Pubblicato
Agenzia Locale di Sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana S.C.P.A.
Gara #835
COMUNE DI ERCOLANO (NA): PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, NON CUSTODITI, COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI, SISTEMA SMART PARKING IOT E SERVIZI ACCESSORI, TRA CUI LA RIMOZIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE DI ERCOLANO PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE - CIG B7B00CB165Informazioni appalto
17/07/2025
Aperta
Servizi
€ 5.514.895,10
GAMBARDELLA ANGELO
Categorie merceologiche
98351
-
Servizi di gestione di parcheggi
Lotti
1
B7B00CB165
Qualità prezzo
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, NON CUSTODITI, COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI, SISTEMA SMART PARKING IOT E SERVIZI ACCESSORI, TRA CUI LA RIMOZIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE DI ERCOLANO PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE
SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI A PAGAMENTO, NON CUSTODITI, COMPRENSIVO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PARCOMETRI, SISTEMA SMART PARKING IOT E SERVIZI ACCESSORI, TRA CUI LA RIMOZIONE, SUL TERRITORIO COMUNALE DI ERCOLANO
€ 3.613.901,28
€ 1.350.000,00
€ 49.639,02
Scadenze
04/09/2025 18:00
15/09/2025 11:00
15/09/2025 11:30
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
18/08/2025 16:14
Quesito #1
Spett.le S.A., si chiede se i requisiti richiesti a pagina 14-15 al punto 6.3 del disciplinare qui riportati
"REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
d) Servizi analoghi (ai sensi dell’art. 100 comma 11 del Codice): Esecuzione, con buon esito, nei dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara6di almeno nr. 1 servizio analogo svolti in un Comune con un numero di abitanti superiore a 50.000,00.
e) Possesso di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di riferimento della concessione della gestione parcheggi e segnaletica stradale"
Possano essere oggetto di avvalimento?
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti
"REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE:
d) Servizi analoghi (ai sensi dell’art. 100 comma 11 del Codice): Esecuzione, con buon esito, nei dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara6di almeno nr. 1 servizio analogo svolti in un Comune con un numero di abitanti superiore a 50.000,00.
e) Possesso di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015 nel settore di riferimento della concessione della gestione parcheggi e segnaletica stradale"
Possano essere oggetto di avvalimento?
Colgo l'occasione per porgere cordiali saluti
23/08/2025 15:14
Risposta
Nel precisare che la CUC non fornisce supporto di carattere tecnico amministrativo finalizzato alla partecipazione alla procedura di gara, si invita l'o.e. a prendere visione di quanto stabilito dall'art. 104 del d.lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di ricorso all'avvalimento anche per la dimostrazione del possesso dei requisiti di carattere tecnico professionale
25/08/2025 15:39
Quesito #2
Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito al personale da assorbire per il servizio.
In riferimento al servizio di rimozione forzata, dalla lettura dell’elenco del personale da assorbire proveniente dall’attuale gestore risultano indicate cinque unità lavorative per un totale di 96 ore settimanali.
Al riguardo, si chiede cortesemente di conoscere:
Attivazione del servizioSe il servizio di rimozione forzata sia stato effettivamente attivato durante la concessione in essere (ed eventualmente a partire da quale data).Il numero dei veicoli rimossi per ciascun anno di attività.Personale indicatoSe il personale addetto alla rimozione risulti regolarmente comunicato a codesta Stazione Appaltante e se sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per l’espletamento delle relative mansioni.In merito alla figura del sig. Marano Antonio, indicato come coordinatore del servizio, si chiede di chiarire se tale ruolo rientri effettivamente tra le unità soggette alle clausole sociali, atteso che normalmente figure di coordinamento appartengono all’organizzazione centrale dell’impresa e ne risultano escluse.Relativamente al sig. De Gennaro Ermanno, indicato come ausiliario del traffico pur non risultando titolare di alcun decreto di nomina, si richiede di chiarire come possa essere incluso in tale qualifica e, al contempo, se debba essere considerato come personale “stabile” della commessa.Documentazione economico-lavorativaAl fine di garantire la massima trasparenza e tutela di tutte le parti coinvolte, si richiede cortesemente di poter ricevere copia delle ultime buste paga (oscurate nelle sole parti sensibili, ma recanti i dati economici e retributivi), per verificare che il personale indicato sia effettivamente in forza alla data di gara e da almeno sei mesi antecedenti la scadenza della concessione, come previsto dalla normativa vigente.
