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Gara #664

COMUNE DI LACCO AMENO (NA): Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI CIG B5DD6FA4D2
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Informazioni appalto

02/03/2025
Aperta
Servizi
€ 623.770,57
GAMBARDELLA ANGELO
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.

Categorie merceologiche

7962 - Servizi di fornitura di personale, compreso personale temporaneo

Lotti

1
B5DD6FA4D2
Qualità prezzo
COMUNE DI LACCO AMENO Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici per l’affidamento del SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - CIG
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO DI DIVERSE FIGURE PROFESSIONALI

€ 23.588,58
€ 0,00
€ 219.045,72

Scadenze

31/03/2025 18:00
07/04/2025 12:00
07/04/2025 12:30

Avvisi

Allegati

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03/03/2025 15:38
639.25 kB

Chiarimenti

03/03/2025 15:19
Quesito #2
Buongiorno.
All'articolo 4 del Disciplinare di gara "Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizione di partecipazione" si dichiara che "L'esecuzione del contratto è riservata a operatori economici, cooperative sociali o loro consorzi che nell'ambito di programmi di lavoro protetto occupano almeno il trenta percento di lavoratori con disabilità o svantaggiati". E' questa condizione RISERVATA escludendo operatori economici che attivano di volta in volta tali procedure in base alle aggiudicazioni che ricevono?
Per svantaggiati dobbiamo prendere a riferimento esclusivamente quanto descritto e regolamentato secondo l'art. 4 della Legge 8/11/1991 n. 381?
Disoccupati di lunga data e under 35 sono contemplati nella categoria di svantaggio, secondo le vostre richieste?

Grazie

03/03/2025 15:38
Risposta
Si veda il disciplinare rettificato
05/03/2025 14:48
Quesito #3
Buongiorno,
siamo con la presente a richiedere i seguenti chiarimenti.
Al fine della applicazione della cosiddetta Clausola Sociale (art. 31 del CCNL per la Categoria Agenzie per il Lavoro) , ovvero che in caso di cessazione di appalti pubblici nei quali l’Ente appaltante proceda ad una nuova aggiudicazione ad Agenzia anche diversa dalla precedente, l’Agenzia aggiudicataria è tenuta a garantire il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, compatibilmente con i numeri richiesti dal bando e per tutta la durata dello stesso. Sulla base di tale obbligo, si chiede cortesemente di conoscere se la Stazione Appaltante ha in forza dei lavoratori somministrati e in caso affermativo chiediamo:

1) Il numero dei lavoratori oggi attivi con contratto di somministrazione;
2) L’inquadramento di tali lavoratori, con evidenza dei profili professionali e delle mansioni;
3) La durata media delle missioni attivate in somministrazione negli ultimi 36 mesi;
4) La conferma che tale personale sia già formato ed istruito ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 oltre che idoneo alla mansione;
5) L’attuale fornitore
6) La fee applicata dall'attuale fornitore.

L’obbligo alla pubblicazione/rilascio di tali informazioni trova ampia sponda anche nel parere n. 2703/2018 del 21.11.2018 del Consiglio di Stato sulle linee Guida ANAC relative alla clausola sociale. Nel predetto parere il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire con forza che “l’effettivo contemperamento della libertà di impresa con il diritto al lavoro ad avviso della Commissione richiede l’eliminazione di un’asimmetria informativa fra i potenziali imprenditori entranti, l’imprenditore entrante e l’imprenditore uscente, che è titolare, nell’ambito che interessa, di una posizione dominante, o comunque di vantaggio informativo, della quale occorre prevenire il possibile abuso al fine di evitare fenomeni di azzardo morale. In termini economici, infatti, l’imprenditore che già gestisce il servizio da affidare è necessariamente in possesso di tutte le informazioni sul numero degli addetti che impiega e sui relativi costi, ovvero delle informazioni che gli esterni non conoscono, e che però sono loro necessarie per concorrere alla gara con un’offerta sostenibile. Ad avviso della Commissione, applicare in modo effettivo la clausola sociale postula che la descritta asimmetria informativa venga eliminata”. Pertanto, vista la vincolatività della clausola sociale, le informazioni appena richieste risultano imprescindibili sia per formulare adeguatamente l’offerta economica, sia per garantire il rispetto del principio fondamentale della par condicio concorrentium, nonché il rispetto della buona fede e correttezza (art. 1375 e 1175 del Codice Civile) poiché, diversamente, il fornitore attuale godrebbe di un indubbio vantaggio rispetto agli altri partecipanti alla procedura in quanto unico concorrente in possesso di tali informazioni.

