare la voce di tariffa Inail per le seguenti figure: ormeggiatori; guardiani; segretarie; istruttore amministrativo.

3) Si chiede di specificare la PAT attiva a cui fare riferimento per la voce di tariffa Inail sopracitata.

4) Il costo delle assenze a vario titolo effettuate dal personale somministrato (ferie, permessi, festività, malattie, infortuni) devono essere ricomprese nella tariffa ordinaria o da fatturare come costi aggiuntivi?

Cordiali saluti

18/02/2025 16:54
Risposta
I quesiti sono stati inoltrati alla SA
Si resta in attesa di riscontro
10/02/2025 15:07
Quesito #7
Spettabile Ente,
si richiedono i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 6 - Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria e Clausola sociale del capitolato nella parte in cui si prevede "Essa si impegna inoltre a fornire, dietro richiesta del Committente, l'esibizione del libro matricola, il modello UNIEMENS e le buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata." , si chiede a Codesta Stazione Appaltante che la suddetta documentazione potrà essere fornita, nel rispetto della normativa in materia di privacy e data protection oscurata nei dati particolari e non necessari, ciò al fine di ridurre al minimo il flusso di informazioni effettivamente necessarie, evitando che siano trattati dati superflui ed eccessivi. 2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. Articolo 19 — Rispetto della normativa sulla privacy ove previsto che "Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto." nonchè dell'art. 9 Trattamento dei dati personali dello schema di contratto si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario. 3) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 22 Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore dello schema di contratto ove previsto che "L’Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti." si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente alle previsioni rivolte ai dipendenti diretti, posto che nei confronti dei somministrati, ai sensi degli artt. 34, comma 3 e 35, comma 4 d. lgs. 81/15, tutti gli oneri in materia di salute e sicurezza sono in capo all'utilizzatore.

Cordiali saluti

18/02/2025 16:54
Risposta
I quesiti sono stati inoltrati alla SA
Si resta in attesa di riscontro
12/02/2025 12:36
Quesito #8
Buongiorno si chiede conferma che la garanzia provvisoria dovrà essere pari al a 2% del valore complessivo pari a
334.015,02 €
Cordiali Saluti

18/02/2025 16:57
Risposta
Ai sensi dell’art. 14 il calcolo dell’importo stimato di un appalto è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell’IVA. Si deve quindi tener conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, compreso il quinto d’obbligo, nonché dei premi o pagamenti previsti per i candidati o gli offerenti.

L'importo del 2% va quindi calcolato sul valor ecomplessivo di cui all'art. 3.3 del disciplinare di gara
12/02/2025 12:43
Quesito #9
Buongiorno
si rappresenta che in fase di caricamento dei documenti nella sezione Busta economica sono presenti due sezione con descrizione "offerta economica". Si chiede conferma che debba essere allegato esclusivamente modello allegato 6 ed eventuali giustificativi laddove presenti, nella sezione ad hoc.
Inoltre si chiede conferma che tutta la documentazione amministrativa possa essere caricata in una cartella zip sottoscritta digitalmente contenete i diversi documenti anche essi digitalmente firmati.
Cordiali Saluti

13/02/2025 14:12
Risposta
Relativa allo slot offerta economica, si precisa che oltre al modello 6 (messo a disposizione dalla CUC) va allegato anche il modello di offerta economica generata dalla piattaforma

per quanto riguarda la busta amministrativa sic onferma che può essere inserito tutto in una cartella .zip
12/02/2025 16:25
Quesito #10
Spett.le S.A. ,
siamo a richiedervi i seguenti chiarimenti:

1) in merito alla presenza o meno della clausola sociale e alle risorse interessate, si chiede di poter conoscere il numero delle risorse suddiviso per livello, mansione, monte orario settimanale, dettaglio della tipologia contrattuale (se a tempo indeterminato o determinato), nonché il pregresso temporale maturato da ciascun lavoratore anche per il tramite delle precedenti APL e se ci dovessero essere degli accordi integrativi di secondo livello, che consentano di derogare ai limiti previsti dalla legge per il ricorso alla somministrazione e in caso di risposta affermativa, qual è il limite temporale concordato.