Si rappresenta che, da una prima analisi, l’elenco fornito dall’attuale concessionario appare potenzialmente “gonfiato”, per cui si ritiene necessario un chiarimento puntuale prima della definizione degli obblighi connessi alle clausole sociali e al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori economici. Tale esigenza si evidenzia anche in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione, nei documenti di gara, ha stimato in 11 unità il fabbisogno di personale fisso necessario per l’espletamento del servizio complessivoRingraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
In riferimento al servizio di rimozione forzata, dalla lettura dell’elenco del personale da assorbire proveniente dall’attuale gestore risultano indicate cinque unità lavorative per un totale di 96 ore settimanali.
Al riguardo, si chiede cortesemente di conoscere:
Attivazione del servizioSe il servizio di rimozione forzata sia stato effettivamente attivato durante la concessione in essere (ed eventualmente a partire da quale data).Il numero dei veicoli rimossi per ciascun anno di attività.Personale indicatoSe il personale addetto alla rimozione risulti regolarmente comunicato a codesta Stazione Appaltante e se sia in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per l’espletamento delle relative mansioni.In merito alla figura del sig. Marano Antonio, indicato come coordinatore del servizio, si chiede di chiarire se tale ruolo rientri effettivamente tra le unità soggette alle clausole sociali, atteso che normalmente figure di coordinamento appartengono all’organizzazione centrale dell’impresa e ne risultano escluse.Relativamente al sig. De Gennaro Ermanno, indicato come ausiliario del traffico pur non risultando titolare di alcun decreto di nomina, si richiede di chiarire come possa essere incluso in tale qualifica e, al contempo, se debba essere considerato come personale “stabile” della commessa.Documentazione economico-lavorativaAl fine di garantire la massima trasparenza e tutela di tutte le parti coinvolte, si richiede cortesemente di poter ricevere copia delle ultime buste paga (oscurate nelle sole parti sensibili, ma recanti i dati economici e retributivi), per verificare che il personale indicato sia effettivamente in forza alla data di gara e da almeno sei mesi antecedenti la scadenza della concessione, come previsto dalla normativa vigente.
Si rappresenta che, da una prima analisi, l’elenco fornito dall’attuale concessionario appare potenzialmente “gonfiato”, per cui si ritiene necessario un chiarimento puntuale prima della definizione degli obblighi connessi alle clausole sociali e al fine di garantire pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori economici. Tale esigenza si evidenzia anche in considerazione del fatto che la stessa Amministrazione, nei documenti di gara, ha stimato in 11 unità il fabbisogno di personale fisso necessario per l’espletamento del servizio complessivoRingraziando per la collaborazione, si resta in attesa di cortese riscontro.
Cordiali saluti
28/08/2025 11:32
Risposta
Con riferimento al personale indicato ci si riporta alla nota della Società concessionaria già versata negli atti di gara.
In ordine al servizio di rimozione si evidenzia che l'avvio dello stesso è datato anno 2021; di seguito quindi, si riportano i dati delle sole rimozioni perfezionatesi divisi per annualità tenendo in considerazione che il 2021 è stato parzialmente interessato da misure restrittive legate all'evento pandemico denominato Covid-19:
- anno 2021: n. 18
- anno 2022: n. 82
- anno 2023: n. 109
- anno 2024: n. 238
- anno 2025 dal 01.01.2025 ad oggi: n. 287.
E’ doveroso evidenziare che i costi e ricavi di tale servizio saranno interamente a carico/in favore dell’O.E. aggiudicatario, in quanto il Comune incasserà esclusivamente le somme legate alle infrazioni commesse.
Per ciò che attiene alle attestazioni, abilitazioni e corsi del personale questi dipendono dall'effettivo impiego operativo e rientrano nel c.d. Know-how soggettivo, essendo parte integrante dei singoli fascicoli personali. Pertanto, come ribadito, la S.A. ha fatto riferimento al personale impiegato e oggetto di comunicazione dell’attuale concessionario.