17/03/2025 09:24
Risposta
Sentita la SA si forniscono i seguenti chiairmenti

Alla data di scadenza dell’attuale contratto saranno attivi 17 lavoratori;
12 ormeggiatori cat. B1, 2 guardiani cat. B1, 2 operatori amministrativo segretariale cat b1, 1 coordinatore cat. C1;4 mesi;Si conferma quanto richiesto;Lavorint S.p.A.Si rimanda alla consultazione della determinazione n. 217 del 05.03.2025 disponibile sul sito istituzionale dell’ente nella sezione Albo Pretorio e/o Amministrazione trasparente
06/03/2025 12:16
Quesito #4
Spett.le Ente,
con riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede conferma che l'importo complessivo da considerare sia € 242.634,29.
Si chiede inoltre conferma che, in caso di possesso di una o più di una delle certificazioni di cui all'allegato II.13 del codice (es. SA8000, 14001:2015), si possa fruire della ulteriore riduzione del 20%.
Cordiali

07/03/2025 19:11
Risposta
La garanzia fidejussoria deve essere emessa sull'intero valore dell'appalto comprensivo delle opzioni

Per quanto attiene le riduzioni, si rinvia a quanto previsto dal Codice dei Contratti
10/03/2025 10:06
Quesito #5
Spett.le Ente,
si chiedono gentilmente i seguenti chiarimenti:
1) Con riferimento alla previsione di cui all'art. .3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI del disciplinare, ove previsto che "Il contratto applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01, è il seguente: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali (indicare ID del CCNL) 1 Detto CCNL viene qui indicato dall’ente concedente, a norma dell’art. 11, comma 2, del Codice, quale contratto collettivo applicabile al personale dipendente che verrà impiegato nella concessione." si chiede di confermare che ci si riferisca al personale somministrato inviato in missione presso l'utilizzatore e non anche ai dipendenti diretti dell'Agenzia per il lavoro concorrente/aggiudicataria nei confronti dei quali continuerà ad applicarsi il proprio ccnl di riferimento (ad esempio CCNL terziario).
2) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE del disciplinare di gara, si chiede di confermare che l'impegno all'assunzione di • una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile • una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile si riferisca esclusivamente a nuove assunzioni che dovessero rendersi necessarie al fine della gestione del servizio relativamente al team di lavoro dedicato alla commessa.
3) Con riferimento al criterio 1.1 dell'offerta tecnica "Criteri di svolgimento della selezione (professionalità, qualificazione e specializzazione dei reclutatori, che dovranno possedere comprovata esperienza nell'ambito di procedure selettive; modalità impiegate per la valutazione dei candidati, anche con riferimento alla esperienza e professionalità maturata nella PP.AA e servizi analoghi; conduzione .." si segnala che lo stesso non risulta completo. Si chiede quindi di confermare che la parola "conduzione" è frutto di un mero refuso ovvero di riportare il criterio nella sua formulazione completa
4) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE si segnala un refuso, infatti la frase "Gli esiti della valutazione sono .." risulta incompleta
5) Con riferimento alla previsione di cu all'art. Articolo 3 — Durata del servizio ed importo del capitolato di gara, ove previsto che nella tariffa oraria sia ricompresa "Assicurazione di responsabilità civile per danni causati a terzi ed all’utilizzatore", si chiede di confermare che ci si riferisca ad eventuali danni direttamente imputabili ai dipendenti diretti dell'aggiudicatario e non ai danni cagionati dai lavoratori somministrati, per i quali la responsabilità è i capo all'ente utilizzatore (art. 35, comma 7 d. lgs. 81/15)
6) Con riferimento alle previsioni di cui all'art. Articolo 7 - Modalità di espletamento del servizio relative alle richieste di sostituzione, nonchè in generale nelle ipotesi di risoluzione e recesso, si segnala che, salvo le ipotesi di mancato superamento del periodo di prova e giusta causa di recesso, l'eventuale sostituzione del lavoratore non comporterà l'automatica cessazione del rapporto lavorativo in essere che continuerà sino al termine pattuito, con oneri di rimborso a carico di codesto ente come previsto dall'art. 33, comma 2 d.lgs. 81/15 e art. 45 ccnl apl, come previsto dall'art. Articolo 9 - Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro del capitolato