2) Si chiede se le risorse dovranno prestare servizio su 5 oppure su 6 giorni settimanali;

3) Si chiede conferma se nel costo orario, in particolare nei contributi, siano state previste le seguenti voci: Ebitemp, formatemp, monetizzazione permessi sindacali ed Aspi.

4) Si chiede di confermare che il ribasso percentuale offerto, verrà applicata sul costo del lavoro annuo rapportato alle ore effettivamente lavorate al netto delle ore di ferie e permessi il cui godimento rappresenta un diritto del lavoratore, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 dell’ispettorato nazionale del lavoro, in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori

5) Si chiede conferma che, a differenze dei ratei di tredicesima, ferie ed ex festività che ogni singolo somministrato matura nel corso della durata di contratto, il Rateo su ferie e permessi annui retribuiti “goduti”, ovvero la quota dei ratei di retribuzione maturati su ferie e permessi nel momento in cui questi sono goduti dal lavoratore, rientrando a tutti gli effetti tra le voci che compongono il costo del lavoro complessivo, potranno essere fatturati ad evento al costo (ossia senza applicazione del margine di agenzia);

6) Considerato che possono essere fatturate solo le ore effettivamente lavorate, visto che il ccnl di categoria dell’utilizzatore prevede che le festività infrasettimanali e domenicali “non lavorate” ricadenti nel periodo di assunzione, debbano essere regolarmente retribuite al lavoratore, si chiede conferma che potranno essere fatturate al costo;

7) Nell’ottica di formulare una più corretta offerta economica e in ottemperanza a quanto statuito dall’art.41, co.6, D.lgs n.36/2023, si richiede a Codesta Stazione appaltante di fornire i dati relativi all’assenteismo dei lavoratori somministrati. Come infatti evidenziato anche dalla recente giurisprudenza, l’incidenza dell’assenteismo dev’essere considerata dall’agenzia di somministrazione al momento della formulazione dell’offerta e per tale ragione il futuro concorrente deve essere messo in condizione dalla pubblica amministrazione di conoscere lo storico delle assenze prodottesi presso la stazione appaltante in epoca antecedente al Capitolato.

8) NELL’EVENTUALITA’ IN CUI NON CI DOVESSE ESSERE CLAUSOLA SOCIALE, si chiede di poter conoscere il tasso medio di assenteismo registrato nell’ultimo triennio, in riferimento al personale diretto assunto con la stessa mansione oggetto del presente appalato;

9) In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 emessa dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro in forza del quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

10) Essendo in possesso della firma elettronica qualificata (FEQ), si chiede a codesta Spettabile S.A. se, in caso di aggiudicazione, si possa procedere alla sottoscrizione del contratto non in presenza e pertanto a distanza.

11) considerato che sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relativamente alla stipula del contratto, si chiede di poter ricevere una stima delle stesse, comprese eventuali spese di pubblicazione che dovranno essere rimborsate a codesta spettabile S.A.;

12) Ai sensi dell’art.40 comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell’impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore. Si chiede quindi conferma che gli oneri relativi alla sorveglianza sanitaria siano in capo a codesto Ente.

13) In ordine allo schema di contratto e con precipuo riferimento all’art.27 in relazione alla risoluzione del contratto in caso di inadempimenti, si chiede conferma che i singoli contratti applicativi di somministrazione attivati arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Stazione Appaltante non potendo risolversi, una volta stipulati, se non per causa (disciplinare o dimissioni) imputabile al lavoratore; ed in generale in tutte le disposizione della lex specialis in cui si fa riferimento alla risoluzione unilaterale dell’Accordo Quadro si chiede conferma che i singoli contratti di somministrazione attivati in costanza dell’AQ arriveranno a loro naturale scadenza e saranno onorati dalla Committente.

14) In ultimo stante l'indiscussa facoltà di recesso spettante all'Ente, laddove vi siano sopravvenute esigenze di pubblico interesse, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15)

15) In merito alla relazione tecnica siamo a richiederVi cortesemente di fornire riscontro ai seguenti chiarimenti:

A. se vi è un’interlinea da rispettare nella redazione dell’elaborato

B. se è possibile allegare cv, percorsi formativi e slide e se gli appena indicati concorrono o meno al limite riservato all’elaborato

16) Considerando che le tabelle da voi inserite non sono aggiornate con le modifiche previste dal 2023 per il ccnl enti locali e che non è presente l’ivc aggiornato, non sono stati inseriti i contributi previsti per le agenzie per il lavoro (formatemp, ebitemp, monetizzazione permessi sindacali, inps,inail etc….) e considerando che l’irap e cpdel non devono essere presenti nelle tabelle , si chiede conferma che il ribasso percentuale debba essere applicato all’effettivo costo del lavoro previsto.