Con riferimento alle funzioni di coordinamento del servizio si rileva che la posizione posta in esame è prettamente una figura “aziendale” di diretto raffronto con i vertici dell'O.E. attuale concessionario e, per l’effetto, individuato e nominato dallo stesso.
Per quanto riguarda invece la posizione del De Gennaro Ermanno, sebbene lo stesso abbia sostenuto corso di formazione per ausiliari del traffico, conseguendone l’idoneità previo superamento di esame, all'oggi non si è ancora perfezionata la procedura amministrativa mediante rilascio di decreto sindacale ex art. 12bis C.d.S. e, per l'effetto, sebbene dichiarato in organico, non ha potuto assolvere ad alcuna funzione ex art.12 bis C.d.S. negli ultimi sei mesi; circostanza, quest'ultima, rilevabile per tabulas dai sistemi informatici del Comando di P.M. ove lo stesso non risulta nemmeno né censito, né matricolato.
Ad ogni buon fine, anche se nell’ambito della procedura de quo vi è stata attestazione di organico, nell’ottica di una massima trasparenza, con nota prot. 50753/25 del 25.08.2025, è stata richiesta all'attuale concessionario la trasmissione di quanto richiesto senza esito.
Per tutto quanto non esplicitato si rinvia al CSA ed agli atti di gara.
In ordine al servizio di rimozione si evidenzia che l'avvio dello stesso è datato anno 2021; di seguito quindi, si riportano i dati delle sole rimozioni perfezionatesi divisi per annualità tenendo in considerazione che il 2021 è stato parzialmente interessato da misure restrittive legate all'evento pandemico denominato Covid-19:
- anno 2021: n. 18
- anno 2022: n. 82
- anno 2023: n. 109
- anno 2024: n. 238
- anno 2025 dal 01.01.2025 ad oggi: n. 287.
E’ doveroso evidenziare che i costi e ricavi di tale servizio saranno interamente a carico/in favore dell’O.E. aggiudicatario, in quanto il Comune incasserà esclusivamente le somme legate alle infrazioni commesse.
Per ciò che attiene alle attestazioni, abilitazioni e corsi del personale questi dipendono dall'effettivo impiego operativo e rientrano nel c.d. Know-how soggettivo, essendo parte integrante dei singoli fascicoli personali. Pertanto, come ribadito, la S.A. ha fatto riferimento al personale impiegato e oggetto di comunicazione dell’attuale concessionario.
Con riferimento alle funzioni di coordinamento del servizio si rileva che la posizione posta in esame è prettamente una figura “aziendale” di diretto raffronto con i vertici dell'O.E. attuale concessionario e, per l’effetto, individuato e nominato dallo stesso.
Per quanto riguarda invece la posizione del De Gennaro Ermanno, sebbene lo stesso abbia sostenuto corso di formazione per ausiliari del traffico, conseguendone l’idoneità previo superamento di esame, all'oggi non si è ancora perfezionata la procedura amministrativa mediante rilascio di decreto sindacale ex art. 12bis C.d.S. e, per l'effetto, sebbene dichiarato in organico, non ha potuto assolvere ad alcuna funzione ex art.12 bis C.d.S. negli ultimi sei mesi; circostanza, quest'ultima, rilevabile per tabulas dai sistemi informatici del Comando di P.M. ove lo stesso non risulta nemmeno né censito, né matricolato.
Ad ogni buon fine, anche se nell’ambito della procedura de quo vi è stata attestazione di organico, nell’ottica di una massima trasparenza, con nota prot. 50753/25 del 25.08.2025, è stata richiesta all'attuale concessionario la trasmissione di quanto richiesto senza esito.
Per tutto quanto non esplicitato si rinvia al CSA ed agli atti di gara.
26/08/2025 15:22
Quesito #3
Si premette che il comune di Ercolano ha redatto un conto economico previsionale di commessa che riporta un utile netto per il futuro aggiudicatario di soli Euro 44.494,80.