7) Con riferimento alla previsione di cui all'Articolo 10 – Obblighi dell’Aggiudicatario del capitolato, ove previsto tra gli obblighi dell'aggiudicatario "effettuare i necessari accertamenti sanitari pre-assuntivi (le visite periodiche restano invece a carico del Comune di Lacco Ameno)" si segnala che, ai sensi dell’art. 40, comma 8 del CCNL per la categoria delle Agenzia di Somministrazione di lavoro la sorveglianza sanitaria, comprese le eventuali visite in fase pre-assuntiva, rientra tra gli obblighi dell'impresa utilizzatrice, per il tramite del proprio medico competente, che dovrà pertanto trasmettere il giudizio di idoneità sanitaria allo stesso ente utilizzatore.
8) Con riferimento alla previsione di cui all'Articolo 20 - Rispetto della normativa sulla privacy ove previsto che "Dopo la stipulazione del contratto, con atto formale scritto da parte del titolare comunale del trattamento dei dati, la società aggiudicataria viene nominata, responsabile in outsourcing della privacy per i dati che verranno trasmessi e trattati dalla ditta aggiudicataria in esecuzione del contratto d'appalto." nonchè dell'art. 9 Trattamento dei dati personali dello schema di contratto si rende necessario precisare che la caratteristica principale della Somministrazione di lavoro (servizio richiesto nell'ambito della presente procedura) è quella per cui il lavoratore - pur essendo formalmente dipendente dell’Agenzia per il Lavoro che gestisce ogni aspetto amministrativo del rapporto - opera, in concreto, nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa utilizzatrice in cui si inserisce “nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo” di quest’ultima (Art. 30 D.lgs 81/2015). Il personale somministrato agisce, quindi, sotto la diretta autorità dell’impresa utilizzatrice che, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali gestiti presso le proprie strutture, è tenuta ai sensi della normativa privacy a nominare ed istruire il personale somministrato che tratterà dei Dati Personali. Per definizione (art. 4, par.1, n.8 e art. 28 Reg.UE 2016/679), infatti, il Responsabile del Trattamento è “la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento”. Non avendo, pertanto, l'aggiudicatario alcun tipo di controllo sui lavoratori (dei quali è solo datore di lavoro formale), e quindi sui dati stessi che vengono trattati, non è ipotizzabile che allo stesso venga imputata la responsabilità in merito alle modalità del trattamento dei dati ed alla compliance con la nuova normativa europea in tema di dati personali. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell’utilizzatore in qualità di titolare del trattamento, che dota i lavoratori somministrati degli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di data protection. Quindi, i trattamenti, le procedure di sicurezza e le tutele richieste dal Regolamento per i dati trattati dai lavoratori somministrati dovranno essere gestiti da parte dell’utilizzatore, direttamente, analogamente a quanto fatto, nella sua qualità di titolare del trattamento, con i suoi dipendenti diretti. Vi specifichiamo, infine, che quanto sopra esposto ha trovato riscontro in un recente pronunciamento in sede di Associazione di categoria (AssoLavoro e World Employment Confederation) - https://weceurope.org/uploads/2019/07/WEC-GDPR-Data-Processing-Roles-2021.pdf pag. 10-11 Si chiede pertanto a Codesta Stazione Appaltante conferma che non troveranno applicazione le previsioni inerenti l’eventuale Nomina a responsabile dell’aggiudicatario.
9) Con riferimento alla previsione di cui all'art. 22 Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore dello schema di contratto ove previsto che "L’Esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti." si chiede di confermare che ci si riferisca esclusivamente alle previsioni rivolte ai dipendenti diretti, posto che nei confronti dei somministrati, ai sensi degli artt. 34, comma 3 e 35, comma 4 d. lgs. 81/15, tutti gli oneri in materia di salute e sicurezza sono in capo all'utilizzatore.
Distinti saluti.