Restando in attesa di un vostro riscontro, porgiamo distinti saluti.

18/02/2025 16:58
Risposta
I quesiti sono stati inoltrati alla SA
Si resta in attesa di riscontro

18/02/2025 11:45
Quesito #11
Buongiorno

1) Nella cartella zip modulistica servizio sono presenti 9 file ( 01 A2 Bis titolare effettivo; 03 Modello 3; 04 modello ; 05 modello 5 ; 06 modello 6 ECONOMICO; 07 MODELLO 7 NEW; 08 Modello 8; Modello 4 bis dichiarazione relativa ai familiari conviventi; Modello A operatore economico ) . Dal momento che il “modello 04” e il “Modello 4 bis dichiarazione relativa ai familiari conviventi” sono entrambi modelli di dichiarazione relative alla normativa antimafia, chiediamo conferma che si possa far sottoscrivere unicamente il “Modello 4 bis dichiarazione relativa ai familiari conviventi” al legale rappresentante e a tutti gli ulteriori soggetti sottoposti a verifica antimafia senza produrre e sottoscrivere il modello 4 a nome del legale rappresentante.

2) Chiediamo conferma che l’operatore possa utilizzare proprio format di dichiarazione per la comunicazione del titolare effettivo in sostituzione del “modello 01 A2 Bis titolare effettivo” predisposto da codesta stazione appaltante.

3) Premesso che sulla piattaforma l’importo posto a base di gare è pari a € 296.366,78, chiediamo di chiarire se l’operatore sul portale, al fine di scaricare il file di offerta di sistema, nell’apposita sezione OFFERTA ECONOMICA dovrà indicare Importo del servizio offerto ( es 296.365,14 iva esclusa dalla somma tra costi della manodopera € 267.503,14 + margine complessivo offerto) o dovrà indicare esclusivamente importo relativo a margine di agenzia ( es € 28.862,00 IVA esclusa )

4) In merito a quanto richiesto all'articolo 17 del disciplinare , in cui viene richiesto di indicare i costi della manodopera e i costi della sicurezza, ai sensi dell'art.108 comma 9 del D.Lgs 36/2023, si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi. Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera. Pertanto, chiediamo conferma che l’operatore economico non sia dovuto ad indicare i propri “COSTI MANODOPERA” relativi al personale dell’Agenzia per il lavoro e “COSTI SICUREZZA” connessi con l’attività d’impresa sia nel modello 6 sia nelle apposite sezione della piattaforma tutto gare.
Cordiali Saluti







18/02/2025 17:03
Risposta
Relativamente al primo quesito si conferma che i due modelli sono alternativi tra di loro.
Relativamente al secondo quesito, è possibile utilizzare proprio format.
Relativamente al terzo quesito i partecipanti dovranno indicare nel format predisposto dalla piattaforma la % di ribasso sulla percentuale di rivalsa posta a base di gara.
Relativamente al quarto quesito si conferma quanto prospettato dall'o.e.

19/02/2025 09:41
Quesito #12
Buongiorno,

in merito alla documentazione amministrativa da produrre e da inserire nella busta amministrativa chiediamo di confermare che in fase di gara (come chiarito nel quesito n.5 del 05/02/2025 14:39) dovranno essere inseriti solo i documenti amministrativi previsti dall'art. 15 e non andranno compilati ulteriori documenti inseriti all’interno cartella modulistica-servizi

Pertanto chiediamo conferma che documenti da inserire nella busta amministrativa sono esclusivamente:

1. DGUE da compilare in piattaforma e allegare pdf

2. La domanda di partecipazione DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A (presente l'interno della cartella modulistica-servizi)

3. Garanzia Provvisoria

4. Pagamento contributo ANAC

5. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;

e che non andranno inseriti nella busta amministrativa i seguenti documenti

1. Modello 3

2. modello 04” e/o il “Modello 4 bis dichiarazione relativa ai familiari conviventi” alternativi tra loro (risposta al quesito n 11 del 18/02/2025)

3. modello 01 A2 Bis titolare effettivo e/o alternativamente format dell’operatore (risposta al quesito n 11 del 18/02/2025)

4. modello 5;

5. modello 7 ( in caso di avvalimento)

In alternativa, al fine di una maggiore chiarezza per tutti gli operatori partecipanti ,chiediamo un riscontro dettagliato con elenco della documentazione da inserire nella busta amministrativa.