Il suddetto conto economico perviene a tale ipotesi di utile netto partendo da un ricavo medio annuo lordo pari ad Euro 1.223.304 mentre la serie storica evidenzia che il miglior ricavo lordo consuntivato (nell’anno 2024) è stato pari ad Euro 1.062.265,94.
Posto che la percentuale media di occupazione giornaliera nell’anno 2024 (annualità dove è stata registrata la migliore percentuale di occupazione) è stata pari al 19,77% e non al 30%, che è il dato assunto dalla SA per addivenire alla stima del ricavo medio annuo di Euro 1.223.304,
si chiede di esplicitare ed argomentare le motivazioni in base alle quali la SA ha ritenuto di poter applicare, ai fini della propria stima, una percentuale media di occupazione giornaliera degli stalli blu di così tanto più alta rispetto a quella consuntivata nella realtà dell’anno 2024.
In particolare, laddove la SA ritenga che tale stima in aumento sia legittimata dall’impiego dei sensori, si chiede di precisare a quali esperienze di enti vicini o similari che applichino un sistema di gestione della sosta, basato, tra le altre apparecchiature, anche sull’impiego di sensori, l’Ente abbia fatto riferimento per poter ritenere verosimile che il ricavo medio annuo della gestione possa aumentare di oltre 150 mila euro all’anno.
Inoltre, si chiede di verificare ed eventualmente poi rettificare:
- il dato riferito all’importo di Euro 60.000 indicato nel conto economico previsionale quale costo di gestione dei parcometri. Ciò in quanto il costo totale di gestione dei parcometri indicato a pagina 9 è pari a complessivi Euro 360.000, importo che, in considerazione dei 5 anni di durata dell’affidamento, comporta un costo annuo, non di Euro 60.000 come riportato, ma di Euro 72.000;
- il dato riferito all’importo di Euro 4.800 indicato nel conto economico previsionale quale costo degli oneri della sicurezza. Ciò in quanto il costo totale non soggetto a ribasso previsto per gli oneri della sicurezza è riportato, correttamente, a pagina 14, pari ad Euro 49.639,02, importo che, in considerazione dei 5 anni di durata dell’affidamento, comporta un costo annuo, non di Euro 4.800, come riportato, ma di Euro 9.927,804.
Inoltre, si chiede di verificare la congrua stima dell’utile netto in considerazione dell’esatto ammontare delle spese generali che in effetti dovevano essere computate, posto che, al contrario, risultano considerati solo i costi della consulenza lavoristica, fiscale e HR, mentre dette spese generali sono definite in sede di offerta e normalmente calcolate come percentuale del costo della lavorazione nella misura del 13% – 17%.
Le spese generali in ambito di contratti pubblici sono i costi aggiuntivi che un’azienda deve sostenere nell’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.
Per spese generali da computare ai fini della quantificazione del costo complessivo del servizio o dell’opera si intendono:
· 1. spese di contratto e accessorie per depositi cauzionali e altre polizze;
· 2. la quota incidente sulla commessa delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa, ad esempio per il mantenimento di sistemi di gestione certificata, peraltro richiesti dalla gara;
· 3. spese di gestione amministrativa, riferibile a consulenze commerciali, fiscali e giuslavoristiche;
· 4. spese di impianto o sede centrale;
· 5. oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
Nella fattispecie non sembrano essere state quantificate e considerate le spese generali di cui ai punti 1-2-3, che, ove computate, anche senza considerare la non correttezza degli importi indicati a titolo di gestione parcometri e di oneri per la sicurezza, renderebbero l’offerta antieconomica (in perdita) anche volendo dare per buona la ottimistica previsione di incasso medio annuo lordo derivante dalla gestione formulata dalla SA.
In ogni caso, si chiede di valutare obiettivamente il seguente fatto:
anche ove mai il conto economico stilato dall’ente fosse corretto (e tale non si evidenzia) il valore dei ricavi e dei costi del servizio oggetto di affidamento sarebbero così vicini gli uni agli altri che di fatto verrebbe azzerata la forbice dei possibili rialzi dei concorrenti, rendendo di fatto l'offerta economica già nota nel suo importo massimo.