17/03/2025 09:27
Risposta
Sentita la SA si fornisco i seguenti chiarimenti


Si conferma che si riferisce al livello di inquadramento dell’utilizzatore;Si conferma quanto richiesto;il criterio è così composto "Con riferimento al criterio 1.1 dell'offerta tecnica "Criteri di svolgimento della selezione (professionalità, qualificazione e specializzazione dei reclutatori, che dovranno possedere comprovata esperienza nell'ambito di procedure selettive; modalità impiegate per la valutazione dei candidati, anche con riferimento alla esperienza e professionalità maturata nella PP.AA e servizi analoghi"; "Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma";Si conferma quanto richiesto;Si conferma quanto richiesto;Si conferma quanto richiesto;Si conferma quanto richiesto;Si conferma quanto richiesto;
11/03/2025 12:41
Quesito #6
Buongiorno, all'interno del disciplinare di gara RETTIFICATO al 03/03/2025 all'art. 15 vengono elencati i documenti da caricare sulla piattaforma di gara. Allo stesso modo, sempre sulla piattaforma e citati all'art. 2.1 vengono indicati i documenti scaricabili compresa la cartella zip "modulistica servizi".
Nella busta amministrativa devono essere quindi inseriti anche questi documenti?
Si tratta di:
Modello A: domanda di partecipazione;
Modello A2 bis: titolare effettivo;
Modello 3: art 94 del Codice (motivi di escllusione9;
Modello 4: dichiarazioni antimafia;
Modello 4bis: dichiarazione familiari maggiorenni;
Modello 5: dichiarazioni sostitutive;
Modello 8: accesso agli atti dell'offerta tecnica
Modello 7: dichiarazione imprese ausiliarie.

Si richiede inoltre di specificare il formato della busta amministrativa, in quanto l'upload consentito e specificato al momento in piattaforma è soltanto "pdf.p7m". Non è consentita una cartella zip firmata comunque sia internamente che esternamente?

Grazie per una solerte risposta.


12/03/2025 10:53
Risposta
Tutti i documenti indicati devono essere inclusi nella busta amministrativa

L'o.e. allega cartella zip contenbente tutti i documenti (eventualmente firmati digitalmente) eventualmente firmata in .p7m
20/03/2025 10:58
Quesito #7
Buongiorno, all'art. 5 Requisiti di ordine generale e altre cause di esclusione è citato il patto di integrità: "La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011." Inoltre, nel Modulo A operatore economico_REV1 è richiesto di inserire il numero di Delibera: "di accettare il patto di integrità di cui alla Delibera …………………". Il patto di integrità non è tra i documenti di gara.

E' questo il riferimento alla Delibera da inserire: "Bando tipo n. 1/2023 - Approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27 giugno 2023"?
In caso contrario, a quale Delibera ci si riferisce?