Cordiali Saluti

21/02/2025 18:13
Risposta
CON DISPOSIZIONE NR. 74/2025 LA GARA E' STATA ANNULLATA
19/02/2025 18:09
Quesito #13
Spett.le Ente,
formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti

CAPITOLATO

Art. 6 – Art. 7 c.11

L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;



Art.7 c.20

Posto che il lavoratore, ai sensi dell'art. 34, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è computato nell'organico dell'Utilizzatore ai fini della applicazione della normativa in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro e che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 d. lgs. 81/2015 ss.mm.ii, tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore, ne deriva che la formazione sui rischi specifici e l’addestramento non possano che essere posti in capo all'azienda utilizzatrice. L'addestramento, inteso come complesso delle attività volte a garantire l’apprendimento da parte dei lavoratori somministrati dell’utilizzo corretto – a seconda delle attività affidate - di attrezzature, impianti, sostanze, dispositivi “viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro” (art. 37 co. 5 D.lgs. 81/08 ss.mm.ii).La ratio della norma è duplice: sotto un primo profilo garantire un addestramento idoneo che, nell’ambito della somministrazione, non può che realizzarsi a cura del datore di lavoro sostanziale (rectius utilizzatore) che eterodirige la prestazione di lavoro ed adotta il documento di valutazione dei rischi relativo ai luoghi di lavoro ove è svolta la prestazione lavorativa; sotto altro profilo garantire che l’addestramento sia efficace e, dunque, atto a prevenire eventi infortunistici o malattie professionali. Alla luce di tale premessa, si chiede conferma che solo l’informazione e la formazione in materia di sicurezza con riferimento al solo “modulo generale” sarà posta in capo all’aggiudicatario;



Art.9

L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;



Art.12

si chiede che la stipula del contratto avvenga mediamente scrittura privata;



SCHEMA CONTRATTO

Art.7

Si precisa che, in relazione ai lavoratori somministrati, la materia antinfortunistica resta in capo all’utilizzatore (Art.35 c. 4 Dlgs 81/15). Quest’ultimo osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;

Art.14 – art. 18

Si chiede in caso di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Art.17

Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”.

L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.”

Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Art.22 c.3

Con riferimento ai lavoratori somministrati, la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore nel rispetto degli art. 34 c.3 e 35 c.4 Dlgs 81/15; Si chiede pertanto conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia;

Art.25

Si chiede a quanto ammontano le spese a carico dell’aggiudicatario.
Cordiali saluti

21/02/2025 18:13
Risposta
CON DISPOSIZIONE NR. 74/2025 LA GARA E' STATA ANNULLATA
20/02/2025 14:03
Quesito #14
Buongiorno,
1) in merito alla stima del fabbisogno del personale da somministrare come indicato all’art .3 del capitolato ,chiediamo di dettagliare per ogni profilo eventuali requisiti che la risorsa dovrà possedere come: grado / anni di esperienza, titoli minimi, eventuali patenti, certificazioni ecc;

2) chiediamo di chiarie se per quanto concerne gli ormeggiatori, le risorse dovranno essere iscritte nel registro degli ormeggiatori tenuto dal comandante del porto (Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 208). Per ottenere l’iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
1) età non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta lariabilitazione;
5) buona condotta morale e civile;
6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti


21/02/2025 18:13
Risposta
CON DISPOSIZIONE NR. 74/2025 LA GARA E' STATA ANNULLATA
21/02/2025 12:58
Quesito #15
Spettabile Ente,
si richiedono i chiarimenti in allegato.

Cordiali saluti


21/02/2025 18:13
Risposta
CON DISPOSIZIONE NR. 74/2025 LA GARA E' STATA ANNULLATA

Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

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