La gara, sotto tale profilo, si appalesa nulla o inammissibile. Questo perché la trasparenza e la concorrenza sono elementi fondamentali nelle gare d'appalto, e una conoscenza anticipata dell'offerta economica da parte dei partecipanti potrebbe alterare il regolare svolgimento della gara, favorendo alcune imprese a discapito di altre.
Quando la gara utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove il punteggio viene attribuito in base a elementi qualitativi e quantitativi, la conoscenza in anticipo del prezzo massimo potrebbe influenzare la valutazione delle offerte tecniche e, di conseguenza, la scelta del vincitore.
È necessario, pertanto, che la stazione appaltante valuti attentamente la situazione e prenda i provvedimenti necessari per garantire la trasparenza della procedura evitando, nel contempo che la componete economica, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa scelta da questa stazione appaltante per la procedura in oggetto, venga completamente annullata esponendo, detta procedura, ad un evidente profilo di illegittimità.
Si chiede pertanto di sospendere la procedura medesima e di effettuare congrue valutazioni in merito alla perseguibilità della stessa.
Il suddetto conto economico perviene a tale ipotesi di utile netto partendo da un ricavo medio annuo lordo pari ad Euro 1.223.304 mentre la serie storica evidenzia che il miglior ricavo lordo consuntivato (nell’anno 2024) è stato pari ad Euro 1.062.265,94.
Posto che la percentuale media di occupazione giornaliera nell’anno 2024 (annualità dove è stata registrata la migliore percentuale di occupazione) è stata pari al 19,77% e non al 30%, che è il dato assunto dalla SA per addivenire alla stima del ricavo medio annuo di Euro 1.223.304,
si chiede di esplicitare ed argomentare le motivazioni in base alle quali la SA ha ritenuto di poter applicare, ai fini della propria stima, una percentuale media di occupazione giornaliera degli stalli blu di così tanto più alta rispetto a quella consuntivata nella realtà dell’anno 2024.
In particolare, laddove la SA ritenga che tale stima in aumento sia legittimata dall’impiego dei sensori, si chiede di precisare a quali esperienze di enti vicini o similari che applichino un sistema di gestione della sosta, basato, tra le altre apparecchiature, anche sull’impiego di sensori, l’Ente abbia fatto riferimento per poter ritenere verosimile che il ricavo medio annuo della gestione possa aumentare di oltre 150 mila euro all’anno.
Inoltre, si chiede di verificare ed eventualmente poi rettificare:
- il dato riferito all’importo di Euro 60.000 indicato nel conto economico previsionale quale costo di gestione dei parcometri. Ciò in quanto il costo totale di gestione dei parcometri indicato a pagina 9 è pari a complessivi Euro 360.000, importo che, in considerazione dei 5 anni di durata dell’affidamento, comporta un costo annuo, non di Euro 60.000 come riportato, ma di Euro 72.000;
- il dato riferito all’importo di Euro 4.800 indicato nel conto economico previsionale quale costo degli oneri della sicurezza. Ciò in quanto il costo totale non soggetto a ribasso previsto per gli oneri della sicurezza è riportato, correttamente, a pagina 14, pari ad Euro 49.639,02, importo che, in considerazione dei 5 anni di durata dell’affidamento, comporta un costo annuo, non di Euro 4.800, come riportato, ma di Euro 9.927,804.
Inoltre, si chiede di verificare la congrua stima dell’utile netto in considerazione dell’esatto ammontare delle spese generali che in effetti dovevano essere computate, posto che, al contrario, risultano considerati solo i costi della consulenza lavoristica, fiscale e HR, mentre dette spese generali sono definite in sede di offerta e normalmente calcolate come percentuale del costo della lavorazione nella misura del 13% – 17%.
Le spese generali in ambito di contratti pubblici sono i costi aggiuntivi che un’azienda deve sostenere nell’esecuzione dei servizi oggetto di affidamento.