Grazie e buon lavoro

27/03/2025 10:55
Risposta
Si invita l'o.e. a lasciare non compilta la sezione
28/03/2025 15:53
Quesito #8
Spett.le Comune di Lacco Ameno, si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. In merito alla predisposizione della relazione tecnica, si chiede conferma che la copertina e l’indice non siano computati nel limite massimo delle 20 facciate;

2. in merito ai costi della manodopera, come indicati all’articolo 3 del disciplinare di gara, essendo di un importo maggiore rispetto all’importo complessivo posto a base di gara (€ 267.503,14 > € 242.634,29), si chiede conferma che si tratti di un refuso e si chiede di conoscerne, cortesemente, l’importo esatto;

3. si chiede di poter conoscere, anche una stima, del monte orario complessivo relativo al periodo di somministrazione di lavoro;

4. si chiede di conoscere, anche una stima, di eventuali costi da sostenere in caso di aggiudicazione per la stipula del contratto;

5. si chiede conferma che la durata contrattale, al netto dell’opzione di rinnovo, a cui è riferito l’importo a base di gare è di sei mesi (dal 30/07/2025 al 31/12/2025), e non di un anno come indicato all’articolo 3.1. del disciplinare di gara;

6. si chiede di conoscere il tasso medio di assenteismo registrato dai lavoratori in somministrazione nel precedente appalto con indicazione della tipologia di assenza e del periodo utilizzato come unità di misura per il calcolo del suddetto tasso il quale rappresenta il rischio massimo di impresa sostenibile dall’Agenzia;

7. in merito all’applicazione della clausola sociale, come prevista all’Articolo 6 del capitolato speciale, si chiede di conoscere il numero dei lavoratori attualmente in forza e l'APL che attualmente li somministra, mansione, livello, monte orario, durata media dei singoli contratti di somministrazione, storico relativo ai pregressi rapporti di lavoro presso Codesta Stazione Appaltante, tipologia del contratto di assunzione dei lavoratori somministrati (se a tempo determinato o a tempo indeterminato) e se i lavoratori sono già in possesso delle formazioni richieste.

8. si chiede di aggiornare le schede tecniche di calco del costo aggiungendo tra i contributi il nuovo Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS) introdotto a decorrere dal 01 marzo 2025, dal rinnovo del ccnl delle Agenzie per il Lavoro;

9. si chiede di specificare l’importo della somma inserita nel costo del personale a titolo di maggiorazione per prestazione lavorativa in giornata festiva.

10. In riferimento a quanto indicato nei documenti di gara, in considerazione della previsione di cui all'art. 33, comma 2 D. Lgs. 81/15 e della nota n. 24/2023 quale l'utilizzatore è tenuto a rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori considerato il rapporto triangolare e la responsabilità solidale riferita alla disciplina della somministrazione di lavoro, si chiede conferma che le ore di assenza la cui retribuzione è regolarmente prevista dalla contrattazione collettiva e dalla normativa del lavoro, considerato che se presenti nei cedolini paga devono essere regolarmente rendicontate in fattura ai fini di procedere al relativo assoggettamento irap, possano essere saldate al costo senza applicazione del margine di agenzia;

11. Si chiede chiarimento relativamente a quanto previsto all’art. 3 del disciplinare nella parte in cui prevede che “il concorrente è tenuto a indicare nell’offerta economica i propri costi della manodopera calcolati in linea con il proprio progetto tecnico presentato (cfr. artt. 91 comma 5 e 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023)”.
Orbene, sul punto si rappresenta che il servizio di somministrazione di manodopera (comprensivo di quello di ricerca e selezione) è prestazione di natura intellettuale poiché, nel caso della somministrazione di lavoratori interinali, i dipendenti somministrati soggiacciono alle direttive dell’utilizzatore, il quale solo sarà responsabile dei risultati conseguiti dal detto personale. In sostanza, nel contratto di somministrazione, l’Agenzia per il Lavoro invia in missione dei lavoratori (somministrati), che svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore - secondo lo schema dell’obbligazione di mezzi.
Si ritiene, quindi, che essendo il servizio di natura intellettuale, si applichi ad esso l’art. 108, comma 9 del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023), che esclude la verifica in capo alla Stazione Appaltante del costo della manodopera.