Per spese generali da computare ai fini della quantificazione del costo complessivo del servizio o dell’opera si intendono:
· 1. spese di contratto e accessorie per depositi cauzionali e altre polizze;
· 2. la quota incidente sulla commessa delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa, ad esempio per il mantenimento di sistemi di gestione certificata, peraltro richiesti dalla gara;
· 3. spese di gestione amministrativa, riferibile a consulenze commerciali, fiscali e giuslavoristiche;
· 4. spese di impianto o sede centrale;
· 5. oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
Nella fattispecie non sembrano essere state quantificate e considerate le spese generali di cui ai punti 1-2-3, che, ove computate, anche senza considerare la non correttezza degli importi indicati a titolo di gestione parcometri e di oneri per la sicurezza, renderebbero l’offerta antieconomica (in perdita) anche volendo dare per buona la ottimistica previsione di incasso medio annuo lordo derivante dalla gestione formulata dalla SA.
In ogni caso, si chiede di valutare obiettivamente il seguente fatto:
anche ove mai il conto economico stilato dall’ente fosse corretto (e tale non si evidenzia) il valore dei ricavi e dei costi del servizio oggetto di affidamento sarebbero così vicini gli uni agli altri che di fatto verrebbe azzerata la forbice dei possibili rialzi dei concorrenti, rendendo di fatto l'offerta economica già nota nel suo importo massimo.
La gara, sotto tale profilo, si appalesa nulla o inammissibile. Questo perché la trasparenza e la concorrenza sono elementi fondamentali nelle gare d'appalto, e una conoscenza anticipata dell'offerta economica da parte dei partecipanti potrebbe alterare il regolare svolgimento della gara, favorendo alcune imprese a discapito di altre.
Quando la gara utilizza il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dove il punteggio viene attribuito in base a elementi qualitativi e quantitativi, la conoscenza in anticipo del prezzo massimo potrebbe influenzare la valutazione delle offerte tecniche e, di conseguenza, la scelta del vincitore.
È necessario, pertanto, che la stazione appaltante valuti attentamente la situazione e prenda i provvedimenti necessari per garantire la trasparenza della procedura evitando, nel contempo che la componete economica, nel criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa scelta da questa stazione appaltante per la procedura in oggetto, venga completamente annullata esponendo, detta procedura, ad un evidente profilo di illegittimità.
Si chiede pertanto di sospendere la procedura medesima e di effettuare congrue valutazioni in merito alla perseguibilità della stessa.
01/09/2025 18:07
Risposta
In ordine alla richiesta di chiarimenti, nel rinviare a quanto già ampiamente dettagliato negli atti di gara, si precisa quanto segue:
La Stazione Appaltante, nella propria disamina, ha esplicitato i dati storici relativi al triennio 2022–2024, rendendoli ex ante noti e accessibili a tutti gli operatori economici mediante la pubblicazione della procedura sul portale della CUC Area Nolana. Da tali dati emerge che gli incassi, sia lordi che netti, hanno registrato un significativo incremento nel corso del triennio, con un aumento superiore a 9 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022, e un ulteriore incremento di oltre 12 punti percentuali nel 2024 rispetto al 2023. Complessivamente, si rileva un aumento di oltre il 20% nel 2024 rispetto al dato iniziale del 2022.
Tale analisi, oggettiva in quanto fondata su dati a consuntivo, evidenzia un trend di crescita costante con un incremento annuo medio superiore ai 3 punti percentuali, seppur in un contesto operativo post-Covid-19. Pertanto, già l’esame dei soli dati storici posti a base delle argomentazioni dimostra in modo chiaro – per tabulas – la piena coerenza della stima operata, la quale sarà supportata, nella fase di gestione, dall’introduzione di sistemi tecnologici finalizzati al miglioramento delle attività di controllo e rotazione.
In ogni caso, si evidenzia che la suddetta stima – che, peraltro, non contempla alcuna voce attiva relativa alle rimozioni – è stata redatta, come risulta dagli atti di gara, in un’ottica prudenziale e nel pieno rispetto dei criteri previsti ex lege.
Con riferimento all’impatto dei sistemi tecnologici sulla gestione dei servizi di riscossione della sosta, si segnala che la Stazione Appaltante opera già in un’altra area del territorio, ove – in medesimo contesto operativo post-Covid – è stato registrato un aumento percentuale superiore al 65% rispetto all’anno precedenteallorquando si operava in assenza di sistemi elettronici e sensori. L’introduzione di tecnologie basate su sensoristica IoT costituisce, dunque, una scelta strategica, maturata all’esito di una più ampia valutazione del contesto territoriale, morfologico e logistico. Tale scelta mira, da un lato, a favorire una maggiore rotazione della sosta e, dall’altro – che rappresenta la ratio effettiva del mantenimento dell’esternalizzazione del servizio – a garantire all’utenza maggiore efficienza, informazione e un livello complessivo di efficacia più elevato.
Inoltre, la stima è stata effettuata anche tenendo conto del potenziale incremento del flusso turistico comunale, riconducibile sia alle scelte politiche dell’Amministrazione Comunale, sia al crescente interesse – a livello nazionale e internazionale – verso gli attrattori turistici del territorio. L’incremento de-quo– accrescimento della domanda – risulta ulteriormente favorito dagli investimenti in corso nell’area archeologica degli scavi, finalizzati alla messa in luce di nuovi reperti.
Tale elemento, unitamente all’analisi storica dei dati e alla prospettiva di miglioramento della gestione mediante l’introduzione di strumenti tecnologici, avvalora l’impostazione - oltretutto prudenziale - adottata nella redazione del quadro economico.
Il piano economico-finanziario redatto dall’Amministrazione, il quale, come dettagliato negli atti di gara, ha natura meramente estimativa, volto a delineare un quadro generale di riferimento per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici (concessione di servizi e non appalto di lavori). Le valutazioni contenute si basano su dati storici relativi all’andamento del servizio, su prezzi di mercato aggiornati, nonché su ipotesi tecniche ritenute plausibili alla data di redazione. Tale documento, pertanto, non ha carattere vincolante e non costituisce in alcun modo garanzia di redditività dell’iniziativa.Ogni operatore economico è tenuto a elaborare un proprio piano economico-finanziario, calibrato sulla propria organizzazione, capacità gestionale e modello di business, assumendosi integralmente il rischio d’impresa connesso alla gestione del servizio in concessione, come previsto dall’art. 168 del D.Lgs. n. 36/2023. La sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa sarà, dunque, oggetto di autonoma valutazione da parte di ciascun concorrente, il quale opererà secondo logiche di mercato e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
Dai documenti di gara emerge una dettagliata articolazione dei costi sia riportati come voci in forma aggregata che analitica. La Stazione Appaltante, infatti, non si è limitata alla mera indicazione di voci e valori, ma ha proceduto, solo a seguito di un’approfondita disamina, alla definizione della stima di conto economico annuale.
Per tutto quanto sopra, ribadendo la connotazione di stima dei dati riportati, non rilevandosi alterazioni sostanziali, nell’ottica di una sempre preminente trasparenza, si riportano i dati desumibili dagli atti della procedura ai fini di una univoca conoscenza a tutti gli operatori economici:
- Parcometri: n. 60 x €6.000,00 = € 360.000,00 (costo totale)
- Oneri per la sicurezza annui: € 4.800,00
Per tutto quanto non espressamente riportato, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto, al Disciplinare di Gara e alla restante documentazione allegata al fascicolo della procedura.
La Stazione Appaltante, nella propria disamina, ha esplicitato i dati storici relativi al triennio 2022–2024, rendendoli ex ante noti e accessibili a tutti gli operatori economici mediante la pubblicazione della procedura sul portale della CUC Area Nolana. Da tali dati emerge che gli incassi, sia lordi che netti, hanno registrato un significativo incremento nel corso del triennio, con un aumento superiore a 9 punti percentuali nel 2023 rispetto al 2022, e un ulteriore incremento di oltre 12 punti percentuali nel 2024 rispetto al 2023. Complessivamente, si rileva un aumento di oltre il 20% nel 2024 rispetto al dato iniziale del 2022.