31/03/2025 16:18
Risposta
Sentita la SA si allegano i chiarimenti richiesti
quesiti.pdf
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31/03/2025 16:18
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28/03/2025 17:02
Quesito #9
Spett.le Ente
formuliamo le seguenti richieste di chiarimenti
CAPITOLATO

Art. 7 c.11

L’Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell’avvenuto pagamento del dovuto mediante autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;



Art.9

L’interruzione per causa di forza maggiore non dipende dall’agenzia o dal lavoratore pertanto permane in capo a quest’ultimo il diritto alla retribuzione fino al termine del contratto; Il lavoratore somministrato ha diritto a prestare la sua opera sino alla naturale scadenza contrattuale salvo il mancato superamento del periodo di prova o di giusta causa di recesso. Pertanto fuori dalle predette ipotesi, si chiede che vengano portati a termine i contratti di prestazione in essere alla data di recesso, o che in caso di interruzione, venga comunque rimborsato il costo del lavoro ex art 33 c. 2 D. lgs. 81/15;



Art. 10

Si precisa che la materia salute e sicurezza e tutti gli obblighi in materia di prevenzione e protezione sono in capo all’utilizzatore ; lo stesso deve osservare nei confronti dei lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti ( Art. 34 c.3 – 35 c. 4 Dlgs 81/15); Con riferimento alla responsabilità dell’affidatario non potrà operare alcuna manleva per conseguenze derivanti dall’applicazione di normativa e prescrizioni a carico dell’utilizzatore. Il lavoratore somministrato, infatti, per tutta la durata della missione svolge la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore. Si chiede conferma dell’applicazione di tale normativa specifica di settore.

Art.12

si chiede che la stipula del contratto avvenga mediamente scrittura privata;



SCHEMA CONTRATTO

Art.7

Si precisa che, in relazione ai lavoratori somministrati, la materia antinfortunistica resta in capo all’utilizzatore (Art.35 c. 4 Dlgs 81/15). Quest’ultimo osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti;

Art.14 – art. 18

Si chiede in caso di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall’Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Art.17

Si segnala - come precisato anche dall’ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell’ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell’esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. L’Autorità – dopo un confronto tra l’art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l’art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l’applicazione anche all’inadempimento) – ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell’inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che “se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l’ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile.” Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;



Art.22 c.3

Con riferimento ai lavoratori somministrati, la materia salute e sicurezza è in capo all’utilizzatore nel rispetto degli art. 34 c.3 e 35 c.4 Dlgs 81/15; Si chiede pertanto conferma che l’ente si riferisce ai dipendenti diretti dell’Agenzia;

Art.25

Si chiede a quanto ammontano le spese a carico dell’aggiudicatario.

Cordiali saluti

31/03/2025 16:18
Risposta
Sentita la SA si allegano i chiarimenti richiesti
quesiti.pdf
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31/03/2025 16:18
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31/03/2025 12:15
Quesito #10
Egregi,
si richiedono i seguenti chiarimenti :
Si cheide conferma se le assenze retribuite al netto dell'utilizzatore sono rimborsate;
Ed ancora si chiedono se i costi del personale su cui applicare il prezzo,
In ultimo chiediamo in merito all'offerta economica se dev'essere applicato il ribasso sulla percentuale di rivalsa oppure (secondo quanto riportato da Cap. art. 8) il moltiplicatore
Buon lavoro

31/03/2025 16:32
Risposta
Relativamente al primi quesito come previsto dall’art. 3 del capitolato “qualsiasi costo contrattuale non tassativamente indicato nel “costo orario base”, comprese le diverse tipologie di assenze (per esempio: malattie, infortuni, maternità, permessi vari retribuiti, congedi straordinari etc.), è a carico dell’Agenzia di somministrazione e si ritiene incluso nel margine orario di agenzia, che si intende pertanto remunerativo del servizio svolto”

Relativamente al secondo quesito, si invita l'o.e. a meglio formulare la domanda

Per quanto attiene, invece, il terzo quesito il termine percentuale di rivalsa riportato nell'art. 17 del disciplinare di gara deve intenderei come MOLTIPLICATORE
06.-modello-6-economico.doc
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31/03/2025 16:32
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