Tale analisi, oggettiva in quanto fondata su dati a consuntivo, evidenzia un trend di crescita costante con un incremento annuo medio superiore ai 3 punti percentuali, seppur in un contesto operativo post-Covid-19. Pertanto, già l’esame dei soli dati storici posti a base delle argomentazioni dimostra in modo chiaro – per tabulas – la piena coerenza della stima operata, la quale sarà supportata, nella fase di gestione, dall’introduzione di sistemi tecnologici finalizzati al miglioramento delle attività di controllo e rotazione.
In ogni caso, si evidenzia che la suddetta stima – che, peraltro, non contempla alcuna voce attiva relativa alle rimozioni – è stata redatta, come risulta dagli atti di gara, in un’ottica prudenziale e nel pieno rispetto dei criteri previsti ex lege.
Con riferimento all’impatto dei sistemi tecnologici sulla gestione dei servizi di riscossione della sosta, si segnala che la Stazione Appaltante opera già in un’altra area del territorio, ove – in medesimo contesto operativo post-Covid – è stato registrato un aumento percentuale superiore al 65% rispetto all’anno precedenteallorquando si operava in assenza di sistemi elettronici e sensori. L’introduzione di tecnologie basate su sensoristica IoT costituisce, dunque, una scelta strategica, maturata all’esito di una più ampia valutazione del contesto territoriale, morfologico e logistico. Tale scelta mira, da un lato, a favorire una maggiore rotazione della sosta e, dall’altro – che rappresenta la ratio effettiva del mantenimento dell’esternalizzazione del servizio – a garantire all’utenza maggiore efficienza, informazione e un livello complessivo di efficacia più elevato.
Inoltre, la stima è stata effettuata anche tenendo conto del potenziale incremento del flusso turistico comunale, riconducibile sia alle scelte politiche dell’Amministrazione Comunale, sia al crescente interesse – a livello nazionale e internazionale – verso gli attrattori turistici del territorio. L’incremento de-quo– accrescimento della domanda – risulta ulteriormente favorito dagli investimenti in corso nell’area archeologica degli scavi, finalizzati alla messa in luce di nuovi reperti.
Tale elemento, unitamente all’analisi storica dei dati e alla prospettiva di miglioramento della gestione mediante l’introduzione di strumenti tecnologici, avvalora l’impostazione - oltretutto prudenziale - adottata nella redazione del quadro economico.
Il piano economico-finanziario redatto dall’Amministrazione, il quale, come dettagliato negli atti di gara, ha natura meramente estimativa, volto a delineare un quadro generale di riferimento per la concessione del servizio di gestione dei parcheggi pubblici (concessione di servizi e non appalto di lavori). Le valutazioni contenute si basano su dati storici relativi all’andamento del servizio, su prezzi di mercato aggiornati, nonché su ipotesi tecniche ritenute plausibili alla data di redazione. Tale documento, pertanto, non ha carattere vincolante e non costituisce in alcun modo garanzia di redditività dell’iniziativa.Ogni operatore economico è tenuto a elaborare un proprio piano economico-finanziario, calibrato sulla propria organizzazione, capacità gestionale e modello di business, assumendosi integralmente il rischio d’impresa connesso alla gestione del servizio in concessione, come previsto dall’art. 168 del D.Lgs. n. 36/2023. La sostenibilità economico-finanziaria dell’iniziativa sarà, dunque, oggetto di autonoma valutazione da parte di ciascun concorrente, il quale opererà secondo logiche di mercato e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza.
Dai documenti di gara emerge una dettagliata articolazione dei costi sia riportati come voci in forma aggregata che analitica. La Stazione Appaltante, infatti, non si è limitata alla mera indicazione di voci e valori, ma ha proceduto, solo a seguito di un’approfondita disamina, alla definizione della stima di conto economico annuale.
Per tutto quanto sopra, ribadendo la connotazione di stima dei dati riportati, non rilevandosi alterazioni sostanziali, nell’ottica di una sempre preminente trasparenza, si riportano i dati desumibili dagli atti della procedura ai fini di una univoca conoscenza a tutti gli operatori economici:
- Parcometri: n. 60 x €6.000,00 = € 360.000,00 (costo totale)
- Oneri per la sicurezza annui: € 4.800,00
Per tutto quanto non espressamente riportato, si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto, al Disciplinare di Gara e alla restante documentazione allegata al fascicolo della procedura.